Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 198 – 2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegati al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 30/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicato il 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/1/2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali comproprietari di un lastrico solare con NOME COGNOME, proposero ricorso al Tribunale di Imperia, ex art. 1105, comma IV, cod. civ., chiedendo la nomina di un amministratore giudiziale per ristrutturare il bene comune, perché la comproprietaria si opponeva ai lavori.
Il Tribunale, con decreto di accoglimento n. cronol. 203/2020 del 22 gennaio 2020, accolse il ricorso, nominando l’amministratore e liquidando le spese di lite a carico di NOME COGNOME che propose reclamo, rigettato dalla Corte di appello con decreto n. cronol. 30/2020.
Avverso questo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Con proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rilevata l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma I cod. proc. civ., perché depositato soltanto in data 5/1/2021, oltre venti giorni dopo la data di notifica, effettuata il 14/12/2020.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione ex art. 380 bis, comma II cod. proc. civ., rappresentando che, nel termine di impugnazione, aveva provveduto a nuova notifica e a nuovo tempestivo deposito.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto che, diversamente da quanto rilevato nella proposta di definizione accelerata, effettivamente,
il ricorso avverso il decreto è stato nuovamente notificato in data 7/1/2021 e tempestivamente depositato in data 26/1/2021: in conseguenza, il ricorso risulta ammissibile e procedibile.
Sul punto, questa Corte, invero, ha già stabilito che, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purché l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, ex se , la consumazione del potere d’impugnazione: è l’art. 358 cod. proc. civ., infatti, a prevedere espressamente che la consumazione del diritto di impugnazione consegua soltanto all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente viziata, salvo, ovviamente, il rispetto della tempestività.
A tal fine occorre aver riguardo -pur in difetto di anteriore notificazione della sentenza -al termine cosiddetto breve, ex art. 325 cod. proc. civ.: i sessanta giorni di legge decorrono dalla data della notifica della prima impugnazione, in quanto la prima notifica integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. Sez. 3, n. 22957 del 12/11/2010; Sez. 1, n. 18604 del 03/09/2014).
In riferimento al rilievo della proposta, allora, il ricorso è, perciò, ammissibile, in quanto nuovamente notificato nel termine breve di impugnazione prescritto, dall’art. 32 5 cod. proc. civ., in sessanta giorni, come decorrente nella specie dalla prima notifica, da parte della stessa impugnante, avvenuta in data 14/12/2020: questa prima notifica è, infatti, per la ricorrente NOME COGNOME, equivalente alla conoscenza legale del provvedimento.
Il ricorso è, poi, procedibile, in quanto tempestivamente depositato nei venti giorni dalla seconda notifica, nel rispetto del termine ex art. 369 cod. proc. civ..
Ciò posto, il ricorso è, tuttavia, comunque inammissibile per diversa ragione, perché il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, cod. civ., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.: questo provvedimento ha, infatti, natura di atto di giurisdizione volontaria ed è, perciò, privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis cod. proc. civ. ( ex plurimis , Cass. Sez. 6 – 2, n. 15548 del 22/06/2017, sez. 6 – 2, n. 1799 del 20/01/2022).
L ‘inammissibilità per questa ragione esclude la necessità di riportare in dettaglio i primi tre motivi di ricorso, tutti attinenti al merito del provvedimento.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte pronunciato nei suoi confronti la condanna alle spese.
In riferimento a questo motivo, il ricorso è, invece, ammissibile, perché l’eventuale distinta statuizione con la quale il giudice, pronunciando in un provvedimento non ricorribile per cassazione perché privo di carattere decisorio e definitivo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost: la decisione sulle spese, infatti, ha proprio carattere decisorio e definitivo, perché risolve un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo e, non essendo modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso, deve essere perciò necessariamente sindacabile (cfr. ex plurimis , in ipotesi di statuizione
sulle spese contenuta in differenti tipologie di provvedimenti privi di carattere decisorio e definitivo, Cass. Sez. 1, n. 2757 del 23/02/2012, Sez. 6 – L, n. 6085 del 17/03/2014, Sez. L, n. 32695 del 07/11/2022).
Ciò precisato, la seconda censura è, tuttavia, inammissibile in riferimento al profilo articolato ex n. 5, perché le difese disattese non costituiscono fatti omessi.
Fondato, invece, è il profilo articolato ex n. 3 perché con un provvedimento non decisorio né definitivo non devono essere regolate le spese, così incidendo in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo (Cass. Sez. 2, n. 21081 del 04/07/2022; Sez. 2, n. 29841 del 27/10/2023).
In definitiva, devono essere dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso ed accolto il quarto nei limiti indicati e il decreto impugnato deve essere cassato in punto di spese.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi sul merito del motivo ritenuto fondato, disponendo l’elisione della condanna alle spese a carico del ricorrente.
Le spese di questo giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili i restanti; cassa il decreto impugnato in punto di spese e, decidendo in merito, elide la statuizione di condanna al pagamento delle spese a carico della ricorrente NOME COGNOME;
compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione