Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14363-2023 proposto da:
PARENTE COGNOME NOME NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e dife si dall’AVV_NOTAIO COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, titolare dell’azienda RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 288/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/03/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FAVV_NOTAIO DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Lecce, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1707/2015, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore dell’opposto, della somma di € 16.000, a fronte dell’inadempimento degli opponenti alle obbligazioni da loro assunte con il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 30.7.2014. Gli opponenti deducevano, in particolare, che il predetto preliminare si era risolto per scadenza del termine essenziale per la stipula del definitivo ivi previsto e comunque a fronte del legittimo recesso esercitato dallo stesso dai predetti opponenti, promittenti venditori. Inoltre, gli opponenti estendevano il contraddittorio nei confronti del mediatore, COGNOME NOME, allegando che costui era consapevole che essi non avrebbero avuto interesse ad alienare il cespite dopo lo spirare del termine essenziale del 31.8.2014, pattuito nel preliminare di cui è causa, ed invocandone la condanna a tenerli indenne da tutto quanto eventualmente essi fossero stati chiamati a versare al promissario acquirente.
Si costituiva NOME COGNOME, resistendo alla domanda ed insistendo nella pretesa di cui al decreto opposto, avendo egli versato, alla firma del preliminare, la somma di € 8.000, della quale chiedeva la
restituzione, ed invocando la condanna degli opponenti al pagamento della penale convenzionalmente pattuita per la risoluzione del contratto preliminare, pari ad ulteriori € 8.000.
Con sentenza n. 852/2020 il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo legittimo il diritto di recesso esercitato dal promissario acquirente, e condannava i promittenti venditori al pagamento, in favore del primo, della somma di € 16.000 di cui € 8.000 per restituzione dell’acconto percepito alla firma del preliminare ed € 8.000 a titolo di danni. Condannava inoltre lo COGNOME al pagamento della stessa somma in favore dei promittenti venditori.
Interponeva appello avverso detta decisione lo COGNOME e spiegavano appello incidentale gli originari opponenti. Con la sentenza impugnata, n. 2883/2023, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame principale, rigettando la domanda spiegata dalla COGNOME e dal COGNOME nei confronti dello COGNOME, e rigettava invece l’impugnazione incidentale spiegata dai predetti, confermando, nell’ambito del rapporto tra di essi e COGNOME, la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con distinti controricorsi NOME e NOME.
Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 29.12.2023, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata, depositata in uno all’istanza, ancorché recante la data, anteriore, del 29.11.2023.
In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI AVV_NOTAIOA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1385 e 1454 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di risoluzione e risarcimento del danno proposta da NOME non precludesse l’esercizio del diritto di recesso dal preliminare oggetto di causa. Ad avviso di parte ricorrente, le due doglianze sarebbero diverse e non confondibili, per cui una volta prescelta la via della risoluzione non sarebbe possibile modificare la domanda di recesso.
Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto a NOME il doppio della caparra, in difetto di relativa domanda, avendo l’odierno controricorrente invocato soltanto la risoluzione del contratto ed il pagamento della penale contrattualmente fissata per tale eventualità.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’impro cedibilità.
Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto che lo stesso è improcedibile, perché -come rilevato dal consigliere delegato nella proposta di definizione anticipata -unitamente allo stesso non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, che parte ricorrente dichiara espressamente esser stata, appunto, notificata in data 19.4.2023 (cfr. pag. 1 del ricorso). Il ricorso è stato notificato in data 19.6.2023, ovverosia oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata (27.3.2023).
Con l ‘istanza di decisione , la parte ricorrente deduce che tale carenza, non contestata, non sia a lei imputabile per il fatto che, in presenza di notificazione eseguita in forma telematica, la ricevuta di
accettazione e consegna sono nella disponibilità del solo notificante, e non anche del destinatario della notificazione.
Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette eccezioni, essendo la parte ricorrente sempre onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘La previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 -dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv. 613051; Cass. Cass. Sez. 61, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 Rv. 615089; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107). Non è invocabile, per superare tale orientamento, il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzione dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).
In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio: ‘L’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. Infine, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato’ .
L’indirizzo, come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità
del tradizionale orientamento di questa Corte, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio. Tale attenuazione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia dell’eventuale notificazione eseguita in via telematica, sia pure senza l’attestazione di conformità.
Per tali motivi deve concludersi nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata e dunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dispone la distrazione di dette somme in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore del controricorrente COGNOME
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore, pari ad € 2.000, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda