Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 341 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26159/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domicilio digitale alle PEC: EMAIL e EMAIL–
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1976/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e ottenuto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo sia per la restituzione di venti autovetture, che si assumevano cedute con patto di riservato dominio e non pagate, sia per il pagamento della fornitura di pezzi di ricambio per € 228.583,35, oltre accessori e spese. Il provvedimento monitorio era stato opposto da RAGIONE_SOCIALE, che aveva sollevato questioni in rito e contrastato le pretese di controparte nel merito, richiedendo inoltre in via riconvenzionale il pagamento di consistenti importi, affermati come maturati a vario titolo a favore della società opponente nel corso dei rapporti commerciali con la società opposta.
Il Tribunale di Verona, svolta l’istruttoria nel cui ambito era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto in parte l’opposizione ritenendo, in particolare: -nulla la procura conferita al difensore da RAGIONE_SOCIALE per la procedura monitoria; inammissibili le domande della società opposta per assenza di efficacia sanante della successiva procura rilasciata nella fase di opposizione e inammissibili la mutatio libelli e la reconventio reconventionis operate dalla stessa società; -di revocare il decreto ingiuntivo e, compensate parzialmente le reciproche pretese di dare-avere tra le parti, di condannare RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE il credito, riconosciuto a favore della stessa, di € 2.736.329,87.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello, al quale aveva resistito RAGIONE_SOCIALE che aveva pure proposto appello incidentale.
La Corte d’Appello di Venezia aveva parzialmente accolto l’appello principale e respinto integralmente l’appello incidentale, così motivando: -era da considerare valida la procura ad litem rilasciata da RAGIONE_SOCIALE al difensore per la fase monitoria, prodotta a seguito della contestazione di RAGIONE_SOCIALE alla prima udienza successiva utile; dai documenti prodotti risultava che dal gennaio 1998 il direttore generale
RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) poteva conferire, con firma singola, procura speciale e mandato difensionale, anche con procura generale, per il compimento di atti giudiziari di natura civile e amministrativa e relativi atti di appello innanzi alle autorità competenti; anche nella vigenza del precedente testo dell’art.182 co 2 c.p.c., il Giudice che avesse rilevato d’ufficio un difetto di rappresentanza avrebbe dovuto promuoverne la sanatoria con concessione di un termine di carattere perentorio, non operando in tal caso le preclusioni di carattere processuale; nel caso di specie era quindi valida la procura conferita dal direttore generale per la fase monitoria, un difetto di rappresentanza non c’era mai stato e comunque la società appellante aveva provveduto a rimettere ulteriore procura spillata alla memoria ex art.183 comma VI n.3 c.p.c., con l’intenzione di sanare ex tunc una irregolarità che non c’era; -il Tribunale di Verona aveva correttamente valutato sia in ordine all’inammissibilità della mutazione dell’originaria domanda di restituzione di venti veicoli in domanda di pagamento del valore corrispondente di essi, sia in ordine all’effettività del credito di € 1.042.900,24 fatto valere in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE e portato a parziale compensazione del maggior credito riconosciuto a favore di RAGIONE_SOCIALE; erano generiche le contestazioni dell’appellante principale in ordine alle prove dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce delle verifiche operate dal CTU e delle emergenze documentali; -era fondata invece la doglianza relativa al riconoscimento a favore di RAGIONE_SOCIALE anche dell’importo di € 1.291.245,85, effettuato con il generico riferimento alle <> alla CTU, di segno opposto, svolte dalla pag.84 alla pag.87 della comparsa conclusionale dell’opponente appellata; il CTU, invece, descriveva infatti molto chiaramente e condivisibilmente, con riferimenti documentali precisi, le ragioni per cui l’importo indicato non doveva essere riconosciuto, non trovando esso alcun supporto giustificativo; -il credito finale di RAGIONE_SOCIALE era pertanto da
rideterminare in € 1.270.538,59, con disposizione della restituzione delle somme pagate in più dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, in ottemperanza all’ordinanza ingiunzione del 18.11.2008; -i motivi di appello incidentale erano infondati: quanto al cd <>, il Tribunale aveva escluso che ne fosse stata data prova e, effettivamente, COGNOME invocava il principio dell’apparenza per affermare di aver ben contrattato con COGNOME ma non allegava e provava <>, direttore generale vendite Skoda, <>; quanto all’interpretazione della nota del 10.1.2007 (in base alla quale era stato considerato riconosciuto dalla società ricorrente l’effettivo pagamento, da parte della società controricorrente, di importi per complessivi € 9.153.165,00 a titolo di azioni promozionali e bonus), redatta da RAGIONE_SOCIALE e prodotta da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale aveva condivisibilmente motivato sulla base di argomenti tratti sia dai dati analizzati dal CTU, sia dall’esito dell’interpello del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE che, a fronte dell’esibizione della nota, <>; non esisteva alcuna relazione certa tra la somma indicata nella lettera dei 10.1.2007 e l’acconto di € 1.694.629,12, che RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso di aver ricevuto dalla controparte e quindi non vi era motivo per affermare che il relativo importo fosse stato detratto due volte a danno dell’appellante incidentale; quanto alla omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno ex art.1224 c.c. e sulla richiesta di pronuncia generica di condanna per tutti i danni subiti, da liquidare in separata sede, il Tribunale aveva riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE gli interessi ex art.5 d. lgs. n.231/2002, rilevando l’assenza di prova di un
maggior danno e di danni derivanti dal comportamento negoziale di VGI, tali da giustificare l’accoglimento delle domande riproposte.
Ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a dieci motivi.
Vi è controricorso di RAGIONE_SOCIALE, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancato rispetto del termine di impugnazione, per notifica al domiciliatario oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e per carenza di specificità ed autosufficienza; la società controricorrente ha comunque rilevato anche l’infondatezza dell’impugnazione, chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in relazione alla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si esaminano pregiudizialmente le eccezioni relative alla prospettata tardività dell’impugnazione, sia sotto il profilo del mancato rispetto del termine ad impugnare, sia sotto il profilo della affermata nullità della notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata, secondo la società controricorrente, ai sensi dell’art.330 co 3 c.p.c., anch’essa comportante comunque, sempre secondo RAGIONE_SOCIALE, l’intempestività del ricorso.
Entrambe le eccezioni formulate debbono essere disattese.
Per il primo profilo, si osserva che il presente giudizio è stato radicato prima del 4 luglio 2009, quindi il termine lungo di impugnazione al quale fare riferimento, non essendo stata la sentenza ricorsa notificata, è quello previsto prima della modifica dell’art.327 c.p.c. intervenuta con legge n. 69/2009, quando esso era determinato in un anno -al quale deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini-: cfr. in proposito Cass. n.6951/2019 che, ribadendo il principio già affermato dalla precedente pronuncia n.27236/2017, ha evidenziato come <> -nello stesso senso anche Cass. n.17928/2020-.
Nel caso di specie il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza è stato rispettato, poiché la sentenza ricorsa è stata pubblicata il 10.7.2018 e, tenuto conto della sospensione feriale dei termini -intervenuta due volte-, la notificazione del ricorso alla controparte su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE in data 9.9.2019 si deve considerare tempestiva.
Sotto il secondo profilo, RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della notifica del ricorso, perchè effettuata ai procuratori domiciliatari dopo l’anno dalla pubblicazione della sentenza.
Anche questo rilievo è infondato: -se si considera infatti, come è necessario, il periodo di sospensione feriale dei termini ricadente nell’ambito dell’anno dalla pubblicazione della sentenza come da aggiungere all’anno solare, il termine dell’anno individuabile in base all’art.330 co 1 c.p.c. si determina considerando anche detto periodo e appare, in concreto, rispettato (cfr. Cass. a SU n.23299/2011, che evidenzia come <>; le pronunce successive sono conformi).
I profili di inammissibilità rilevati dalla società controricorrente in relazione al disposto dell’art.366 n.4 e 6 c.p.c. non appaiono riferibili al ricorso nel suo complesso -cfr., al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021, che ben evidenzia come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, solo in tal caso risultando violati i requisiti di stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.- ma dovranno essere valutati in relazione ai singoli motivi proposti.
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE lamenta <>.
La società ricorrente censura la sentenza gravata per la violazione delle norme processuali richiamate, per avere la Corte d’Appello rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, sollevata da RAGIONE_SOCIALE nella memoria di costituzione in appello. La Corte di merito non avrebbe considerato né la genericità delle doglianze svolte nell’atto di appello dalla società appellante controricorrente, attraverso le quali erano state riproposte le stesse questioni già sollevate nell’ambito del giudizio di primo grado e respinte, né il fatto che nell’ipotesi di decisioni basate, come nel caso di specie la sentenza di primo grado, su plurime ragioni, queste avrebbero dovuto essere tutte sottoposte a critica per evitare il formarsi del giudicato su quelle non contestate. A sostegno del motivo in esame la società ricorrente richiama alcuni passaggi della comparsa di risposta in appello e della sentenza di secondo grado e rileva, in particolare, che <>.
Il motivo è inammissibile.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione alla identificazione dei motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque, infatti, l’ammissibilità del motivo di censura, con la conseguenza che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche chiaramente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione deve essere contenuta
nello stesso ricorso per cassazione, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/RAGIONE_SOCIALE), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia -Così Cass. n.29495/2020 e Cass. n. 3612/2022; cfr. anche, nello stesso senso, Cass.86/2012, Cass. n.22880/2017, Cass. n.24048/2021-.
RAGIONE_SOCIALE ha riportato in sintesi -dopo lo svolgimento del giudizio di primo grado e il suo esito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, da pag.2 a pag.19 del ricorso- i motivi di appello proposti dalla controparte e, a seguire, l’esteso contenuto delle proprie difese contenenti i rilievi di inammissibilità che sarebbero stati disattesi -a parere della ricorrente ingiustificatamentedal Giudice d’Appello -lo svolgimento del secondo grado di giudizio, comprensivo della sentenza d’appello, va da pag.19 a pag.47 del ricorso-; in concreto però -esclusa la prospettabilità della violazione dell’art.112 c.p.c. perché l’esame nel merito dei motivi di appello proposti comporta la reiterazione del rigetto implicito di ogni questione relativa ad una pur eccepita inammissibilità dei motivi stessi che, nel caso di specie, era stato già espresso dalla Corte di merito con ordinanza depositata il 4.6.2015la Corte d’Appello di Venezia ha accolto solo alcuni dei motivi di impugnazione articolati da RAGIONE_SOCIALE Sono infatti stati accolti: il primo motivo d’appello e parte del secondo, entrambi di carattere processuale, e specificamente il primo relativo all’esistenza e validità della procura alle liti rilasciata da RAGIONE_SOCIALE per la fase monitoria e la parte del secondo, collegata, riguardante la tempestiva costituzione in giudizio della società e, conseguentemente, la legittimità della domanda proposta
quanto al riconoscimento a favore dell’appellante controricorrente del credito già fatto valere in sede ingiuntiva, non contestato da RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 174.546,53; il quinto motivo, in relazione al quale la Corte di merito ha rilevato la genericità della motivazione della sentenza di primo grado, effettuata per relationem con richiamo di intere pagine della comparsa conclusionale di RAGIONE_SOCIALE, <> (nella sostanza la Corte di merito appare aver ritenuto implicitamente da escludere ogni rilievo di inadeguatezza nella formulazione del motivo, e quindi di sua inammissibilità, alla luce della genericità della relativa motivazione della sentenza, consistita nel mero rinvio non argomentato a diverse pagine della compara conclusionale avversaria); il sesto motivo, volto alla ridefinizione dei rapporti di debitocredito tra le parti e alla richiesta di restituzione di quanto versato da entrambe le parti nel corso del giudizio in ottemperanza all’ordinanza ex art.186 ter del 18.11.2008 -che avrebbe dovuto essere disciplinata e coordinata con la decisione finale nel dispositivo e non lo era stata-.
La società ricorrente, che non ha evidentemente interesse a far valere l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.342 c.p.c. in relazione ai motivi di doglianza proposti da RAGIONE_SOCIALE e respinti -senza proposizione di ricorso incidentale-, non ha precisato i suoi rilievi per la mancata declaratoria di inammissibilità ex at.342 c.p.c. nei limiti ancora di suo interesse, rilievi che avrebbero dovuto essere costruiti sulle parti della pronuncia di secondo grado sfavorevoli con indicazione dei riferimenti documentali agli atti di causa necessari all’esame delle doglianze proposte. RAGIONE_SOCIALE rimette invece alla Corte d legittimità
la verifica, attraverso la lettura integrale degli atti processuali, dell’individuazione e dell’attualità dei motivi di appello che avrebbero dovuto essere dichiarati, secondo la sua valutazione, inammissibili invece che accolti, e la verifica sulla specificità o meno da attribuire all’articolazione degli stessi come proposta da RAGIONE_SOCIALE, valutata in modo positivo dalla Corte di merito.
RAGIONE_SOCIALE prospetta altresì il passaggio in giudicato, genericamente rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado letta attraverso il filtro dei motivi di appello proposti e della loro inammissibilità che la Corte di merito avrebbe dovuto, sempre secondo la ricorrente, rilevare, facendo riferimento, in particolare, a non meglio chiariti punti della decisione di primo grado ancora controversi che si assumono fondati su più rationes che si afferma, senza alcuna esplicitazione realmente giustificativa, non siano state tutte contrastate dagli interessati: ma non è dato comprendere se, dove e come la Corte di merito abbia violato l’art.329 c.p.c. riformando statuizioni della sentenza di primo grado non sottoposte a critica -la formazione del giudicato derivante dalla mancata contestazione, in questa sede di legittimità, ad opera della parte soccombente del rigetto dei motivi di appello proposti avverso capi decisori della sentenza di primo grado ovviamente non rileva per la valutazione del motivo di ricorso in esame-.
Risultano così violati il disposto dell’art.366 n.4 e n.6 c.p.c. e i principi sopra richiamati perché, a parte il riferimento alle difese d’appello e al deciso di primo e secondo grado in un contesto disorganico -che non risulta più chiaro solo perché svolto per pagine e pagine nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione dell’andamento del processo nelle due fasi di merito-, la società ricorrente rimette inammissibilmente al Giudice di legittimità l’identificazione delle censure di merito svolte da RAGIONE_SOCIALE, e la valutazione della loro rilevanza e della loro
adeguatezza a contrastare il deciso di primo grado nel rispetto dell’art.342 c.p.c. e dei limiti posti dall’art.329 c.p.c.
4. Con un secondo motivo di critica RAGIONE_SOCIALE afferma la rilevanza ex art. 360 n. 3 c.p.c. della <>.
All’udienza del 26.6.2008 i difensori di RAGIONE_SOCIALE avevano eccepito la nullità della procura alle liti che era stata conferita ai difensori di controparte, in quanto rilasciata dal direttore generale della RAGIONE_SOCIALE, privo di legitimatio ad processum , con conseguente nullità e/o inesistenza dell’attività difensiva compiuta sulla base della stessa. La società ricorrente non aveva contestato la qualifica di direttore generate in capo al soggetto che aveva sottoscritto la procura per la società controricorrente ma aveva invece sostenuto che <> -così, letteralmente, nel ricorso. Secondo la società ricorrente la ‘nuova’ procura rilasciata in data 06.02.2008 non avrebbe consentito di sanare il difetto della originaria procura in calce al decreto ingiuntivo, se non altro perché nel conferire la prima procura alle liti, il direttore generale avrebbe agito come falsus procurator di RAGIONE_SOCIALE Anche la nuova procura rilasciata in data 06.02.2008 dall’amministratore delegato
di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto comunque essere considerata valida ex art.83 c.p.c., perché risultava inammissibilmente apposta su foglio separato spillato alla memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. mentre la particolare possibilità di rilasciare procura speciale al difensore contenuta sull’atto difensivo, con conseguente diritto di autentica in capo al difensore stesso, sarebbe tassativamente limitata ai soli atti espressamente indicati nell’art.83 c.p.c.
Il motivo in esame è inammissibile.
La Corte d’Appello di Venezia ha riformato sul punto la sentenza di primo grado ritenendo che il direttore generale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rilasciato procura alle liti per il ricorso ingiuntivo era munito, fin dal 1998 e quindi già all’epoca, del relativo potere di rappresentanza -anche sostanziale: nella sentenza si sottolinea la possibilità di rilascio di ‘procure speciali e mandati’ – della società, con conseguente inutilità della procura ulteriore successivamente rilasciata, solo confermativa: ciò era stato documentato da RAGIONE_SOCIALE nel primo momento utile successivo al rilievo sollevato sulla questione dalla controparte.
La doglianza in esame non critica la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, perché insiste a ritenere non valida la prima procura rilasciata sul presupposto, ribadito senza critica ai rilievi espliciti e chiari di senso contrario della Corte d’Appello sul punto -fondati sull’esame della documentazione specificamente prodotta dalla controricorrente per contrastare l’eccezione di RAGIONE_SOCIALE nel primo momento processuale successivo utile-, che il direttore generale sarebbe stato privo di potere rappresentativo, svolgendo considerazioni conseguenti sull’ambito di operatività dell’art.182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, di per sé irrilevanti data la validità della procura originaria, e sull’inidoneità sanante della ‘nuova’ procura rilasciata dall’amministratore delegato della controparte, ritenuta invece
superflua dalla Corte di merito -senza introdurre elementi suscettibili di supportare nullità officiose ancora rilevabili-.
5. Il terzo motivo di ricorso critica la decisione della Corte d’Appello di Venezia prospettando per la stessa questione sia un’ipotesi di violazione di legge, sia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso dalle parti. RAGIONE_SOCIALE lamenta infatti <>.
Rileva la ricorrente che la Corte di Appello: avrebbe riformato la pronuncia di primo grado in assenza di specifiche censure da parte di RAGIONE_SOCIALE, disponendo quindi irritualmente la detrazione di € 1.291.245,85 dal credito riconosciuto dal Tribunale di Verona a favore di RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 2.736.329,87, ed errando nella valutazione dei mezzi di prova documentale, senza inoltre motivare in ordine alle critiche proposte dalla società appellata che pure nei propri scritti difensivi avrebbe motivato ampiamente sulle ragioni per le quali non andava condivisa sulla non debenza dell’importo detratto in sede di impugnazionela consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di merito avrebbe così totalmente omesso di valutare le critiche specifiche e circostanziate mosse alla consulenza tecnica d’ufficio dalla ricorrente e dal suo consulente tecnico di parte, limitandosi a ritenere apoditticamente condivisibili le considerazioni del Tecnico d’Ufficio e incorrendo nel vizio di motivazione. Tutto ciò senza considerare che al consulente tecnico d’ufficio era stato demandato esclusivamente l’incarico di accertare a quanto ammontasse il credito di RAGIONE_SOCIALE e non di risolvere le questioni giuridiche inerenti gli oneri probatori incombenti sulle parti e il loro avvenuto assolvimento, e senza tenere conto che il Tribunale non si
era discostato dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ma, risolte le questioni giuridiche sottese, aveva valorizzato i riscontri contabili emergenti dall’elaborato peritale derivandone l’importo che aveva ritenuto dovuto a RAGIONE_SOCIALE L’omessa valutazione di queste risultanze della consulenza tecnica d’ufficio comporterebbe, secondo la ricorrente, un vizio di motivazione rilevante ex art.360 n.5 c.p.c.
Il motivo, con il quale la ricorrente ribadisce in primis , attraverso la prospettazione dell’avvenuta riforma della sentenza di primo grado in assenza di censure specifiche, l’inammissibilità dell’appello della controparte perché violativo del disposto dell’art.342 c.p.c., contiene due diversi profili ulteriori di censura sufficientemente autonomi, l’uno affermato rilevante ex art.360 n.3 c.p.c., l’altro ricompreso nell’ambito dell’art.360 n.5 c.p.c.: il motivo è infondato in relazione a tutte le doglianze formulate.
Si richiamano le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di critica quanto alla infondatezza della doglianza riguardante una pretesa rivalutazione/riforma del deciso di primo grado da parte della Corte di merito, in ordine alla detrazione di € 1.291.245,85 dal credito riconosciuto dal Tribunale di Verona a favore di RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 2.736.329,87, in prospettata assenza di specifiche censure ammissibili ex art.342 c.p.c. da parte di RAGIONE_SOCIALE -il motivo di appello del cui accoglimento si duole la società ricorrente era quello formulato sub 5) dalla controricorrente, ritenuto ammissibile dalla Corte di merito e accolto previa rivalutazione del merito, sul presupposto che la motivazione con la quale il Tribunale di Verona aveva riconosciuto il credito di € 1.291.245,85 a favore della società ricorrente non potesse essere ritenuta adeguata-.
Deve pure essere esclusa l’esistenza di violazioni di legge riconducibili agli art.115 e 116 c.p.c. e/o all’art.2697 c.c.
Secondo l’interpretazione degli art.115 e 116 c.p.c., ormai consolidata, di questa Corte, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c. o di cui all’art.360 n.3 c.p.c., ma sotto il profilo dell’errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti, appunto, dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -cfr. Cass. n.27847/2021; Cass. n.3680/2019 e, in particolare, Cass. a SSUU 20867/2020, che ha affermato i seguenti principi di diritto: <>; <>-.
Nelle critiche formulate dalla società ricorrente non vi è alcun riferimento all’utilizzo per la decisione di prove non introdotte dalle parti e/o esorbitanti dai poteri officiosi riconosciuti in materia al Giudice, ma si mira a rimettere in discussione l’iter interpretativo -valutativo del materiale probatorio, comprensivo della legittima valorizzazione di specifici elementi istruttori rispetto ad altri, posto in essere dalla Corte di merito nello svolgimento delle prerogative che le sono proprie: tutto ciò si pone al di fuori dell’ambito di operatività dell’art.360 n.3 c.p.c., interpretato alla luce dei principi di diritto consolidati sopra esposti
Una pretesa violazione di legge si deve escludere anche in relazione alla pure prospettata violazione degli oneri probatori, poiché la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove acquisite, sindacabile solo entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. -cfr. Cass. n.13395/2018; Cass. n.15107/2013; Cass. n.26739/2024-.
Anche per questo aspetto di critica non è nemmeno prospettata un’erronea attribuzione degli oneri probatori ex art.2697 c.c., perché la violazione della norma richiamata -che non può certo derivare da affermazioni del Tecnico di parte in ordine alle produzioni (tabulati mancanti, in relazione ad un importo di € 163.777,14 detratto infine dal credito di RAGIONE_SOCIALE) che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto fornire in sede di CTU a chiarimento della situazione: cfr. nel
ricorso per cassazione l’esplicitazione argomentativa del motivo in esame, che richiama una considerazione del CTP contenuta nelle osservazioni alla CTU- viene dedotta dalle modalità di valorizzazione del materiale istruttorio ritualmente acquisito, e quindi valutabile a prescindere dalla parte che ne ha effettuato la produzione o dalla sua provenienza officiosa, operata dalla Corte di merito che, nell’ottica della società ricorrente, non avrebbe comunque considerato correttamente il contenuto della documentazione prodotta e gli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio e che non avrebbe adeguatamente risposto a tutti i rilievi critici proposti da RAGIONE_SOCIALE Anche per questa doglianza è quindi evidente la sua estraneità al disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. e la volontà reale della società ricorrente di ottenere, inammissibilmente in sede di legittimità, una rivalutazione del merito attraverso una rielaborazione degli elementi istruttori acquisiti, in primis della consulenza tecnica d’ufficio, a proprio vantaggio.
Quanto alla pure prospettata omissione di esame di un fatto decisivo discusso e determinante, si osserva che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame, di per sé, di singoli elementi istruttori qualora il fatto storico, effettivamente esistente e rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito, pure se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -Cass. n.17005/2024-, non ricorre quando tale omesso esame sia lamentato con riguardo all’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica -Cass. n. 2961/2025- e non è ipotizzabile riguardo al contenuto dell’elaborato conclusivo della consulenza tecnica d’ufficio: in relazione a quest’ultimo mezzo istruttorio, la norma richiamata consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito
gli esiti della consulenza tecnica, solo ove venga individuato in essa un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Cass. n.18886/2023; Cass. n.34787/2024-.
In concreto, le doglianze di RAGIONE_SOCIALE sono volte a rilevare come fosse da ritenere preferibile la lettura della consulenza tecnica d’ufficio operata dal Tribunale di Verona piuttosto che quella operata dalla Corte d’Appello di Venezia, che, secondo la ricorrente, avrebbe altresì valorizzato aspetti della relazione tecnica d’ufficio che avrebbero esorbitato dall’ambito del quesito posto.
Escluso ogni rilievo a ipotetici profili di nullità dell’elaborato peritale non tempestivamente eccepiti nei gradi di merito, non è dato comprendere quale sia la circostanza di fatto che si afferma decisiva e che sarebbe stata omessa dalla Corte di merito nella ricezione degli esiti dell’elaborato peritale. In concreto, le critiche svolte da RAGIONE_SOCIALE e prospettate come rientranti nell’ambito di operatività dell’art.360 n.5 c.p.c. vorrebbero ottenere una rivisitazione valutativa della valorizzazione dell’elaborato peritale effettuata dalla Corte di merito, che privilegi le critiche svolte dal consulente di parte della ricorrente e le osservazioni difensive della stessa, senza considerare che la Corte d’Appello di Venezia ha: ritenuto inadeguata la motivazione con la quale il Tribunale si era discostato dagli esiti della CTU, perché effettuata con richiamo acritico alle pagine da 84 a 87 della comparsa conclusionale di RAGIONE_SOCIALE; ritenuto articolate e condivisibili le ragioni poste dal CTU a fondamento delle considerazioni e conclusioni svolte; ritenuto quindi implicitamente (in modo pienamente legittimo, non essendo necessaria la specifica confutazione di tutti gli elementi istruttori e/o ragioni di critica, svolte anche attraverso il richiamo alle considerazioni del CTP dalle parti) ininfluenti le argomentazioni difensive svolte dalle parti, e quindi anche da
RAGIONE_SOCIALE, per confutare la valorizzazione degli esiti della CTU ritenuta preferibile.
Avendo la Corte di merito motivato nel rispetto del minimo costituzionale richiesto ex art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. SU n.8053/2014, che dà indicazioni alle quali si è attenuta tutta la giurisprudenza successivasenza contraddizioni l’interpretazione e valutazione del materiale probatorio effettuata ai fini della decisione presa, si deve escludere che ricorrano profili di assenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione e si deve concludere che, con l’articolata doglianza in esame, COGNOME RAGIONE_SOCIALE voglia in concreto una rivalutazione del merito dell’iter formativo della decisione seguito dalla Corte d’Appello di Venezia, inammissibile in sede di legittimità.
6. Con un quarto motive di ricorso RAGIONE_SOCIALE propone la seguente doglianza: <>
Rileva la società ricorrente che, in relazione agli stessi capi della sentenza di secondo grado nonché alle ragioni di cui al motivo che precede, la sentenza gravata va altresì censurata sotto il profilo in epigrafe perchè se come affermato dalla Corte di Appello <>, la Corte non avrebbe potuto correggere quel preteso errore del Tribunale lamentato dalla controricorrente senza incorrere a sua volta nella violazione dell’art. 112 c.p.c., che sarebbe quindi ciò che in concreto si sarebbe verificato con la pronuncia impugnata. Il principio secondo cui il limite oggettivo imposto all’accertamento demandato al Giudice di merito dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ex art. 112 c.p.c., implicherebbe infatti che il Giudice possa e debba acquisire al materiale probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, non potendo fondare la propria decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Invece con la sentenza impugnata la Corte di Appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riformando la sentenza di primo grado in mancanza di specifiche censure di RAGIONE_SOCIALE volte a contrastare i fatti dedotti e le prove documentali offerte da RAGIONE_SOCIALE, correttamente valutate dal primo Giudice. L’assunto esposto troverebbe conferma, secondo la ricorrente, dalla lettura della sentenza gravata che presenterebbe nella parte censurata una motivazione apparente oltre che criptica, non emergendo da essa alcuna ragione per comprendere il perché’ le censure mosse da RAGIONE_SOCIALE alla sentenza di primo grado sarebbero fondate.
Richiamate le considerazioni svolte nell’esaminare i motivi precedenti, in particolare il primo e il terzo motivo, anche per quanto riguarda l’individuazione delle situazioni in cui sono ipotizzabili in sede di legittimità violazioni di legge riferite agli art.115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., non appare prospettabile relativamente alle critiche ancora reiterate dalla ricorrente con il motivo in esame alcuna violazione riconducibile nell’ambito di operatività dell’art.360 n.3 c.p.c. né è riscontrabile alcuna omissione o incoerenza della motivazione: la Corte di merito, dopo aver ritenuto inconsistente la motivazione del Tribunale di Verona effettuata con il richiamo alla comparsa conclusionale della ricorrente, <>, ha espresso le proprie valutazioni in ordine all’infondatezza
delle pretese a cui si riferiva la parte del deciso di primo grado che, su effettiva e legittima istanza di RAGIONE_SOCIALE -tale considerata dalla Corte di merito ex art.342 c.p.c., per quanto detto sopra-, andava a riformare, facendo riferimento agli elementi probatori a tal fine valorizzati attraverso un percorso motivazionale comprensibile logicamente e privo di contraddizioni evidenti.
La decisione in riforma della sentenza di primo grado assunta dalla Corte d’Appello di Venezia è pertanto supportata da un motivo d’appello ritenuto implicitamente adeguato a fronte della affermata apoditticità della motivazione di primo grado sul punto, ed è raggiunta attraverso un percorso motivazionale argomentato chiaramente nel rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. n.8053/2014-, che non viene meno solo perché non gradito alla società ricorrente. La sentenza d’appello non è pertanto suscettibile di censura attraverso il motivo di ricorso in esame, che prospetta diverse violazioni di legge solo apparenti, al fine di provocare una revisione della valutazione di merito operata dalla Corte d’Appello, preclusa in sede di legittimità.
La quinta critica formulata da RAGIONE_SOCIALE prospetta <>.
La Corte di Appello esclude il cosiddetto ‘Accordo COGNOME‘ principalmente per ‘difetto di rappresentanza’ omettendo di valutare che il dott. COGNOME, come dedotto da COGNOME nei propri scritti difensivi (la ricorrente riporta specificamente nel ricorso le pagine degli atti delle fasi di merito in cui avrebbe sviluppato le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi richiamate: comparsa conclusionale in primo grado da pag. 78 a 84, appello incidentale pagine da 30 a 35 , conclusionale in appello pagine
da 102 a 105), era, come riconosciuto da entrambe le parti in giudizio, il Direttore Vendite Nazionale, trattava con i concessionari per tutte quelle operazioni speciali e temporanee, decideva gli sconti supplementari e le azioni della RAGIONE_SOCIALE Skoda e tanto emergeva in modo evidente dai documenti prodotti in atti con firma COGNOME. RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai potuto anche solo ipotizzare che il dott. COGNOME, Direttore Generale Vendite per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non avesse i poteri di concludere contratti per la controricorrente, anche in considerazione del fatto che egli era stato da sempre il solo soggetto che proprio in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE aveva concluso migliaia di contratti di vendita di vetture con la società ricorrente
Anche questo motivo deve essere integralmente respinto.
Quanto alla possibilità di inquadrare i vizi lamentati nell’ambito dell’art.360 n.3 c.p.c., si richiamano le considerazioni già svolte nell’affrontare il terzo motivo di ricorso sulla possibilità di rilevare come ipotesi di violazione di legge in sede di legittimità le violazioni degli art.115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.: anche per la doglianza sub iudice le critiche al deciso della Corte di merito riguardano l’interpretazione e valutazione del materiale probatorio acquisito, sulla cui base sia il Tribunale di Verona, sia la Corte d’Appello di Venezia hanno ritenuto di non poter valorizzare il cosiddetto <>.
La conformità del deciso di primo e di secondo grado sulla questione oggetto del motivo di ricorso in esame -la società ricorrente nemmeno allega che i presupposti in fatto e la documentazione valorizzata nel primo e nel secondo grado di giudizio siano stati diversi- esclude la possibilità di una rivalutazione del motivo attraverso il suo previo inquadramento nell’ipotesi di cui all’art.360 n.5 c.p.c., trattandosi di motivo di ricorso precluso ai sensi dell’art.348 ter u. c. c.p.c., applicabile ratione temporis .
Il sesto motivo di doglianza della società ricorrente è così prospettato: <>
Rileva RAGIONE_SOCIALE che, <>, la sentenza d’appello deve essere censurata anche per omessa pronuncia, perchè il Giudice di secondo grado, escludendo il cosiddetto <> principalmente per <>, non si è pronunziato, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., sulla domanda riproposta ex art. 346 cpc in secondo grado dalla ricorrente. In particolare, la Corte di merito non avrebbe pronunciato <>.
Il motivo di ricorso in esame, non del tutto comprensibile, è, se si supera il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, infondato.
La ricorrente sembra collegare il motivo in esame al precedente come parte di esso, sul presupposto per cui la conferma di non vincolatività del cd <> (per difetto di rappresentanza e per insussistenza della allegazione di elementi idonei a fondare una situazione di legittimo affidamento) avrebbe fatto rivivere la questione della debenza di <>: non è dato comprendere però, né indicazioni utili in tal senso emergono dal deciso di secondo grado, come la domanda di cui si afferma il mancato esame si differenzi da quella esaminata nel successivo motivo di ricorso, che è appunto relativa a crediti vantati per bonus ed azioni, rispetto alla quale si lamenta la pronuncia di rigetto.
Ora, non risulta in alcun modo percepibile dal ricorso per cassazione -e dalla sentenza d’appello -se vi sia e in che termini un’ipotetica relazione tra l’assenza del riconoscimento di validità al cd <> e il sorgere di diritti per bonus e azioni da valutare, in presenza di apposita domanda in tesi richiamata ex art.346 c.p.c., proprio in relazione a detto mancato riconoscimento (anche in considerazione del fatto che nella sentenza di primo grado, richiamata al riguardo dalla sentenza d’appello, l’accordo COGNOME è indicato come relativo solo ad azioni, per un importo di € 427.735,65): se questa fosse pertanto la prospettazione sottesa al motivo di ricorso in esame, esso sarebbe inammissibile perché totalmente aspecifica.
Se invece il riferimento della società ricorrente è, come sembra attraverso il riferimento letterale contenuto nel motivo e sopra riportato, alle conclusioni assunte dalla società in grado d’appello, il motivo, che non si comprende come si differenzi dal successivo, sarebbe infondato.
La Corte d’Appello si è infatti pronunciata sulla domanda come sopra reiterata <>, da RAGIONE_SOCIALE: la domanda è esplicitata a pag.15, sub B), della sentenza ed esaminata alla pag.16, sempre sub B), con richiamo alle pag.16/17 della sentenza di primo grado e con l’esplicitazione che: il Tribunale ha motivato sul punto <> (il Tribunale ha riconosciuto un diritto di credito di RAGIONE_SOCIALE per bonus e azioni ma ha anche ritenuto che, rispetto all’importo richiesto a tal fine, si doveva considerare effettivamente già versato dalla debitrice quanto risultante dalla lettera del 10.1.2007 di RAGIONE_SOCIALE).
La pronuncia del Giudice di merito sull’appello incidentale quindi c’è ed è di rigetto, con adesione alla decisione del primo Giudice, sulla base di considerazioni in fatto derivate dalle emergenze documentali acquisite agli atti ritenute rilevanti, frutto di valutazioni sugli esiti dell’istruttoria in
relazione alle quali le pronunce delle due fasi processuali di merito sono coincidenti.
Non è prospettabile, perciò, alcuna violazione inquadrabile nell’ambito dell’art.360 n.4 c.p.c. e non è possibile alcuna rivalutazione del motivo ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. alla luce del disposto dell’art.348 ter u. c. c.p.c., applicabile ratione temporis .
Il settimo motivo di ricorso è il seguente: <>.
RAGIONE_SOCIALE afferma di trattare congiuntamente le censure da muovere alla sentenza gravata per aver rigettato il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale, perché in entrambi i casi gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello confermando la sentenza di primo grado deriverebbero tutti da un’erronea interpretazione della lettera del 10 gennaio 2007 (trascritta per il principio di autosufficienza del ricorso). RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto che la Corte di Appello accertasse e rilevasse che configurava un errore logico-giuridico detrarre dal credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della controparte ,quantificato dal Tribunale in complessivi € 13.584.123,99, sia gli acconti ricevuti prima del 09.01.2006 ammontanti ad Euro 1.694.629,12, sia, cumulativamente, l’ammontare complessivo di tutti gli acconti ricevuti in costanza dell’intero rapporto, che il Tribunale di Verona aveva ritenuto essere stati effettivamente corrisposti a RAGIONE_SOCIALE ed ammontanti ad € 9.153.165,00 sulla base dell’errata interpretazione della lettera del 10.1.2007; secondo la ricorrente se con la lettera 10.1.2007 RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente confessato l’incasso di acconti per il complessivo importo di Euro 9.153.165,00, sarebbe stato illogico computare e procedere poi a detrarre dal credito
residuo uno o più dei singoli acconti che componevano l’ammontare complessivo di detto importo perché, diversamente ragionando, si sarebbe pervenuti alla paradossale conseguenza per cui dal credito di RAGIONE_SOCIALE, sempre come giudizialmente accertato, si sarebbero dovuti dedurre sia i singoli acconti che il Tribunale aveva ritenuto essere stati pagati, sia la somma degli stessi.
Il motivo di ricorso in esame è inammissibile.
Anche ove si considerasse possibile, il che non è, assimilare ad un <> l’interpretazione del contenuto della lettera 10.1.2007 nel senso proposto dalla ricorrente e/o la considerazione degli acconti che sarebbero stati quantomeno da comprendere, secondo la ricorrente -ma non secondo i Giudici di primo e di secondo grado: la Corte d’Appello ha specificamente evidenziato che <> non avevano alcuna relazionenell’importo indicato nella lettera, la pronuncia conforme all’esito sia del primo che del secondo grado di merito esclude la possibilità di vaglio di una violazione in tesi rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 n.5 c.p.c., in applicazione dell’art.348 ter u.c. c.p.c. applicabile ratione temporis .
10. L ‘ottavo motivo di ricorso è il seguente: <>.
Secondo RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello avrebbe dedotto la prova dell’effettiva liquidazione a favore della stessa società di € 9.153.165,00 da una <>; il Giudice d’appello avrebbe così gravato la ricorrente di una prova che non le sarebbe spettata, perché era onere di controparte dimostrare il pagamento già avvenuto; sotto quest’ultimo profilo, i bonifici prodotti da RAGIONE_SOCIALE non contenevano imputazioni di pagamento.
Si richiamano le considerazioni in diritto svolte nell’esaminare il terzo motivo di ricorso quanto ai limiti di ricomprensione degli art.115, 116 e 2697 c.c. nell’ambito di operatività dell’art.360 n.3 c.p.c o 360 n.4 c.p.c.
Si osserva ancora che non è prospettabile alcuna violazione dell’art.2726 c.c. rilevante in questa sede, perché la Corte d’Appello, e il Tribunale prima, non hanno fondato l’accertamento in ordine all’avvenuto pagamento a favore della società ricorrente di € 9.153.165,00 sulla prova testimoniale, ma sul contenuto della lettera del 10.1.2007, proveniente dalla stessa società e a firma del suo legale rappresentante, ritenuto ammissivo della ricezione effettiva dell’importo indicato, e sull’esito dell’interrogatorio libero -che non è prova testimoniale, non ha la stessa ratio e non subisce le stesse limitazioni- del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
Non sono quindi evidenziabili profili di violazione delle disposizioni in materia di limiti legali delle prove, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione sugli altri rilievi svolti dalla ricorrente al riguardo.
Anche con il motivo sub iudice RAGIONE_SOCIALE mira in concreto ad ottenere una inammissibile rivalutazione dell’esame del materiale istruttorio acquisito, adesiva alla ricostruzione dei fatti a sé favorevole, impedita altresì dalla conformità delle pronunce di primo e di secondo grado.
11. Con il nono motivo di critica RAGIONE_SOCIALE prospetta: <>
Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe errato anche nel respingere tout court gli ultimi due motivi dell’appello incidentale, così statuendo: <>. La Corte avrebbe del tutto disatteso le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE nelle conclusioni dell’appello incidentale proposto, sia per il riconoscimento del maggior danno, ex art.1224 c.p.c., sia per la richiesta di <>. Eppure, dal comportamento tenuto dalla controricorrente sarebbe emerso chiaramente il diritto di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, derivanti oltre che dai plurimi inadempimenti rilevabili documentalmente, come accertati in corso di causa, anche in punto di risoluzione di tutti i contratti.
Il motivo di ricorso in esame deve essere respinto.
Quanto al maggior danno, da riconoscere ex art.1224 c.c. vantando RAGIONE_SOCIALE un credito di valuta, sia il primo che il secondo Giudice hanno escluso l’esistenza di supporto probatorio che giustificasse
l’attribuzione di importi ulteriori rispetto alla misura degli interessi moratori riconosciuti ex d. lgs. n.231/2002 (il primo Giudice aveva ritenuto gli interessi riconosciuti comprensivi anche del maggior danno, mentre la Corte d’Appello ha riconosciuto la correttezza della pronuncia escludendo l’esistenza di prova di danni ulteriori).
Anche la condanna generica al risarcimento del danno richiede che l’esistenza di un danno risulti almeno probabile, pur se la sua piena identificazione e quantificazione viene ad essere rimessa ad un diverso successivo giudizio, e, nel caso concreto, la Corte di merito ha negato esplicitamente l’esistenza di danni -quindi anche di danni solo probabili, in totale assenza di indicazioni ad opera della parte interessata che avrebbe dovuto quantomeno allegare la potenziale situazione dannosa, non coperta dagli interessi riconosciutile: cfr. Cass. n.21346/2018, Cass. n.24058/2022, Cass. SU n.29862/2022-, diversi e ulteriori rispetto a quelli coperti dagli interessi moratori, riconosciuti dal Tribunale ex art. 5 d. lgs n.231/2002.
Richiamate le considerazioni in diritto già svolte nell’esame del terzo motivo di ricorso quanto ai presupposti necessari perché sia ipotizzabile la violazione degli art.115, 116 c.p.c., 2697 e 2727 e s. c.c. inquadrabile nell’ambito dell’art.360 n.3 c.p.c., se ne esclude il ricorrere anche per questa parte della sentenza impugnata.
La Corte di merito ha respinto motivatamente la domanda, con una motivazione esplicita e comprensibile rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -cfr., ancora, Cass. n.8053/2014 alla quale si sono conformate le pronunce successive-: non si vede, infine, come si possa seriamente ipotizzare la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
L ‘ultimo motivo di ricorso è così formulato: <>.
L’omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda che riguarda la richiesta di mezzi istruttori costituirebbe, secondo la ricorrente, un vizio di omessa pronuncia, denunciabile in sede di legittimità: nel caso di specie detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata.
Anche questo motivo è inammissibile.
È esclusa l’ipotizzabilità di una violazione integrante il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. -rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.-, perché il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande ed eccezioni attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione -cfr. Cass. n.13716/2016, Cass. n.7472/2017, Cass. n.20830/2017-
I mezzi di prova richiesti sono solo enunciati, con richiamo agli atti di parte in cui sarebbero stati indicati: anche a volere affermare la sufficienza di detta modalità di identificazione dei mezzi istruttori che si intendono reiterare, modalità che non ne permette alla Corte il controllo diretto ai fini della loro decisività, non vi è indicazione alcuna ad opera della ricorrente nel motivo di ricorso in esame -e nel testo complessivo dello stesso- che permetta di comprenderne la potenziale decisività, tale da incidere sull’esito della decisione, e la relazione eventuale con le questioni ancora controverse delle quali si vorrebbe stimolare un riesame nel merito -cfr., al riguardo, Cass. n.23194/2017, che ha evidenziato come <>; cfr. anche Cass. n.11457/2007-.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società ricorrente come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di RAGIONE_SOCIALE e le liquida in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
La Presidente COGNOME NOME COGNOME