Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11367/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentat i e difesi dall’avvocato COGNOME;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 178/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE della dott.ssa NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dai convenuti in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
A fondamento della domanda, l’attore deduceva di essere creditore di NOME e NOME COGNOME per un importo pari a € 109.178,91, derivante da 63 cambiali, di cui 15 protestate tra il 17 gennaio e il 19 marzo 2002, e che i medesimi debitori, con scrittura privata autenticata in data 27 gennaio 2005, avevano alienato le proprie quote della società RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME, in violazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Con sentenza n. 374/2017, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda attorea.
La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 178/2020, pubblicata in data 18 febbraio 2022.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
3.1. NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 343, 346 e 329 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Sostiene che il Tribunale avrebbe ‘dato per scontata la sussistenza del credito’ ed implicitamente respinto l’eccezione di prescrizione, per cui, in appello, ‘i convenuti non dovevano riproporre la relativa eccezione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., bensì dovevano proporre appello incidentale, sia pure condizionato, ex art. 343 c.p.c.’ (cfr. pp. 12 e 14, ricorso). Ciò, troverebbe conferma nella decisione delle Sezioni Unite, n. 11799/2017.
4.2. Con il secondo motivo denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 167, 346 e 112 c.p.c. L’errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame sarebbe stato quello di aver ritenuto utilmente proposta in appello, dagli eredi del signor NOME COGNOME ai sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di prescrizione, quando invece sarebbe stata sollevata, in primo grado, tardivamente, perché solo in sede di comparsa di costituzione del 24.4.2014, dopo la riassunzione del giudizio a seguito della morte del signor NOME COGNOME per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenerla come non formulata.
4.3. Con il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe impropriamente ritenuto prescritto il credito del signor COGNOME quando invece, ai sensi dell’art. 2943 c.c., la decorrenza del relativo termine sarebbe stata interrotta dalla notifica, dallo stesso compiuta agli eredi del Signor COGNOME, di due atti di precetto, aventi ad oggetto il credito oggetto di revocatoria (espressamente menzionati nella sentenza di primo grado). Per cui tale termine, ai sensi dell’art. 2945 c.c., sarebbe rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1550/2013, che avrebbe definito, con esito
favorevole per il creditore, l’opposizione a precetto proposta dagli stessi eredi COGNOME.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c., 1 comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Con particolare riferimento ai primi due motivi di ricorso va ulteriormente posto in rilievo che il ricorrente ha invero omesso di riportare, anche solo nei passaggi essenziali, i documenti e gli atti processuali idonei a contestare puntualmente la statuizione con cui la c orte d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione.
Le doglianze relative alla presunta sospensione del termine prescrizionale, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione ai precetti, risultano inammissibili per violazione del principio di specificità e del correlato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, tali principi impongono che il ricorrente riproduca, almeno nei contenuti essenziali, gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, in modo da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza, senza necessità di accedere ad altre fonti o di ricostruire autonomamente i presupposti della doglianza stessa.
Come chiarito anche dalla Corte EDU nella sentenza COGNOME ed altri c. Italia del 28 ottobre 2021, la formulazione del motivo deve rispettare criteri di chiarezza e sinteticità, tali da garantire l’effettivo esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità e il diritto della parte a un equo accesso alla giustizia, senza pregiudicare la certezza del diritto né aggravare irragionevolmente l’attività del giudice di legittimità.
Le censure del ricorrente sulla mancata intervenuta prescrizione del suo diritto di credito, attesa la sospensione del relativo termine sino alla definizione del giudizio di opposizione ai due precetti, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo, avuto riguardo al principio di specificità e al suo corollario principio di autosufficienza ( ex plurimis , da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 febbraio 2025, n. 3837; Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 gennaio 2025, n. 1918; Cass. civ., Sez. III, Ord., 30 dicembre 2024, n. 35064; Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 dicembre 2024, n. 33008).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, avendo il ricorrente, più volte, fatto riferimento alla sentenza n. 1550/2013 del Tribunale di Salerno che avrebbe definito il giudizio di opposizione ai precetti (v. pp. 20 23 ricorso) in violazione peraltro del principio ripetutamente
affermato da questa Corte secondo cui il giudicato esterno (il quale è rilevabile d’ufficio) può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l’autorità ( v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916 ) fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., in 3 ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato ( v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n. 21469), oltre che in violazione del principio di autosufficienza e specificità dei motivi ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Non può d’altro canto sottacersi che la corte di merito ha correttamente statuito relativamente all’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria diretta, che, mancando ogni esame da parte del Tribunale, era stata utilmente proposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Solo se si fosse formato il giudicato, sarebbe stata necessaria la proposizione di un appello incidentale ex art. 345 c.p.c. (p. 8 sentenza impugnata n. 178/2022).
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla disamina dell’eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi COGNOME con la comparsa di costituzione del 24.4.2014, su cui si sarebbe implicitamente pronunciato il giudice di primo grado, che ‘aveva rigettato l’eccezione e affermato esistente il diritto di credito del Caliendo’ (cfr. p. 26, ricorso).
Lamenta che la c orte d’appello ‘avrebbe dovuto constatare che l’eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di COGNOME NOME (si ribadisce, inammissibile perché tardivamente proposta) nel
contraddittorio delle parti e, quindi oggetto di discussione tra le stesse, era risultata infondata stante l’interruzione dei termini intervenuta prima con gli atti di precetto del 29/10/2002 e del 10/04/2002 e poi con il relativo giudizio di opposizione definito con la sentenza del Tribunale Salernitano’, quindi, avrebbe dovuto esaminare i motivi d’appello proposti dal Caliendo, riformare la sentenza di primo grado accogliendo la domanda’ (cfr. p. 26, ricorso).
7. Il motivo è inammissibile.
Le mosse censure per un verso scontano le medesime ragioni di inammissibilità illustrate negli altri motivi; per altro verso, non rispondono ai canoni di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
A tale ultimo riguardo, infatti, va ribadito che la prospettazione delle doglianze deve essere formulata nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua decisività.
Sulla base di ciò, non è quindi inquadrabile, di per sé, come fatto storico la mancata analisi di eccezioni da parte del giudice del merito (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 febbraio 2025, n. 4194; Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 febbraio 2025, n. 3009; Cass. civ., Sez. III, Ord., 5 febbraio 2025, n. 2861).
D’altro canto, la decisione impugnata ha fornito un’argomentazione logica, che supporta una ratio decidendi chiara e coerente, seppur complessivamente sfavorevole agli esiti auspicati dal signor COGNOME (v. tra le tante, Cass. civ. Sez. III, 17 settembre 2024, n. 24942; Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 agosto 2024, n. 22848).
8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza