Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23069 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA ESTINZIONE PROCESSO ESECUTIVO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15686/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME SILVESTRA E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUALE MANDATARIA DELLA RUBIDIO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
CONDOMINIO BAIA DI CALIPSO DI FURNARI
-intimato –
Avverso la sentenza n. 499/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI MESSINA, depositata il giorno 27 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al R.G.Es. n. 53 dell ‘ anno 1997 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudice dell ‘ esecuzione, con ordinanza depositata il 9 novembre 2011 priva di sottoscrizione, dichiarò inefficace l ‘ esecuzione limitatamente ad un immobile e ordinò la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento effettuato contro RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che la documentazione ipocatastale depositata ex art. 567 cod. proc. civ. afferiva ad un bene diverso da quello staggito;
con successivo provvedimento del 5 dicembre 2011, il giudice dell ‘ esecuzione confermò l ‘ ordinanza di estinzione;
con ulteriore provvedimento datato 6 dicembre 2011, lo stesso giudice, preso atto dell ‘ inserimento della documentazione ipocatastale in altro fascicolo per errore materiale, revocò l ‘ estinzione;
avverso quest ‘ ultimo provvedimento dispiegarono reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. NOME, NOME e NOME COGNOME;
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò il reclamo;
sull ‘ appello interposto dalle reclamanti, la decisione in epigrafe, preso atto della dichiarata improseguibilità dell ‘ esecuzione per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenuto l ‘ impugnazione virtualmente non fondata, ma compensato le spese di lite del grado di giudizio;
ricorrono per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME, uno actu, affidandosi ad un unico motivo;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE;
parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
preliminarmente, non assume rilievo la mancata evocazione in sede di legittimità della RAGIONE_SOCIALE, appellante nel grado di giudizio definito con la sentenza impugnata, in ragione della inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate;
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti: ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, inammissibile o improcedibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718);
r.g. n. 15686/2021 Cons. est. NOME COGNOME
l’unico motivo di ricorso denuncia « violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 487 cod. proc. civ. e dell’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. in riferimento all’art. 567, terzo comma, in base al combinato disposto degli artt. 487, secondo comma, e 177, terzo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. »;
parte impugnante sostiene, in sintesi, la non revocabilità della ordinanza dichiarativa dell ‘ estinzione tipica pronunciata ai sensi dell ‘ art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., siccome provvedimento soggetto allo specifico rimedio del reclamo;
il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
nell ‘ intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l ‘ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di
r.g. n. 15686/2021 Cons. est. NOME COGNOME
legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926);
ciò posto, nel ricorso in scrutinio, la narrazione degli accadimenti processuali si compendia (e, al contempo, si esaurisce), per la maggior parte, nella trascrizione di stralci del percorso motivazionale svolto dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado, di questa ultima omettendo finanche di riportare il dispositivo reso;
nella descritta struttura redazionale, rimane del tutto oscura (e, quindi, non percepibile da questa Corte) la posizione tenuta in seno alla procedura espropriativa dai vari soggetti poi partecipi del giudizio contenzioso: in particolare, non si precisa quale veste abbiano rivestito gli odierni ricorrenti (e ancor maggiori dubbi suscita l ‘ equivoco richiamo – pag. 2 del ricorso -ad un « intervento volontario » da essi spiegato), il ruolo della RAGIONE_SOCIALE (né il cenno – pag. 3 – alla circostanza che in danno di questa società sia stato eseguito il pignoramento è di per sé dirimente, potendo detto vincolo attingere un debitore diretto oppure un terzo proprietario ex art. 602 cod. proc. civ.), nonché quello del RAGIONE_SOCIALE Calipso RAGIONE_SOCIALE Furnari;
la evidenziata lacunosità espositiva non consente alla Corte – cui, come detto, è istituzionalmente inibita la consultazione diretta degli atti del processo – di riscontrare il radicarsi in capo agli odierni ricorrenti (tanto in punto di legittimazione quanto di interesse ad agire) delle
condizioni per esperire il reclamo, nonché, per conseguenza, per impugnare innanzi la Corte di legittimità la decisione sullo stesso resa;
ne resta irrimediabilmente precluso l ‘ esame del motivo di ricorso; il ricorso è inammissibile;
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;
atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione