Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17171/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l ‘indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME nella qualità di commissario giudiziale
– intimato – avverso la sentenza del Corte d’Appello di Palermo n. 18/2024, depositata il 27.6.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME avvocato, propose al Tribunale di Palermo domanda di ammissione al concordato minore, ai sensi
del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza : c.c.i.i.).
Il giudice dichiarò aperta la procedura e, con il medesimo decreto, provvide alla nomina di un commissario giudiziale, esercitando la facoltà prevista dall’art. 78, comma 2 -bis , c.c.i.i.; successivamente fissò al ricorrente un termine perentorio per il deposito di una somma di denaro per le spese di procedura.
Il ricorrente non depositò la somma nel termine fissato e il giudice, respinte le istanze di revoca dell’imposizione del deposito e di rimessione in termini per provvedervi, dichiarò improcedibile la domanda.
NOME COGNOME propose reclamo al collegio del Tribunale di Palermo contro la decisione del giudice monocratico e, a fronte del rigetto del gravame, propose ulteriore reclamo al la Corte d’Appello di Palermo, la quale a sua volta si pronunciò con il rigetto dell’impugnazione .
Contro la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME ha svolto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’unico soggetto intimato, ovverosia NOME COGNOME nella veste di commissario giudiziale, non ha svolto difese.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e invocando l’art. 111 Cost. -la «violazione di legge e falsa applicazione» degli artt. 44, 47, 74, 76, 77, 78, 80 del c.c.i.i. , in relazione all’ art. 12 disp. prel. c.c.
Il ricorrente contesta che, nella disciplina del concordato minore, sia prevista e consentita al giudice l’imposizione al debitore del deposito di una somma di denaro a copertura delle spese di procedura (in particolare nel caso di nomina del
commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2 -bis , c.c.i.i.), con la conseguenza -in caso di mancato deposito -dell’improcedibilità della domanda, come previsto nella disciplina del concordato preventivo (artt. 44, comma 1, lett. d , 47, comma 2, lett. d , e 106, comma 2, c.c.i.i.).
Con il secondo motivo, il ricorrente censura «violazione dell’art. 153 , comma 2, c.p.c., per non avere subordinatamente concesso la remissione in termini ricorrendo le condizioni di legge».
In via subordinata , per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, il ricorrente si duole di non essere stato rimesso in termini per provvedere al deposito della somma impostogli dal giudice monocratico.
Il ricorso per cassazione -proposto in assenza di una norma di legge che lo preveda, invocando il rimedio straordinario accordato dall’art. 111, comma 7 Cost. -è inammissibile, per mancanza del requisito della decisorietà del provvedimento impugnato.
In tema di concordato preventivo, risponde a consolidato indirizzo nomofilattico di questa Corte che il decreto con cui il tribunale dichiara l ‘ inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell ‘ art. 162, comma 2, legge fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell ‘ art. 179, comma 1, legge fall.), ovvero revoca l ‘ ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell ‘ art. 173 legge fall., senza emettere conseguente sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (Cass. S.u.
n. 27073/2016; conf., ex plurimis , Cass. nn. 211/2019; 22442/2021).
Il medesimo indirizzo è stato adottato in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sul rilievo che, ove la proposta di accordo sia dichiarata inammissibile, « il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell ‘ art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l ‘ omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti » (Cass. n. 30529/2024; conformi Cass. nn. 22797/2023; 4442/2024; 11448/2025; 11451/2025).
Non v’è ragione per cui i medesimi principi non debbano valere anche nella procedura di concordato minore disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ove perciò devono ritenersi ricorribili per cassazione solo i provvedimenti che -a prescindere in concreto dalla formula lessicale utilizzata -decidendo su diritti soggettivi contrapposti, nel contraddittorio delle parti, affermano o negano l’omologabilità della proposta, e non anche quelli che, in ogni fase della procedura, si limitano a rilevarne l’inammissibilità o improcedibilità .
3.1. L’assenza, nel caso di specie, di « una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti » è evidente anche per la circostanza che il ricorso è stato notificato solo al commissario giudiziale, che non è certo titolare di un diritto soggettivo contrapposto a quello azionato dal
ricorrente e non può essere considerato legittimato passivo nel presente processo.
3.2. Si deve rilevare, infine, che il presente ricorso è stato presentato dopo due successive impugnazioni davanti ai giudici del merito: prima il reclamo al collegio del Tribunale di Palermo contro il decreto del giudice designato monocratico; poi il reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto del Tribunale . Il tutto in mancanza di una previsione di legge sul reclamo contro il decreto di inammissibilità in limite della domanda di apertura del concordato minore; lacuna che, anche laddove colmabile con il ricorso all’ analogia legis (artt. 80, comma 7, o 47, comma 5, c.c.i.i.), sicuramente non lascia spazio alla possibilità di ammettere due successivi gravami di merito contro il medesimo provvedimento.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese l’unico soggetto intimato .
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del