Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 14700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14700 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8416/2025 R.G. proposto da :
TEODOSIO NOME, rappresenta e difesa da sé medesima;
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 30/2025 depositata il 17/02/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Come si evince dal ricorso proposto dall ‘ AVV_NOTAIO, iscritta all ‘ RAGIONE_SOCIALE, la stessa veniva sottoposta a procedimento disciplinare dal RAGIONE_SOCIALE a seguito di una segnalazione trasmessa dal Tribunale di Sassari al RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO, infatti, aveva depositato, nell ‘ ambito di una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Sassari, un reclamo contenente parole offensive e sconvenienti nei confronti del giudice procedente.
In relazione a tale condotta, veniva formulata l ‘ incolpazione per violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 del codice deontologico forense) e del dovere di diligenza (art. 12), per specifica violazione del divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52), per sp ecifica violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 53, comma 1 del codice deontologico, il quale impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e a reciproco rispetto.
All ‘ esito del procedimento, il C.D.D. infliggeva la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per la durata di mesi dodici.
-La decisione veniva impugnata dall ‘ AVV_NOTAIO dinanzi al RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, la cui durata veniva ridotta a mesi due.
-Per la cassazione di tale sentenza ricorre l ‘ AVV_NOTAIO, chiedendone, altresì, la sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ efficacia esecutiva.
– Con provvedimento presidenziale in data 5 maggio 2025 è stata fissata nell ‘ odierna camera di consiglio la trattazione
congiunta RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di sospensione e del fondo RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione, con riduzione del termine di sessanta giorni di cui all ‘ art. 380bis .1 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ urgenza e concessione di termini per deposito di memorie.
Ha depositato memoria soltanto il pubblico ministero, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso deduce una generica ‘violazione di legge e del regolamento’, articolando una critica all’ impugnata sentenza del C.N.F. che si sviluppa con considerazioni che sollecitano ad una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto del procedimento disciplinare, sostenendosi, in sintesi, che l ‘ acquisizione da parte del C.D.D. del fascicolo RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione sarebbe stata determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa provocazione subita dall ‘ incolpata a causa RAGIONE_SOCIALEa condotta del giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione, con ciò venendo elisa anche la suitas del comportamento contestato.
-Il ricorso non può essere esaminato nel merito RAGIONE_SOCIALEe doglianze, le quali, in ogni caso, come prospettate, non trovano corrispondenza alcuna con i vizi denunciabili in questa sede ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 56, comma terzo, del r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 111 Cost., per vizio di motivazione, ma nei termini di cui al vigente n. 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c.
2.1. – Preliminarmente, infatti, il ricorso presenta un duplice vizio di improcedibilità, cui si aggiunge anche un vizio di inammissibilità.
Va, anzitutto, evidenziato che, in base all ‘ art. 196 quater , comma primo, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito RAGIONE_SOCIALE atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi
eccezionali previsti dall ‘ art. 196 quater , comma quarto, disp. att. c.p.c. (non ricorrenti nel caso in esame), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass. n. 10689/2023; Cass. n. 10697/2023; Cass. n. 9918/2024; Cass. n. 22795 del 2024)
Nella specie, la ricorrente non ha depositato il ricorso in modalità telematiche, bensì a mezzo di posta elettronica certificata, con invio, in data 18 aprile 2025, all ‘ indirizzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio protocollo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (in caso analogo, in materia di disciplinare avvocati, Cass., S.U., n. 13056/2025).
Inoltre, l ‘ improcedibilità del ricorso è sanzione che deriva anche dal mancato deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnata sentenza del C.N.F., in copia autentica, nel termine previsto dall ‘ art. 369, secondo comma, c.p.c. (Cass., S.U., n. 34207/2022).
In ogni caso, il ricorso palesa, altresì (e, anche in questo caso, in via dirimente), un vizio di inammissibilità, essendo stato proposto personalmente dall ‘ AVV_NOTAIO, nonostante la sospensione dall ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense, che non ne consentiva di assumere lo jus postulandi (Cass., S.U., n. 24180/2009; Cass., S.U., n. 7499/2022).
-Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile e ciò assorbe la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione ex art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Non occorre provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà
atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezioni