Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
Oggetto: Impiego pubblico -pretesa illegittimità graduatoria per selezione per progressione economica
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16631/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 362/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 30/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
NOME, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria dal 2001, agiva dinanzi al Tribunale di Urbino per ottenere la declaratoria della illegittimità della graduatoria relativa alla procedura di selezione per la progressione economica nella seconda area, fascia retributiva F4.
Per quanto si rileva dalla sentenza impugnata, nel bando di tale selezione era stato stabilito, tra l’altro, che non potessero partecipare alla procedura i dipendenti che avessero riportato una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa.
Il COGNOME era arrivato sedicesimo mentre tra i quindici entrati in graduatoria vi era un dipendente che aveva riportato la sanzione della sospensione.
Il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che il bando dovesse essere letto in uno con le previsioni pattizie e che pertanto la condizione ostativa dovesse essere intesa come riferita ai due anni precedenti non essendo, peraltro, possibile una deroga in peius .
La Corte d’appello di Ancona confermava detta pronuncia.
Richiamava l’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e riteneva che le determinazioni della RAGIONE_SOCIALE non potessero che muoversi nell’ambito delle previsioni della contrattazione collettiva dalla quale derivano i diritti e gli obblighi attinenti ai rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione e le relazioni sindacali.
Sosteneva che, stante l’obbligatorietà delle previsioni pattizie, il bando non potesse introdurre una deroga in peius .
Aggiungeva che il bando, all’art. 4, punto 6, lett. b ), riportava fedelmente il dettato del contratto collettivo integrativo del 29/7/2010, il che consentiva di ritenere che l’omessa indicazione, in riferimento all’art. 2, comma 2, lì dove era previsto che non potevano partecipare alla selezione coloro che ‘avessero riportata una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa’ dell’espressione ‘ nei due anni precedenti’, fosse dipesa da un mero errore materiale.
Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
Il P.G. ha presentato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di diritto per cui il bando di gara è lex specialis e non può essere disapplicato dalla Pubblica Amministrazione emanante. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi di interpretazione dei negozi giuridici ex artt. 1362 e ss. cod. civ.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
3.1. Le censure muovono dalle previsioni del bando del cui contenuto non sono fornite chiare indicazioni in violazione del principio di specificità, il rispetto del quale comporta che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza.
3.2. Questa Corte ha da tempo affermato che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (così Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015; Cass. n. 18960/2017; Cass. n. 31082/2017; si veda anche Cass. n. 29776/2018 proprio con riferimento al bando di concorso e più di recente Cass. 12191/2020 e Cass. n. 10143/2020).
Così è necessario che il ricorso contenga, se non la integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, quantomeno la puntuale indicazione del contenuto degli stessi (in uno con una loro precisa localizzazione), incorrendosi, diversamente, nella violazione del principio di responsabilità della redazione dell ‘ atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione delle censure.
Come anche di recente precisato (v. Cass. n. 12481/2022; Cass. n. 6769/2022), il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è ‘autosufficiente’, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii ) ogni motivo indica, se del caso, l ‘ atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii ) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l ‘ atto è stato creato o prodotto; iv ) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi
dell ‘ art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso.
3.4. Il ricorso in esame non soddisfa i suddetti requisiti già quanto al criterio della specificità, non contenendo chiare indicazioni circa il contenuto del bando (di cui è riportata una mera – parziale – sintesi narrativa a pag. 3, nell ‘ ambito della esposizione concernente il ricorso di primo grado), quantomeno nelle parti necessarie alla piena comprensione delle censure in rapporto alle argomentazioni della decisione impugnata.
3.5. Preme rilevare che di recente la Corte europea dei diritti dell ‘ uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all ‘ art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) » -purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un ‘formalismo eccessivo’ anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore, e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia; 27 giugno 2017, COGNOME c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, COGNOME c. Belgio; 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia; 2 giugno 2016, COGNOME c. Grecia).
Invero, con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l ‘ applicazione del principio di autosufficienza -perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di « agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest ‘ ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l ‘ applicazione uniforme e l ‘ interpretazione
corretta del diritto interno (nomofilachia) » e dunque, in ultima analisi, « la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia » (par. 73-75). I giudici europei hanno così fornito una giustificazione ‘sistematica’ del principio di autosufficienza, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, avendo del resto più volte affermato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (par. 79).
Quanto alla ‘proporzionalità’ delle conseguenze delle restrizioni dell ‘ accesso al giudice di legittimità, la Corte Edu, dopo aver ribadito che « il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere il contenuto delle doglianze formulate e la portata della valutazione che le viene richiesta alla sola lettura del ricorso, e garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili » (par. 78), ha osservato che « i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l ‘ interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto, salvaguardando le risorse disponibili » (par. 103). Pertanto, « tenuto conto della particolarità del procedimento per cassazione, del processo complessivamente condotto e del ruolo che ha svolto la Corte di cassazione nell ‘ ambito di quest ‘ ultimo (sent. 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia), nonché del contenuto dell ‘ obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto a rispettare nel caso di specie (in particolare indicare, per ciascuna citazione di un ‘ altra fonte scritta, il riferimento al documento depositato con il ricorso per cassazione )», la Corte Edu ha concluso che, la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione « non possa essere considerata un ‘ interpretazione troppo formalistica che avrebbe impedito l ‘ esame del ricorso per cassazione
dell ‘ interessato » (par. 105), con conseguente assenza di una violazione dell ‘ art. 6, § 1, CEDU (par. 106).
Analoga conclusione è autorizzata anche nel ricorso in esame, in cui, i motivi sono incentrati sul contenuto del bando senza che di tale contenuto sia fornito quel minum di indicazioni utili a sorreggere le censure in rapporto all ‘ impianto argomentativo della sentenza impugnata e contrappongono all ‘ interpretazione complessiva di tale atto offerta dalla Corte territoriale una lettura parziale e diversa di una clausola, di cui il ricorrente assume l ‘ obbligatorietà senza possibilità di interpretazione additiva.
3.6. Parte ricorrente, del resto, neppure si confronta con il decisum della Corte territoriale nella parte in cui ha evidenziato che il bando richiamava le previsioni del c.c.n.i. il che consentiva di ritenere che l ‘ omissione per cui è causa fosse dipesa da un mero errore materiale.
A ben guardare, infatti, non vi è stata la lamentata interpretazione additiva (per avere il Giudice del merito attinto tout court a fonti esterne alla lex specialis ) in quanto la Corte territoriale ha ricavato dello stesso contenuto del bando il richiamo alla contrattazione integrativa come quadro di riferimento generale per la procedura concorsuale di cui si trattava (richiamo che, nell ‘ argomentare del giudice di appello, faceva già entrare nell ‘ ambito delle previsioni del bando quelle delle disposizioni pattizie) e le carenze sopra evidenziate non consentono di contrastare tale ragionamento, rendendo del tutto ininfluente la denunciata violazione degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioni statali intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale
(su tale principio v., ex aliis , Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione