Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4326/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME quale LIQUIDATORE della procedura di Liquidazione del patrimonio di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI PAOLA, REGIONE CALABRIA, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimatiavverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOME depositata il 28/12/2020, in RG n. 221/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con decreto del 17.4.2019, il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, ha accolto l’istanza del debitore NOME COGNOME di apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 -quater l. 3/2012, in conversione dell’accordo di composizione della crisi ex art. 10 s. l.cit. omologato il 14.4.2018, ritenendo ricorrente l ‘ipotesi di cui all’art. 14 -bis, comma 2, lett. b), l. cit., ossia l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal piano « per il minor afflusso di risorse verificatosi rispetto a quello preventivato ».
1.1. -Il creditore RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo chiedendo la revoca del decreto di apertura della liquidazione, per
insussistenza dei presupposti di ammissibilità o, in subordine, la prosecuzione del pagamento del proprio credito secondo le scadenze previste, con riserva di proporre, in via ulteriormente gradata, domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale.
1.2. -Nel giudizio di reclamo si sono costituiti i creditori Inarcassa e Agenzia delle Entrate di Cosenza per chiedere la revoca del decreto di apertura della liquidazione e, in subordine, l’ammissione al passivo dei rispettivi crediti in via privilegiata.
1.3. -Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo e ha di conseguenza revocato il decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio di NOME COGNOME a causa della inammissibilità della domanda presentata da quest’ultimo, per avere egli « sin dall’inizio ostacolato la veritiera ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale in violazione del 5° comma dell’art. 1 4 ter l. 3/2012 », norma ritenuta applicabile anche quando l’apertura della Liquidazione avviene in sede di conversione, ex art. 14-quater l.cit., poiché « i presupposti previsti dall’art. 14 quater l. 3/2012 per la conversione del patto del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nella liquidazione del patrimonio del debitore non sono alternativi ma aggiuntivi rispetto a requisiti di ammissibilità della liquidazione indicati dall’art. 14 ter: se i primi (14 quater) consentono di modificare in corsa l’originaria scelta fra le tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -patto del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio -, l’effettiva apertura di quest’ultima è pur sempre prevista solo dall’art. 14 quinquies ed in relazione ai requisiti di cui all’art. 14 ter ». A tal fine, i giudici del reclamo hanno ritenuto sufficiente « ricordare che il predetto debitore -come evidenziato dal reclamante, dall’Agenzia e da RAGIONE_SOCIALE , senza alcuna giustificazione legittima, ha taciuto debiti per circa 160.000 euro nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha riportato crediti in modo generico e non documentato (…) , ha omesso di indicare gli atti dispositivi del patrimonio negli anni precedenti (… )».
-Avverso detta decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui NOME COGNOME quale Liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente, Agenzia delle entrate, Fides s.p.aRAGIONE_SOCIALE e Inarcassa hanno resistito con controricorso, mente i restanti intimati non hanno svolto difese. Il ricorrente e i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. e della legge n. 3/12 (art. 360 n.3 c.p.c.), nonché l’ omesso esame della documentazione prodotta con riferimento al venir meno della legittimazione attiva della ricorrente Fides s.p.a. e alla conseguenziale estinzione del procedimento (art. 360 n.5 c.p.c.), osservando: i) che al caso di specie andrebbe applicato l’art. 14-ter l. 3/12 (liquidazione dei beni) mentre l’indicazione del l’art. 14-quater (conversione della procedura di composizione in liquidazione) sarebbe un mero errore materiale, avendo il giudice monocratico fatto sempre riferimento a quest’ultima disposizione; ii) che il credito di Fides era stato saldato nel corso del giudizio di reclamo dalla moglie del COGNOME, con bonifico accreditato il 2.12.2020 (definito ‘finanza esterna’) , come da documentazione prodotta, non risultando invece documentati né il rifiuto di tale pagamento né la restituzione della somma prima del deposito dell’ordinanza impugnata (il pagamento essendo stato rifiutato solo in data 31.12.2020).
2.2. -Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell’ art. 14-ter, l. n. 3/12, e il contrasto con l’interpretazione della giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità, oltre che della prevalente dottrina, poiché la meritevolezza non sarebbe un presupposto della procedura di liquidazione (a differenza invece dell’esdebitazione) , né potrebbe come tale esservi applicato estensivamente, e comunque il debitore non aveva inteso occultare i crediti, come ampiamente dedotto nelle relazioni presentate al giudice delegato.
-Il ricorso è inammissibile e ciò preclude l’esame dei motivi.
-L a ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost. (che integra un rimedio pacificamente applicabile ad ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto) postula la verifica che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività, propri dei «provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti» ( ex multis , Cass. Sez. U, 24068/2019; Cass. 11524/2020).
Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto afferente il contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al “giudicato sostanziale” (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez. U, 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo ad una “potestas iudicandi” scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità (Cass. 28013/2022).
Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l’attitudine al “giudicato formale”, non solo nella tradizionale accezione della indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso della irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l’ha emanato (Cass. Sez. U, 17636/2003, Cass. 28013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera della parte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020).
La definitività può prospettarsi anche rebus sic stantibus (cd. giudicato allo stato degli atti: cfr. Cass. Sez. U, 32359/2018).
-Anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3 del 2012 (e succ. mod.) il ricorso straordinario per cassazione è ritenuto ammissibile quando il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.
5.1. -In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono rinvenibili nei provvedimenti a contenuto latamente omologatorio, come l’ accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), il rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021), l’ accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. 10095/2019) o dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 22797/2023), il rigetto del reclamo contro il diniego di omologa del piano del consumatore (Cass. 28013/2022, 4451/2018; v. anche Cass. 17391/2020, con riferimento alla categoria della definitività rebus sic stantibus ).
5.2. -Al contrario, quei caratteri non sono rinvenibili nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi (Cass. 27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che la dichiara inammissibile, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. 30534/2018), stante la riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, ritenuto operante nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
5.3. -Anche gli ultimi approdi di questa Corte sono nel senso che, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o il suo diniego, posto che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. 30529/2024).
-Ebbene, nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha deciso in modo definitivo sulla domanda del debitore di apertura della liquidazione del proprio patrimonio -in sede di conversione della precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex art. 14-quater l. n. 3/2012) -ma l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 1 4-ter, comma 5, l. n. 3/2012, il quale stabilisce appunto che la domanda di apertura della liquidazione è «inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore».
Tale provvedimento non riveste i caratteri della definitività e decisorietà, poiché non preclude ex se la riproposizione della domanda, dichiarata semplicemente inammissibile per mancanza di un o dei requisiti processuali previsti dall’art. 14 -ter, e richiamati dall’art. 14 -quinquies, comma 1 , ai fini dell’apertura della liquidazione, cui mira anche l’art. 14 -quater, l. n. 3/2012.
Né la riproposizione sarebbe ostacolata dall’art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, trattandosi di preclusione quinquennale che opera solo per la «proposta» di composizione della crisi, nel caso in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una precedente procedura della medesima natura (da ultimo, Cass. 30538/2024, 22797/2023, 27301/2022).
Tutto ciò a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti per procedere alla conversione ex art. 14-quater l. n. 3/2012 sulla base delle iniziative assunte dai creditori ai fini dell’annullamento o della risoluzione dell’accordo di composizione della crisi omologato (v. art. 14 l.cit.), che non è oggetto di discussione in questa sede.
-Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei controricorrenti, come indicato in dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di Fides s.p.a., in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di Inarcassa, in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di NOME COGNOME ed in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito in favore di Agenzia delle entrate, in tutti i casi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2025.