Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29841 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29841 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
dall’avvocato sul ricorso 38055-2019 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché
CONDOMINIO INDIRIZZO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma con decreto del 14 marzo 2019 approvava il rendiconto proposto dal curatore dell’eredità giacente di NOME, AVV_NOTAIO, a seguito di accettazione dell’eredità da parte di uno dei chiamati, liquidando altresì il compenso in favore del curatore.
Avverso tale decreto proponeva reclamo COGNOME NOME, che aveva accettato l’eredità, chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento ovvero procedersi ad una diversa quantificazione del compenso.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con ordinanza del 4 ottobre 2019, dopo avere disposto la separazione del giudizio relativamente alle contestazioni che inerivano alla liquidazione del compenso del curatore, essendo le stesse di competenza tabellare di altra sezione, dichiarava l’inammissibilità del reclamo quanto alla denuncia del vizio di nullità del decreto di approvazione del rendiconto.
Infatti, limitata la cognizione ai soli vizi afferenti al procedimento di volontaria giurisdizione, osservava che solo per la contestazione del compenso risulta applicabile il
procedimento di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, mentre per il reclamo risultava invocabile il diverso termine di dieci giorni di cui all’art. 739 c.p.c.
Nella specie, il provvedimento impugnato era stato comunicato a mezzo PEC al difensore del reclamante in data 17/3/2019, mentre il reclamo era stato depositato in data 15/4/2019, ben oltre il detto termine, palesandosi quindi inammissibile.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME mentre il Condominio in Roma alla INDIRIZZO non ha svolto difese in questa fase.
Il controricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. per il mancato rispetto del principio del contraddittorio.
Il provvedimento oggetto di reclamo era stato adottato senza che fosse instaurato il contradditorio con il ricorrente, al quale non era stata data notizia dell’udienza fissata per l’approvazione del rendiconto e per la liquidazione del compenso.
Tale omissione determinerebbe un’anomalia del provvedimento suscettibile di trovare applicazione anche per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, quale quello in esame.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., quanto al rilievo dell’inammissibilità del reclamo per la sua intempestiva proposizione, deducendosi che la mera comunicazione del provvedimento non poteva sanare il vizio originario del procedimento svoltosi a contraddittorio non integrato.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 170 c.p.c., in quanto nessuna notifica del provvedimento era stata effettuata al ricorrente, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla comunicazione effettuata dal curatore al difensore del ricorrente, dovendo invece lo stesso provvedimento essere notiziato con una notifica effettuata al suo domicilio reale.
3. Il ricorso è inammissibile.
In limine va ribadito che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la chiusura dell’eredità giacente approvando il rendiconto del curatore, ritenendo invece di devolvere alla decisione di una diversa sezione, attesa la competenza tabellare interna, le contestazioni che investivano la liquidazione del compenso allo stesso curatore.
Occorre ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’ , soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non
siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o ” status “, con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (cfr. da ultimo in motivazione Cass. S.U. n. 1914/2016).
Alla luce di tali principi, appare evidente la non ricorribilità del provvedimento impugnato che ha deciso un reclamo avverso il provvedimento solamente nella parte relativa alla chiusura della curatela ed all’approvazione del rendiconto.
Il provvedimento in questione si caratterizza invero per l’efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (cfr. Cass. n. 2099/2001).
Orbene, se avverso i provvedimenti con i quali si determinino, da parte del giudice che lo ha nominato, i compensi spettanti al curatore, si ritiene possibile che gli stessi siano oggetto, una volta esperiti i rimedi all’uopo previsti dal legislatore, di ricorso per cassazione, investendo la tutela di posizioni di
diritto soggettivo, e con carattere di definitività e decisorietà (si veda per tutti Cass. S.U. n. 11619/1997, che, risolvendo il contrasto all’epoca esistente ha affermato che, trattandosi di un ausiliario del giudice, il compito di liquidare il compenso spettava, all’epoca al Pretore che lo aveva nominato, essendo assicurata la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso le relative statuizioni; dovendosi oggi per converso ritenere possibile il ricorso avverso l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione promossa ai sensi dell’art. 170 del DPR n. 115/2002, così Cass. n. 18239/2020; Cass. n. 10328/2009), a diversa conclusione deve invece pervenirsi avverso le statuizioni che invece siano strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria.
Questa Corte (Cass. n. 3942/1994) ha, infatti, affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l’istanza di revoca ex art. 742 cod. proc. civ., il decreto di cessazione dell’eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata (in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7032/2000, secondo cui il decreto del Pretore di chiusura dell’eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
ma, quanto alla disposta chiusura dell’eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; Cass. n. 5274/2006, che dopo avere affermato che il giudice competente a provvedere sull’eredità giacente, ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, ha specificato che i relativi provvedimenti sono reclamabili in Corte d’Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilita dall’art. 747 comma terzo cod. proc. civ., sicché, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede – genitore di figli minorenni – dalla rinunzia all’eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale “quale giudice tutelare” e non quale giudice funzionalmente competente per l’eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente).
Sempre in termini analoghi si veda poi Cass. n. 3244/1998, a mente della quale, in tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.,
poiché l’ordinanza emessa dall’organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione.
Va altresì soggiunto che il provvedimento impugnato, potrebbe al più essere suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. unicamente per quanto attiene al capo concernente le spese. Infatti, è stato affermato che (cfr. Cass. n. 11503/2010) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e s. cod. proc. civ. (conf. Cass. n. 28331/2017).
Ma la ricorribilità è consentita solo (Cass. n. 9516/2005) avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato,
indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (conf. ex multis Cass. n. 2986/2012 che ha escluso che tale soluzione contrasti con l’art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'” ius litigatoris “, attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'” ius constitutionis “, cioè la nomofilachia e con essa l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale; Cass. n. 9348/2017; Cass. n. 18459/2007 con riferimento ai provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell’erede o del legatario, resi ai sensi dell’art. 750 cod. proc. civ. dal presidente della corte d’appello, in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale).
I motivi proposti però dal ricorrente non attingono la statuizione del Tribunale in merito alla regolamentazione delle spese della procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibili.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, quanto al controricorrente.
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2023