Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Oggetto
Riconoscimento retroattivo
RAGIONE_SOCIALEa natura
paritaria del
‘RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘ –
Titoli di RAGIONE_SOCIALEo
–
Rinotifica
–
Rinvio a pubblica udienza.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.20/02/2025
CC
sul ricorso 11608-2024 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 378/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2024 R.G.N. 209/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza n. 38 del 23 febbraio 2023, il Tribunale di Mantova rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del merito proposto allo scopo di sentir dichiarare illegittime la sua esclusione dalle graduatorie di RAGIONE_SOCIALE e la risoluzione del rapporto di lavoro in corso. Nel dettaglio, il giudice di primo grado riteneva che il COGNOME non avesse dimostrato la validità del titolo di RAGIONE_SOCIALEo invocato a sostegno del diritto all’inserimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie del personale ATA (diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina conseguito nel 2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE).
Avverso tale pronunzia proponeva gravame NOME COGNOME.
Centrale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia la questione relativa alla validità o meno del diploma di qualifica triennale rilasciato dal ‘RAGIONE_SOCIALE (in seguito anche RAGIONE_SOCIALE nell’anno scolastico 2012/2013, titolo necessar io al fine RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella graduatoria indicata al punto 1.
La Corte d’Appello di Brescia, nella sentenza qui impugnata, premesso che all’RAGIONE_SOCIALE era stato riconosciuto, con effetto ex tunc , lo status di scuola paritaria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR Campania n. 360 del 11/01/2016, riteneva infondata la domanda proposta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dal Di RAGIONE_SOCIALE stante il mancato assolvimento da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALEa pro va RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, prima ancora che RAGIONE_SOCIALEa validità del
titolo invocato (cfr. sentenza di appello pag. 15) e confermava pertanto la sentenza di prime cure rigettando l’appello.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con due motivi.
Resta intimato il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
Considerato che
Il primo motivo del ricorso per cassazione denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62 del 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. e degli artt. 2967 e 2729 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1.1. Il mezzo insiste sull’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui non ha riconosciuto validità al certificato sostitutivo del diploma rilasciato dal coordinatore scolastico e rimarca ulteriormente che dal riconoscimento, con effetti ex tunc, RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR Campania n. 360 del 11/01/2016, discende il potere di detto RAGIONE_SOCIALE di rilasciare titoli di RAGIONE_SOCIALEo aventi lo stesso valore di quelli RAGIONE_SOCIALEe scuole statali.
La seconda censura lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1. La parte ricorrente in cassazione lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione in tema di riparto RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, sull’assunto che la presenza nella giurisprudenza di merito di decisioni di segno contrastante in ordine al presente contenzioso imponga la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Preliminare, rispetto all’esame dei motivi, osserva il Collegio, è la verifica RAGIONE_SOCIALEa corretta instaurazione del contraddittorio.
3.1. Al riguardo, l’esame RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento in atti evidenzia che la notifica al RAGIONE_SOCIALE è stata sì tempestivamente effettuata, ma presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Brescia, anziché all’Avvocatura generale.
3.2. Tale notifica è nulla.
3.3. Essendo rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe va, quindi, disposta la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso, in applicazione del consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa S.C. secondo cui in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A., la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato resta sanata, con effetto ex tunc , non soltanto dalla costituzione in giudizio, ma anche dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione stessa presso l’Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (in tal senso, tra le massimate, si vedano Cass. n. 9411/2011, rv. 617809-01, oltre le successive conformi Cass. 6-1, n. 22767/2013, rv. 628128-01, Cass. n. 22079/2014, rv. 632870-01, Cass. n. 608/2015, rv. 633916-01, ma anche la più recente Cass. 6300/2023, rv. 667544-01 ove il principio è affermato in relazione al controricorso).
Va quindi disposta, come anticipato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. la rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza da parte RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria.
5. Inoltre il Collegio, rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie vanno opportunamente esplorate, anche in considerazione degli sviluppi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, disponendo il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza da parte RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione