Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3533-2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Riconoscimento
retroattivo RAGIONE_SOCIALEa natura paritaria del ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘ –
Titoli di RAGIONE_SOCIALEo
–
Rinvio a pubblica udienza.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC
avverso la sentenza n. 431/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 591/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 385 del 2022 accoglieva la domanda proposta dall’odierno controricorrente COGNOME NOME e accoglieva la domanda volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del depennamento dalla graduatoria scolastica di istituto III fascia personale ATA (triennio 2017-2019, con proroga al successivo triennio 20182021) emesso dal dirigente RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE di Piombino Dese in data 30.4.2020, con conseguente dequotazione a mero fatto dei servizi prestati medio tempore come supplente con i contratti specificamente indicati in sentenza.
1.1. Avverso detta pronunzia proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
1.2. Centrale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia la questione relativa alla validità o meno del diploma di qualifica triennale rilasciato dal ‘RAGIONE_SOCIALE (in seguito anche RAGIONE_SOCIALE nell’anno scolastico 2012/2013, titolo necess ario al fine RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella graduatoria indicata al punto 1, l a Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, premesso che all’RAGIONE_SOCIALE era stato riconosciuto, con effetto ex tunc , lo status di scuola paritaria all’RAGIONE_SOCIALE tecnico e professionale, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR Campania n. 360 del 11/01/2016, riteneva che
il predetto istituto non potesse comunque nell’a.s. 2012/2013 espletare validamente gli esami di qualifica.
1.3. In ogni caso considerava invalido il diploma rilasciato al COGNOME per carenze RAGIONE_SOCIALEa procedura di svolgimento degli esami, alla stregua degli artt. 26 e 28 RAGIONE_SOCIALE‘o.m. n. 90/2001. Nello specifico la Corte territoriale rimarcava, altresì, quanto alla posizione del COGNOME, che non era documentata la sua esperienza lavorativa o la frequenza a un corso attinente alla qualifica, presupposti indispensabili per l’accesso all’esame di qualifica.
1.4. Sulla scorta di detta motivazione, la Corte territoriale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, rigettava tutte le domande proposte da COGNOME nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
Entrambe le parti depositano memorie.
Considerato che
Con l’unico motivo articolato in più censure il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. unico RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62 del 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2248 del 1865, all. E, RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21nonies l. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello disapplicato il decreto n. 360 RAGIONE_SOCIALE‘11.1.2016 RAGIONE_SOCIALE‘U.S.R. RAGIONE_SOCIALEa Campania che h a
riconosciuto la parità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62 del 2000, ordinato l’aggiornamento dei dati RAGIONE_SOCIALE‘anagrafe RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie, degli esisti degli esami, RAGIONE_SOCIALE‘anagrafe degli alunni.
1.1. Il mezzo denunzia in primis l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione per non aver valorizzato l’avvenuto riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa natura paritaria del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in virtù RAGIONE_SOCIALEa pronunzia del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR Campania n. 360 del 11/01/2016. Lamenta altresì che, ai fini del rilascio dei diplomi, non è prevista -a differenza di quanto ritenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto rispetto allo status di parità scolastica e che la decisione impugnata porrebbe in essere -di fatto -la disapplicazione del provvedimento che riconosce la parità. Rileva la parte ricorrente in cassazione, infine, che, al di là del nomen utilizzato, il provvedimento di depennamento è da inquadrare nelle ipotesi di annullamento di ufficio, con la conseguenza che esso è sottoposto alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -nonies l. 241 del 1990 e può essere annullato solo per ragioni di interesse pubblico e con il rispetto dei presupposti ivi previsti e qui carenti.
Il Collegio, rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie vanno opportunamente esplorate in considerazione degli ulteriori sviluppi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza;
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione