Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5994 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5994 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2794/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-controricorrente –
PROPRIETÀ
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 1853/2019, depositata il 21 maggio 2019; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Forlì respinse la domanda di rivendica della proprietà di un’autovettura Jaguar MK2 proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, sull’assunto dell’acquisto a non domino da parte di quest’ultimo, che l’attrice assumeva tenuto alla restituzione del bene o al pagamento del controvalore economico.
La società, in particolare, aveva evidenziato che, dopo aver acquistato l’autovettura da RAGIONE_SOCIALE, era stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna da tale NOME COGNOME, creditore della sua dante causa, con domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Detta domanda, tuttavia, era stata respinta nei due gradi di merito e il giudizio si era poi estinto in sede di legittimità; dal che derivava l’inefficacia dell’atto con il quale il COGNOME aveva successivamente trasferito la proprietà del veicolo a un terzo, in difetto di una serie continua di trascrizioni, e delle successive alienazioni, fino a quella in favore del COGNOME.
Il Tribunale di Forlì rilevò, in senso contrario, che il COGNOME aveva trasferito l’autovettura dopo che la stessa gli era stata assegnata in proprietà all’esito di un procedimento di espropriazione
mobiliare svoltosi nella Repubblica di San Marino, da lui stesso instaurato in seguito all’accoglimento, con sentenza divenuta definitiva, della domanda di revocatoria che egli aveva proposto, nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE, innanzi al giudice sammarinese.
Al rapporto andava dunque applicata la legge di tale ultimo Stato, in quanti lex rei sitae , in conformità a quanto previsto dall’art. 51 della l. n. 218 del 1995; di qui il legittimo acquisto della proprietà da parte del COGNOME, per effetto dei successivi trasferimenti, da ritenersi validi ed efficaci.
La sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna, adìta con gravame da RAGIONE_SOCIALE
I giudici regionali rilevarono in premessa che la contestazione sulla legittima proprietà dell’autovettura era dovuta al conflitto fra il giudicato italiano e quello sammarinese.
Per un verso, infatti, il COGNOME, dante causa del COGNOME, era risultato soccombente nel giudizio promosso con domanda ex art. 2901 c.c. innanzi al Tribunale di Ravenna; per altro verso, il giudizio avviato innanzi al giudice sammarinese si era concluso con sentenza favorevole, in seguito alla quale lo stesso COGNOME aveva ottenuto il pignoramento e l’assegnazione dell’autovettura.
Ciò posto, ritennero che l’efficacia in Italia della sentenza sammarinese fosse subordinata al suo riconoscimento in base all’art. 64 della l. n. 218 del 1995 , per l’operatività del quale, tuttavia, difettavano i requisiti indicati dalle lettere e ) ed f ).
La sentenza sammarinese, infatti, contrastava con quella italiana, divenuta definitiva; rilevava, inoltre, la circostanza della previa pendenza, in Italia, di un giudizio sugli stessi fatti e fra le stesse parti, come evincibile dal fatto che il COGNOME aveva avviato il processo innanzi al giudice sammarinese chiedendo che fosse data
esecuzione a un decreto di sequestro precedentemente ottenuto dal Tribunale di Ravenna.
La Corte d’appello, pertanto, ritenne che la prevalenza del giudicato italiano costituisse un antecedente logico-giuridico rispetto all’applicazione del criterio della lex rei sitae adottato dal tribunale.
Osservò inoltre che tale criterio patisce comunque delle deroghe , come quella prevista per le navi e gli aeromobili dall’art. 6 disp. prel. cod. nav.; e, fra queste, ritenne che potesse annoverarsi anche il criterio di collegamento fondato sul luogo di registrazione dell’autoveicolo al P.R.A., che ritenne di ricavare dall’art. 6 del r.d.lgs. n. 436 del 1927, fondato sull a stessa ragione di prevalenza enunciata dall’art. 55 della l. n. 218 del 1995 (« La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall ‘ atto»).
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a sei motivi e l ‘intimata ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 51 e 64, lett. e ) ed f ), della l. n. 218 del 1995, nonché degli artt. 922, 948 e 2901 c.c.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, un conflitto fra giudicati -la cui risoluzione ha poi affidato alle regole dettate da ll’art. 64 della l. n. 218 del 1995 per il riconoscimento automatico delle
sentenze straniere -in luogo del criterio della lex rei sitae di cui all’art. 51 della medesima legge.
Il ricorrente rileva, in tal senso, di non aver mai chiesto il riconoscimento della sentenza sammarinese che ha accertato la proprietà del bene in capo al COGNOME, suo dante causa, bensì l’accertamento della proprietà in capo a quest’ultimo (e, in via derivata, della legittimità del suo acquisto) in forza delle leggi vigenti nella Repubblica di San Marino, luogo in cui l’autovettura si trovava al momento del trasferimento.
L’acquisto da parte del COGNOME, infatti, non era conseguenza della sentenza di cognizione straniera -che costituiva il titolo su cui si era fondata l’azione esecutiva ma del provvedimento di assegnazione disposto dal giudice dell’esecuzione .
Rispetto a tale ultimo, il contenuto della sentenza di accertamento non assumeva alcun valore, sì da escludere ogni interferenza con il giudizio per revocatoria svoltosi in Italia, non potendosi concepire, del resto, un contrasto di giudicati fra una sentenza di accertamento e un provvedimento di assegnazione di un bene in proprietà disposto dal giudice dell’esecuzione.
I giudici d’appello, inoltre, avevano frainteso la portata dell’art. 2901 c.c., ritenendo che la statuizione di rigetto dell’azione revocatoria proposta dal suo dante causa equivalesse al disconoscimento della proprietà in capo al medesimo.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 64, 72 e 74 della l. n. 218 del 1995.
Il ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero erroneamente applicato le disposizioni evocate, concernenti il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, poiché queste ultime, in base alla disciplina transitoria della legge di riforma del diritto internazionale privato, potevano applicarsi ai soli giudizi
successivi alla loro entrata in vigore (31 dicembre 1996) e, pertanto, non ai giudizi de quibus , risalenti al 1991.
Né, peraltro, al caso di specie poteva applicarsi la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra l’Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, resa esecutiva con l. n. 1320 del 1939, non vertendosi in ipotesi di delibazione di sentenza straniera, ma di mera presa d’atto di un provvedimento esecutivo.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 51 della l. n. 218 del 1995 e degli artt. 922 e 948 c.c.
La censura ripropone, in buona parte, gli argomenti esposti nel primo motivo.
Il ricorrente, in particolare, osserva che l’art. 51 citato disciplina integralmente le situazioni giuridiche concernenti i diritti reali sui beni situati in un determinato territorio, attribuendo validità alla condizione giuridica venutasi a creare in conformità alla legge del luogo in cui la stessa si è legittimamente perfezionata.
Pertanto, poiché tutti i provvedimenti di esecuzione forzata sull’autovettura si erano perfezionati nella Repubblica di San Marino, era con riferimento alla legge di tale Stato che doveva accertarsi la sussistenza dei presupposti per l’azione di rivendicazione proposta.
Su tale base, andava altresì escluso qualsiasi margine di residua applicabilità dell’art. 6 del r.d.lgs. n. 436 del 1927, che attribuisce rilievo all’iscrizione del veicolo al P.R.A. solo al fine di opporre ai terzi i passaggi di proprietà e i vincoli di privilegio, quale forma di pubblicità, ma senza spiegare alcuna efficacia sulle vicende traslative del bene e, quindi, senza incidere sull’operatività del criterio della lex rei sitae .
Infine, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere sussistente un contrasto di giudicati, venendo in rilievo unicamente
la contrarietà di una sentenza italiana rispetto ad una fattispecie compiutamente perfezionatasi in base alla legge sammarinese.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 4, 5 e 6 disp. prel. cod. nav., 150 cod. nav., 12, secondo comma, e 14 preleggi.
Osserva, sul punto, che la sentenza impugnata ha ritenuto che la regola della lex rei sitae subisca deroghe per navi ed aeromobili, alle quali si applica, come legge speciale, l’art. 6 disp.prel. cod. nav., che impone il criterio della legge nazionale del mezzo (cd. lex registri ), con ciò implicitamente adottandone un’interpretazione estensiva, o per analogia, agli autoveicoli, che trova invece ostacolo nel divieto affermato dall’art. 14 delle preleggi.
Il quinto motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 6 del r.d.lgs. n. 436 del 1927, 51 della l. n. 218 del 1995 e 922 c.c.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la disciplina del possesso e della proprietà dell’autoveicolo oggetto di causa andasse rinvenuta nel disposto d all’art. 6 citato, avente portata derogatoria rispetto alla regola della lex rei sitae , estendendo la deroga che tale norma opera rispetto all’art. 55 della l. n. 218 del 1995, concernente il regime di pubblicità degli atti traslativi.
In tal modo, la sentenza impugnata avrebbe operato una sovrapposizione fra tale ultima disciplina -concernente unicamente i conflitti fra più aventi causa del medesimo venditore -e le regole, affatto diverse, che ineriscono alla validità del trasferimento di proprietà.
Infine, con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2653, primo comma, 2668, 2683, primo comma, num. 3), 2691 e 2695, secondo comma, c.c., il ricorrente
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha autorizzato il competente ufficio P.R.A. a rettificare l’intestazione e proprietà dell’autovettura in favore della società, con conseguente ordine di inefficacia dei passaggi intervenuti medio tempore .
La Corte d’appello, così statuendo, avrebbe reso una decisione « alquanto abnorme ed in difformità con il sistema che regola la pubblicità degli atti relativi agli autoveicoli »; non è infatti prevista alcuna potestà degli organi giudiziari di ordinare trascrizioni o annotazioni ai pubblici registri automobilistici, costituendo titolo sufficiente per la trascrizione l’eventuale sentenza che accolga la domanda di rivendicazione e, per contro, dovendosi limitare la cancellazione della trascrizione ai casi di cancellazione della domanda giudiziale o dell’atto negoziale .
Il primo e il terzo motivo veicolano questioni connesse che ne consigliano la trattazione congiunta.
Con entrambe le censure, infatti, il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la controversia sulla base della norma che regola il riconoscimento delle sentenze straniere, così finendo, a suo dire, per disapplicare il criterio di collegamento di cui all’art. 51 della l. n. 218 del 1995, sotto il quale andava invece sussunta la vicenda.
Quest’ultima norma, in particolare, imponeva di dare applicazione alla legge della Repubblica di San Marino, in quanto «legge dello Stato in cui si erano perfezionati tutti i provvedimenti di esecuzione forzata».
I motivi non sono fondati.
Invero, la sentenza impugnata ha fatto applicazione del richiamato criterio dopo aver inquadrato i fatti rispettivamente dedotti dalle parti come pretese di far valere , l’una contro l’altra, due giudicati contrapposti.
I giudici d’appello, in particolare, hanno osservato che la domanda di rivendica formulata dal COGNOME postulava, come suo «antecedente e presupposto giuridico», la sentenza sammarinese che aveva dichiarato l’inefficacia della vendita dell’autovettura dalla precedente proprietaria RAGIONE_SOCIALE all’odierna intimata RAGIONE_SOCIALE (pagg. 8 e 9 sentenza impugnata).
Di qui la necessità, avvertita dai medesimi, di stabilire se detta sentenza, «di contenuto diametralmente opposto» alla decisione resa dal giudice italiano, fosse destinata a prevalere su di esso; e ciò in conformità al motivo di appello specificamente formulato sul punto dall’odierna controricorrente, che aveva impugnato la sentenza di primo grado «eccependo la non invocabilità, all’interno dello Stato italiano, delle decisioni, in contrasto con quelle interne, emesse dallo Stato di San Marino».
Su tale premessa, va anzitutto evidenziato che le censure hanno ad oggetto l’interpretazione della domanda ; ciò che, tuttavia, dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e come tale non sindacabile in cassazione, se non quando si assuma (ma non è il caso di specie) che detta interpretazione si sia risolta nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (così Cass. 1/6/2022, n. 17919; Cass. 11/9/2019, n. 25470; Cass. 10/10/2014, n. 21421).
Nei termini indicati, del resto, la sentenza d’appello non si è discostata dalla decisione di primo grado, il cui contenuto ha riportato, in guisa di premessa, nella parte in fatto (pag. 4).
Anche il Tribunale di Forlì, come risulta dal provvedimento impugnato, aveva infatti affermato: «visti pure i provvedimenti giudiziali emessi nella Repubblica di San Marino e passati in giudicato non può prescindersi dalle decisioni cui è pervenuto il
giudice dello Stato estero», sia pure, poi, ritenendo che il giudicato sammarinese dovesse prevalere su quello italiano in applicazione del criterio della lex rei sitae.
Tale essendo la base argomentativa della sentenza di primo grado, la Corte d’appello, i n accoglimento del primo motivo di gravame della società RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che «la questione del dove e in base a quale legge è avvenuto il trasferimento dei veicolo non ha ragione di essere», perché «il COGNOME ha acquistato la piena titolarità del bene in forza dell’assegnazione giudiziale eseguita e perfezionatasi nella RSM», quindi sulla base della ritenuta prevalenza del giudicato sammarinese.
Questo ragionamento dev’essere condiviso.
Il tema dedotto in giudizio, infatti, non era l’individuazione della legge applicabile al rapporto, bensì, atteso che su entrambe le domande si era già formato il giudicato nell’ambito territoriale di rispettiva pertinenza, la possibilità, per la parte titolare del diritto in base alla sentenza sammarinese, di ottenere il riconoscimento di tale decisione da parte del giudice italiano.
Corretto, pertanto, appare il riferimento operato dalla Corte d’appello all’art. 64 della l. n. 218 del 1995, che individua i requisiti per procedere a tale riconoscimento in modo automatico; così come corretto è il rilievo del fatto che tali requisiti non sussistono.
Vanno allora esaminati i motivi che attengono agli ulteriori presupposti per l’applicazione dell’art. 64 citato.
Dapprima è opportuno esaminare il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che detta norma non sarebbe applicabile ratione temporis al presente giudizio; e ciò in quanto, sulla base della disposizione transitoria recata sul punto dall’art. 72 della l. n. 218 del 1995, la relativa disciplina si applica solo ai «giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore», mentre la controversia si
era radicata in Italia nel 1991, data in cui era stata proposta la prima domanda di revocatoria.
Il motivo è infondato.
L’art. 72 della l. n. 195 del 2018, laddove stabilisce che le disposizioni inerenti al riconoscimento delle sentenze straniere sono applicabili ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore, si riferisce -alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni può farsi rinvio -ai giudizi relativi al riconoscimento della sentenza straniera, e non anche a quelli nel cui ambito sia stata emessa la sentenza di cui si invoca l ‘ esecutività (Cass. 20/11/2012, n. 20832; Cass. 23/8/2006, n. 18358).
Occorre pertanto fare riferimento al presente giudizio, in quanto volto all’accertamento della prevalenza o meno del giudicato sammarinese su quello italiano; e poiché lo stesso fu introdotto in primo grado nel 2011, non vi sono dubbi circa la sussistenza del requisito in esame.
Un’ulteriore questione di applicabilità è poi posta dal ricorrente, sempre in seno al secondo motivo, con riferimento al fatto che il provvedimento sammarinese non è costituito da una sentenza, ma da un atto esecutivo, consistito nell’assegnazione del bene in proprietà al suo dante causa.
Anche tale profilo di censura non merita àdito.
L’ordinanza di assegnazione, infatti, non può essere valutat a come atto a sé stante, essendo, invece, ontologicamente e finalisticamente avvinta all’accertamento giudiziale del quale essa costituisce approdo (l’accoglimento della domanda di revocatoria proposta dal COGNOME innanzi al giudice sammarinese) e che si pone in contrasto con l’ identico accertamento giudiziale svolto dal giudice italiano e consacrato dalla pronunzia in conflitto.
Diversamente opinando, del resto, l’applicazione della disciplina che presiede al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia sarebbe vanificata ogni qual volta venga in rilievo l’atto esecutivo che promana dalla sentenza di cui si invoca l’autorità; il che, in tutta evidenza, costituirebbe espressione di un’opzione ermeneutica abrogatrice.
Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso comporta di ritenere logicamente assorbiti il quarto ed il quinto.
Detti motivi, infatti, attengono ad una ratio decidendi ulteriore e concorrente espressa dai giudici d’appello, secondo la quale, anche a non voler risolvere la controversia in base alle norme che regolano il contrasto fra giudicati, il criterio della lex rei sitae avrebbe dovuto lasciare spazio a diverse forme di individuazione della legge sostanziale applicabile, quali quelle evincibili dall’art. 6 disp.prel. cod. nav. e dell’art. 6 del r.d.lgs. n. 436 del 1927.
Resta l’esame del sesto motivo, che, come prospettato dal pubblico ministero, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, pur dovendosi rilevare, in accordo col ricorrente, che non ricorre qui una fattispecie che consenta al giudice del merito di disporre la rettifica dell’intestazione e della cancellazione dei passaggi di proprietà di un veicolo in quanto inefficaci, si deve allo stesso tempo rilevare che la parte interessata può pervenire alle stesse conseguenze mediante la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione.
Dal che deve inferirsi l’insussistenza di alcun rilievo pratico (e quindi la carenza di un interesse sul piano giuridico) per la parte che si dolga di tale statuizione.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e oneri accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME