Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17311/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA, nel proc.to n. 818/2019, depositata il 17/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. cronol. 4143/2022, pubblicata il 17/6/2022, accogliendo la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di riconoscimento e attuazione della sentenza straniera, nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato, ex art.64 l. 218/1995, l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva emessa dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Centrale del Tennessee, Circoscrizione Giudiziaria di Nashville in favore di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento n. 3-131451, instaurato da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con la quale, in via definitiva (in difetto di impugnazione), quest’ultima società era stata condannata al pagamento alla RAGIONE_SOCIALE di « (i) $ 150.000,00 per danni derivanti dalla violazione del diritto d’autore sulle registrazioni audio; (ii) $ 150.000,00 per danni derivanti dalla violazione del diritto d’autore sulle composizioni musicali; (iii)$ 75.989,36 per onorari e spese legali; (iv) $ 25.000,00 per danni conseguenti all’interferenza intenzionale in rapporti contrattuali e commerciali; e $ 25.000,00 a titolo di danni punitivi », quindi per una somma complessiva di $ 425.989,36, pari ad Euro 372.886,60 (oltre agli interessi legali attualmente quantificati in Euro 3.207,85), con pronunce di inibitoria e ordine di distruzione delle registrazioni audio master contestate.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte d’appello ha dato atto che, in fase di instaurazione del giudizio, RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di essere « in attesa di ricevere copia originale apostillata della Sentenza, che si riserva di produrre “non appena cesserà lo shutdown degli Uffici Federali del Governo degli Stati Uniti, ivi inclusi il Department of Justice e il Department of State competenti per l’Apostille, che si protrae dal 22 dicembre 2018 », ma la stessa vi aveva provveduto successivamente, con la nota di deposito dell’11 aprile 2019, e tale prodizione era ammissibile, atteso che non sussistono preclusioni a tal fine nel procedimento in oggetto, ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021).
Quanto alla giurisdizione del giudice statunitense il forum commissi delicti ai sensi dell’art. 5.3 Convenzione di Bruxelles (e successive modifiche) è interpretato come il luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e,
nel caso in esame, il giudice straniero è titolare di giurisdizione, in particolare perché i brani e i master di titolarità di RAGIONE_SOCIALE, in violazione dei diritti venivano resi accessibili a mezzo Internet « anche al pubblico americano da parte di RAGIONE_SOCIALE », circostanza non contestata e confermata da alcuni testi come risulta dalla sentenza statunitense e, peraltro, il tema della sussistenza della giurisdizione aveva costituito punto espressamente discusso dalle parti nel procedimento americano, ove si era statuita la sussistenza della giurisdizione del giudice americano, ad esito del contradditorio tra le parti e al deposito dell’istanza della resistente.
Inoltre, ha osservato la Corte d’appello, il contraddittorio era stato garantito nel processo statunitense, avendo la società partecipato, peraltro, al giudizio, ove era stata anche eccepita la questione del difetto di giurisdizione, cosicché eventuali vizi di notifica erano stati sanati dalla avvenuta costituzione e dal successivo deposito di documenti e note della resistente, la quale peraltro non aveva riproposto l’eccezione nelle precisazioni delle conclusioni), e che era stata acquisita la documentazione posta a base del ricorso, essendo stata documentata la sentenza e il suo passaggio in giudicato (peraltro non contestate).
Quanto al dedotto difetto di motivazione, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della 1. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell’abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato (Cass. n. 597/2017).
In ordine al quantum del danno liquidato e ai danni punitivi (costituenti, peraltro, una parte marginale del risarcimento complessivo liquidato), tale istituto non è incompatibile con l’ordinamento italiano, né contrario all’ordine pubblico, sicché il motivo era infondato, ai fini della delibazione della sentenza.
Quanto alla legge applicata, nella specie il diritto statunitense in materia di responsabilità da fatto illecito, l’art.62 l.218/1995 dispone che la responsabilità per fatto illecito sia regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, consentendo tuttavia al danneggiato di chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (circostanza che nella specie non risultava).
Ad avviso della Corte d’appello, le ulteriori doglianze erano inammissibili essendo oggetto del procedimento il mero riconoscimento della sentenza straniera, e delle relative statuizioni.
Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 7/72022, affidato a dodici motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato il 13/9/2022).
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione al mancato deposito della sentenza della District Court of Tennessee autenticata e con traduzione asseverata e legalizzata al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; b) con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione alla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi innanzi al Giudice straniero; c) con il terzo motivo, in punto di rigetto della richiesta di stralcio dei documenti nn. 6 e 7 depositati dalla controparte , ex art.360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c. o, in subordine, ex art. 360 c.l n. 5 c.p.c., vizio di motivazione; d) con il
quarto motivo, ex art.360, co.1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lett. a) -la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 31 maggio 1995, n. 218 -la violazione o falsa applicazione dell’art. 5.3. della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, il tutto sul criterio di collegamento del luogo in cui si è verificato il danno iniziale (Italia) con conseguente competenza del Giudice Italiano a decidere sulla controversia ovvero, in subordine: «- Motivo di ricorso ex art. 360 c.l n. 5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Vizio di motivazione: in particolare, omesso esame delle risultanze del “supporting memorandum motion to dismiss complaint” depositato da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio americano »; e) con il quinto motivo, ex art.360, co.1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio di motivazione -il tutto in ordine alla erronea censura di inammissibilità delle ” ulteriori difese ” proposte da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio RG. 818/19; f) con il sesto motivo, ex art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lett. g) -la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 158 della Legge sul Diritto d’Autore n.633/1941 – , il tutto sull’entità dell’importo liquidato per la violazione del diritto d’autore sulle registrazioni audio in contrasto con l’ordine pubblico interno (normativa italiana; g) con il settimo motivo, ex art.360 co.1 n. 5 c.p.c. , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -l’omessa motivazione sull’assenza di un titolo giustificativo per la statuizione di condanna per la violazione del diritto d’autore sulle composizioni (opere) musicali -ovvero, in subordine: « Motivo di ricorso ex art. 360 c.l n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione Italiana »; h) con l’ottavo motivo, ex art.360, co.1, n. 3 c.p.c., la
violazione o falsa applicazione dell’art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lett. g) -la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 158 della Legge sul Diritto d’Autore n.633/1941 -il tutto sull’entità dell’importo liquidato per la violazione del diritto d’autore sulle composizioni musicali (opere musicali), in contrasto con l’ordine pubblico interno (normativa italiana); i) con il nono motivo, ex art. 360 сomma l n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lell. g) -la violazione o falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione Italiana -il tutto sull’erroneo riconoscimento della statuizione di condanna per danni punitivi; l) con il decimo motivo di ricorso ex art. 360 с.l n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218; m) con l’undicesimo motivo di ricorso ex art. 360 c. l n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lett. g) -la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/14 e relative tabelle forensi ivi richiamate della comparsa di risposta del giudizio RG. 818/19); n) con il dodicesimo motivo di ricorso ex art. 360 c.l n. 5 c.p.c. vizio di motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla mancata valutazione di talune circostanze per procedere alla compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite del giudizio RG. 818/19.
2. La prima doglianza è infondata.
Con essa si censura l’ordinanza, con vizio di omessa pronuncia, ex art.112 c.p.c., ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della stessa e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante il mancato deposito da parte della ricorrente della sentenza della District Court of Tennessee autenticata e con traduzione asseverata e legalizzata al momento dell’iscrizione a ruolo.
La RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto, con la costituzione in giudizio, la sentenza statunitense in copia semplice, stante l’impossibilità temporanea di
ottenere la copia apostillata a causa dello sciopero generale degli uffici RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, per il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).
Il che non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia (cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).
Vero che, ai sensi della Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (applicabile nella fattispecie, concernente sentenza emessa da un giudice degli USA, i quali hanno prestato adesione definitiva alla Convenzione il 16 agosto 1981), la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita ” apostille “, da apporre sull’atto stesso, o su di un suo foglio di allungamento, e secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni di cancelleria dell’ufficio di provenienza dell’atto (Cass.4742 /2003) .
Ma la Corte d’appello ha esaminato il ricorso, avendo evidentemente ritenuto legittima la produzione tardiva del documento (produzione successiva che era stata giustificata dalla parte sulla scorta dello shutdown degli uffici RAGIONE_SOCIALE del governo, cfr. pag. 3 dell’ordinanza, fatto notorio anche per la sua eccezionale durata di 35 giorni).
La Corte d’appello ha poi anche rilevato che l’art. 702 quater c.p.c. non pone preclusioni temporali alla produzione di documenti, purché sia garantito il rispetto del contraddittorio tra le parti.
La tesi della ricorrente, espressa in memoria in particolare, secondo la quale tale affermazione dovrebbe intendersi riferita solo ed esclusivamente « ai docc. 6 e 7 della controparte, per i quali RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato la richiesta di stralcio all’udienza del 1 ottobre 2020 », risulta del tutto non giustificata, avendo la Corte inteso affermare, in riferimento a tutti i documenti, un principio generale operante per tutte le produzioni documentali nel rito speciale sommario applicato.
3. Con il secondo motivo si censura l’ordinanza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di disporre sulla richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio.
La doglianza è infondata, in quanto non ricorre il vizio di omissione di pronuncia nel caso in cui il giudice non provveda all’esame di eccezioni di rito o, più generalmente, di questioni meramente processuali (cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 321 e Cass. civ., 26 settembre 2013, n. 22083).
4. Il terzo motivo, con il quale si censura l’ordinanza, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 702 c.p.c., nella parte in cui ha dichiarato ammissibile la produzione documentale in assenza di un’espressa autorizzazione giudiziale, è infondato.
Invero, come spiegato dalla Corte d’appello, l’art. 702 quater c.p.c. non pone preclusioni temporali alla produzione di documenti e quindi non ricorre alcun profilo di nullità processuale nel caso di specie, dato che vi è
stato, comunque, un provvedimento giurisdizionale in relazione all’utilizzabilità nel processo dei documenti in oggetto, non rilevando che esso sia successivo alla loro produzione.
Quanto al difetto di motivazione l’omesso esame di una questione o di un argomento difensivo non può mai integrare il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Né può confondersi con il vizio di carenza assoluta di motivazione, che attiene invece alla mancanza totale del provvedimento necessario per la decisione della causa.
5. Con il quarto motivo, si censura l’ordinanza ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 64 della L. 218/95, dell’art. 20 c.p.c., dell’art. 5.3 della convenzione di Bruxelles nella parte in cui ha ritenuto che la District Court of Tennessee fosse competente a conoscere del giudizio, laddove nel corso del giudizio svoltosi innanzi alla District Court del Tennessee, la ricorrente aveva già sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione (cfr. « memorandum supporting motion to dismiss complaint »).
RAGIONE_SOCIALE sostiene e sosteneva che, avendo essa sede legale in Italia (per come accertato anche nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma), conseguentemente la vendita e la distribuzione, anche a mezzo Internet, non poteva che essere avvenuta inizialmente in Italia (come da documentazione prodotta: ad es. copertina e retro dell’Album New York Cake dove sono stati incisi i brani oggetto di causa e copia del vinile pubblicato già nell’anno 1981), mentre le violazioni invocate per il territorio del Tennessee dalla controparte sarebbero tutte successive a tale periodo temporale. Pertanto, essendosi il pregiudizio subito da RAGIONE_SOCIALE verificato per la prima volta in Italia, il Giudice italiano e non quello straniero era competente a decidere della controversia.
La Corte d’appello ha respinto il motivo di impugnazione, sul presupposto dell’accessibilità dei brani e dei master di titolarità di RAGIONE_SOCIALE oggetto del
giudizio anche al pubblico americano a mezzo Internet, come confermato da alcuni testimoni e riportato nella sentenza statunitense. Nella sentenza statunitense si precisava poi che la parte attrice « è titolare di ogni diritto, titolo e interesse esclusivo sui diritti d’autore relativi alle registrazioni audio in questione ed è titolare dei diritti esclusivi per lo sfruttamento di tali registrazioni audio in tutto il mondo, fatta eccezione per l’Italia …».
Orbene, la L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a), non richiede che sia vagliato « il come » la sentenza straniera sia giunta ad affermare esistente la giurisdizione sulla domanda in quella sede proposta, poiché l’art. 64, lett. a), come condizione per il riconoscimento, richiede soltanto di stabilire « se » il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano (tra le tante Cass. 39391/2021).
Ai fini del riconoscimento, interessa solo « il s e», in casi equivalenti, la giurisdizione debba essere affermata in relazione alla domanda anche secondo le regole e i principi di diritto interno, rilevando in tal senso l’estensione alla fattispecie dei principi della giurisdizione italiana.
In ordine al profilo del controllo della giurisdizione come parametro per il riconoscimento della sentenza straniera, questa la Corte, giudice del fatto, ha il potere-dovere di apprezzare direttamente il fondamento della questione sottesa (v. tra le tante Cass. Sez. Un. 5640/2019, Cass. Sez.U n. 20181/2019), in base agli atti di causa e finanche al notorio, relativamente al quale l’esercizio della potestà di controllo della Corte si attua ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva che sarebbe operabile dal giudice del merito (v. Cass. n. 22880/2008, Cass. n. 25218/2011, Cass. n. 18101/2020).
Si deve poi rilevare, vertendo il presente giudizio su di una responsabilità aquiliana, che la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana, chiarisce che, ai sensi dell’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il
luogo dell’evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima che agisce per responsabilità extracontrattuale (nella specie per violazione del diritto d’autore), senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future delle lesioni. Si è affermato che ciò che rileva è il cd. danno « iniziale », essendo irrilevante il luogo del cd. danno « conseguenza » (in tal senso, Cass. Sez.Un. n. 27164 del 2018, n. 8571 del 2015, n. 8076 del 2012, n. 28811 del 2011). Si è osservato che « che l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso, senza significative modifiche, dal citato art. 5, n. 3), del Regolamento n. 44 del 2001; in tal senso è anche l’art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012, attualmente vigente » (così Cass. SU n. 26896 del 2020). In riferimento all’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles, le Sezioni Unite, in relazione ad un caso di concorrenza sleale posta in essere all’estero in danno di un’impresa italiana, hanno affermato che « l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell’art. 5 della Convenzione dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi, quindi (…) sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall’attore, sia a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento » (cfr. Cass. Sez.Un. n. 357 del 2010).
Le Sezioni Unite, sulle analoghe disposizioni dei Regolamenti n. 44 del 2001 e n. 1215 del 2012 (che tra gli Stati Membri sostituisce la Convenzione di Bruxelles e non è applicabile alla controversia di cui si discute), anche alla luce della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia (Corte giustizia 29 luglio 2019, C- 451/18; 16 giugno 2016, C-12/15; 25 ottobre 2011, C509/09 e C-161/00; 10 giugno
2004, C-168/02), hanno affermato che la giurisdizione si radica nel luogo dell’evento dannoso che è quello in cui si è prodotto il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore danneggiato, in cui si è verificato l’evento generatore del danno stesso (Cass. Sez.Un. n. 3125 e 40548 del 2021).
La verifica circa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (anche) nei rapporti tra il giudice italiano e i giudici stranieri dev’essere poi compiuta alla luce del criterio del petitum sostanziale , identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi , vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez.Un. n. 6001 del 2021).
Nel caso di specie, il danno lamentato è quello verificatosi negli Stati Uniti, né può ritenersi che il danno iniziale si sia verificato in Italia in quanto, come si legge nel provvedimento giurisdizionale statunitense (pagina 2 dell’ordinanza), la « parte attrice è titolare di ogni diritto, titolo e interesse esclusivo sui diritti d’autore relativi alle registrazioni audio in questione in tutto il mondo fatta eccezione per l’Italia », cosicché nessun danno poteva derivare dalla vendita o distribuzione o diffusione delle registrazioni in Italia, essendo tali comportamenti legittimi in assenza di un diritto di esclusiva della controparte.
In sostanza, poiché il danno presuppone naturalmente la violazione dell’altrui diritto d’autore, nel caso di specie il danno si è verificato solo nel momento in cui le registrazioni sono state diffuse al di fuori del territorio nazionale ed in particolare nel Tennessee.
6. Il quinto motivo, con il quale si censura l’ordinanza impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di « ulteriori difese », in quanto ritenute « di merito », è inammissibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, dovendo, nel rigoroso
rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il « fatto storico », il cui esame sia stato omesso, il « dato », testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il « come » e il « quando » tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua « decisività », fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Si è poi più volte affermato che l’omesso esame di un fatto, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una « questione » o un « punto », ma un vero e proprio «fatto», in senso storico, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, n. 7983 del 2014; Cass. Sez. 1, n. 17761 del 2016; Cass. Sez. 5, n. 29883 del 2017; Cass. Sez. 5, n. 21152 del 2014; Cass. Sez. Un., n. 5745 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 5133 del 2014); non costituiscono, viceversa, « fatt i», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, n. 14802 del 2017; Cass. Sez. 5, n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il « vario insieme dei materiali di causa » (Cass. Sez. L., n. 21439 del 2015).
Se si volesse, con il motivo, censurare poi l’omesso esame di motivi di impugnazione, si deve rilevare che l’omessa pronuncia su un motivo di appello -così come il suo « travisamento» -può integrare, semmai, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017).
Il sesto, settimo e ottavo motivo sono inammissibili.
Con il sesto motivo, la ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui non è stato accolto il motivo di opposizione sollevato da RAGIONE_SOCIALE ex art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, lett. g), in relazione all’entità dell’importo liquidato nella sentenza americana a titolo di risarcimento del danno per la violazione dei diritti connessi sulle registrazioni musicali pari a 150.000,00 dollari (euro 131.301,38), non avendo la Corte di Appello di Roma accertato il contrasto sussistente tra la statuizione di condanna del Giudice americano e le disposizioni normative vigenti in territorio italiano (quindi l’ordine pubblico e interno), vale a dire gli artt.158 L.A. , 1226 c.c.
Nel settimo motivo, si denuncia che tale condanna sia priva di titolo giustificativo, in quanto RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata convenuta nel giudizio americano solo ed esclusivamente quale titolare di diritti connessi sulle registrazioni musicali (registrazioni musicali cioè supporti in cui sono contenute le opere musicali) e per violazione di diritti « connessi » sulle registrazioni musicali e non per violazioni di diritto d’autore sulle opere musicali contenute nelle registrazioni musicali; inoltre, RAGIONE_SOCIALE non potrebbe aver effettuato violazioni in relazione al diritto d’autore delle opere musicali contenute nelle registrazioni musicali oggetto di causa posto che gli Autori ed Editori riscuotono i compensi loro spettanti in tutto il Mondo mediante i relativi Enti di Collecting . Quindi RAGIONE_SOCIALE non avrebbe subito alcun danno.
Infine, con l’ottavo motivo, si contesta l’entità dell’importo liquidato, sempre per contrarietà alle disposizioni normative vigenti in territorio italiano (e, quindi, all’ordine pubblico interno) e in quanto esso non rispetta i requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, necessari per garantire la compatibilità del provvedimento straniero con i criteri dell’ordine pubblico generale italiano, risultando eccessivo e sproporzionato, laddove la medesima sentenza americana ha riconosciuto
che RAGIONE_SOCIALE è titolare di una minima porzione pari al 25% dei diritti di autore sulle opere musicali.
Orbene, non può essere invocato il limite dell’ordine pubblico in relazione alle sentenze straniere prive di motivazione esplicita o altrimenti ricavabile dal loro contenuto o dagli atti processuali (Cass. 3365-2000), in quanto la relativa mancanza non costituisce condizione ostativa alla delibazione, vuoi perché la motivazione medesima non è compresa nell’art. 797 c.p.c. tra le condizioni per la suddetta declaratoria, vuoi perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da dover presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione vengano considerati non più discutibili dalle stesse parti), è da ritenere che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo la Cost., al comma 1 dell’art. 111, che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione il quale attiene esclusivamente all’ordinamento interno (Cass. 9247/2002; Cass. 597/2017; Cass. 10540/2019).
La L. n. 218 del 1995, art. 62 prevede infatti che la responsabilità per fatto illeciti sia regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento e l’art. 64, non implica che possa esser sindacata la modalità di applicazione di quella legge che abbia comportato, dinanzi all’autorità straniera, l’affermazione di responsabilità della parte oggi ricorrente o la quantificazione del danno, in quanto si tratterebbe di un inammissibile sindacato sul contenuto (giuridico) della decisione.
Nella specie, la sentenza statunitense è stata emessa all’esito di un processo giurisdizionale e si assume passata in giudicato (art. 64, lett. d) e oggetto di accertamento, in fase di riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera nel nostro ordinamento, ovviamente nei limiti delle avverse deduzioni, era la verifica se fossero state commesse violazioni di diritti processuali essenziali (art. 64 lett. b) e c), legge cit.).
Dopodiché l’art. 64, lett. g), guarda semplicemente agli effetti della pronuncia, che non debbono essere contrari all’ordine pubblico.
Questa Corte ha più volte chiarito che, in sede di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale estero, ai sensi dell’art. 67 L. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nell’ordinamento, e non è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall’autorità estera, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (v. Cass. Sez. Un. 9006/2021; Cass. n. 39391/2021: « La sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell’Iran, quale corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell’attentato delle torri gemelle di New York, in applicazione del “RAGIONE_SOCIALE“, deve essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 64, lett. g), l. n. 218 del 1995, sotto il profilo dell’individuazione dei profili di responsabilità o colpevolezza, in quanto la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico riguarda gli effetti che la decisione è destinata a produrre nell’ordinamento, senza il compimento di alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall’autorità straniera »; Cass. n. 17170/2020).
Tanto precisato, non può ritenersi che siano contrari con i principi di ordine pubblico quelli dello Stato estero, in questo caso gli Stati Uniti, che prevedano una RAGIONE_SOCIALE del danno per lesione del diritto d’autore, secondo la tesi della ricorrente, maggiore rispetto a quella che sarebbe stata liquidata da un tribunale italiano.
8. Con il nono motivo, si censura l’ordinanza ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della L 218/1995 dell’art. 23 Cost. con riferimento al riconoscimento della condanna per « danni punitivi ».
La doglianza è infondata.
In relazione al tema dei danni punitivi e del loro ingresso nel nostro ordinamento, la Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 16601 del 2017, enunciando principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha affermato che: a) l’ordine pubblico internazionale si compone dei principi fondamentali che, nell’ordinamento interno ed in un dato momento storico, ispirano la disciplina di una certa materia a prescindere dal rango della fonte da cui traggono origine; b) « nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile »; c) « il riconoscimento di una sentenza estera di condanna al risarcimento dei danni c.d. punitivi non è incompatibile con l’ordinamento italiano, alla luce della funzione anche deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile. La delibazione, in tal caso, presuppone che il provvedimento straniero sia stato reso su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità e i limiti quantitativi della medesima, dovendosi avere riguardo, sempre in sede di delibazione, agli effetti della sentenza e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico ».
Nella specie, le Sezioni Unite hanno affermato quindi che, nel sistema italiano della responsabilità civile, così come regolato dalla legge, la valutazione dell’incidenza della condotta del danneggiante sulla entità del danno da liquidare (e, dunque, l’apprezzamento di una sostanziale funzione sanzionatoria dell’istituto della responsabilità risarcitoria) non è astrattamente incompatibile con i principi dell’ordinamento, in cui al risarcimento non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche la funzione di deterrenza e la funzione sanzionatoria del responsabile civile, anche se richiede la sussistenza di specifici presupposti di tipicità legislativa, oltre che ulteriori requisiti di prevedibilità e di dimensionamento quantitativi. Le
Sezioni Unite hanno confermato la sentenza impugnata, la quale aveva delibato decisioni statunitensi riguardanti responsabilità di un produttore di caschi da motocross , in giudizi in cui l’ammontare del danno – del tutto privo di carattere abnorme o esemplare – era stato quantificato in sede transattiva: formulando il principio di diritto sopra richiamato, le Sezioni Unite hanno ricordato un elenco di disposizioni normative nazionali riconducibili alla categoria dei danni punitivi, comprendente tra gli altri, della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 158, nonchè l’art. 124, II co., 131, II co, e il D.Lgs. n. 30, 10 febbraio 2005, 125, pur con i limiti posti dal considerando 26 della direttiva CE cd. Enforcement 29 aprile 2004, n. 48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, attuata dal D.Lgs. n. 16 marzo 2006, n. 140.
Anche in Cass. 5829/2019 e in Cass. 6723/2023, si sono ribaditi i medesimi principi.
Esistono anche nel nostro ordinamento similari misure coercitive previste all’art. 614 bis c.p.c. o agli artt. 124, comma 2, 131, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale.
Sempre questa Corte (Cass. n. 5666 del 2/3/2021) ha poi affermato, in relazione all’art. 125 c.p.i., comma 3, nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo, l’art. 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato « anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto » e ciò era consentito pure nella vigenza della l.m., di cui al RD. N. 942-1942, e, nella disciplina della legge d’autore, L. n. 633 del 1941, nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, dell’art. 158), secondo cui il titolare di diritto di proprietà intellettuale danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore, che « anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale
funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito consistito nell’indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui ». E si è ricordato come le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno, al riguardo, chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, « alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi », purché la misura si regga « su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi ».
Poiché i motivi di opposizione, in quanto idonei ad ostacolare la circolazione della sentenza straniera, sono soggetti ad interpretazione restrittiva, con onere della prova a carico della parte che li invoca, la ricorrente doveva dimostrare che la condanna non risponde ai criteri enucleati dalle Sezioni Unite nel 2017, della tipicità, della prevedibilità (sia in relazione alla normativa estera applicata che alla prassi adottata dalla corte statunitense in decisioni analoghe) e della proporzionalità (in rapporto alla maggiorazione applicata avente valenza prettamente punitiva, rispetto alla restante parte liquidata a titolo compensativo).
Ma la ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
9. Il decimo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione della legge italiana nella quantificazione dei danni, è assorbito.
In ogni caso, si ribadisce, l’applicazione del diritto americano in materia di responsabilità da fatto illecito è fondata sull’art. art. 62, co. 1, Legge
218/1995, a mente del quale « La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno ».
L’undicesimo e il dodicesimo motivo in punto di spese legali sono inammissibile, il primo, e infondato, il secondo.
Nell’undicesimo motivo ci si duole della RAGIONE_SOCIALE delle spese nel giudizio svoltosi negli USA ($75.989,36, pari a circa E 656.516,78), ritenuta eccessiva rispetto ai parametri del D.M. 55/2014 , ma non si dimostra come tale RAGIONE_SOCIALE possa ritenersi contraria ai principi di ordine pubblico interno. La regolamentazione delle spese rientra tra le valutazioni discrezionali del giudice del merito e non può formare oggetto del procedimento di delibazione, il quale -come più volte ribadito -è limitato alla verifica della regolarità formale della sentenza straniera e della sua compatibilità con l’ordine pubblico internazionale (cfr. artt. 30 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 67 della L. 218/1995).
Nel dodicesimo motivo, si denuncia la violazione del principio della soccombenza ma va rammentato che, a norma dell’art. 67 della legge n. 218/1995, occorre instaurare tale procedura solo « in caso di mancata ottemperanza … ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata » e, nella specie, la condotta della debitrice, che non ha adempiuto alla pronuncia del giudice statunitense, così costringendo la parte creditrice ad adire la Corte d’appello, ha determinato correttamente la condanna della stessa alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 91 c.p.c. « sia dall’angolo visuale del principio della soccombenza, sia da quello del principio di causalità ».
11.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME