Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10307 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicaRAGIONE_SOCIALE: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18774/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministraRAGIONE_SOCIALE p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME Fonseca e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale -avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna n. 1935/20, depositata il
10 aprile 2020.
Udita la relaRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 10 aprile 2020, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la domanda, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa I’ll marzo 2019, con cui, nel giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la Cour de Cassation RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Tunisina aveva condannato la convenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di TND 6.769.306,786, a titolo di risarcimento dei danni.
Premesso che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei requisiti per il riconoscimento, occorreva fare riferimento alla RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE‘Italia e la Tunisia relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 e resa esecutiva con legge 28 gennaio 1971, n. 267, fatta salva dall’art. 2, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1995, n. 218, e precisato che la ricorrente intendeva conseguire, in realtà, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Cour d’Appel di Tunisi il 29 marzo 2018, che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunal de premiere instance di Tunisi il 24 maggio 2016, la Corte ha ritenuto provato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza richiamata, sulla base RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla Cour de Cassation, reputando altresì incontestabile la competenza del giudice tunisino, dal momento che la controversia aveva ad oggetto la rottura del rapporto commerciale tra le due società, in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE rappresentava la RAGIONE_SOCIALE nel territorio tunisino, e quindi obbligazioni da eseguirsi in quest’ultimo territorio.
La Corte ha ritenuto invece pacifica l’insussistenza del requisito di cui allo art. 3, primo comma, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE, consistente nel rispetto di un termine di compariRAGIONE_SOCIALE non inferiore a novanta giorni, escludendone l’alternatività rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa costituRAGIONE_SOCIALE del convenuto, nel caso in cui quest’ultimo non si trovi sul territorio tunisino, in quanto funzionale all’eff tiva instauraRAGIONE_SOCIALE del contraddittorio ed al concreto esercizio del diritto d
difesa, e reputandone quindi la mancanza di per sé sola impeditiva del riconoscimento. Precisato che l’eventuale domiciliaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa convenuta in Tunisia doveva essere accertata in base alla legge italiana, non trattandosi di valutare la ritualità del procedimento svoltosi dinanzi al giudice straniero, ma i rispetto dei principi fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, ha ritenuto pacifico che la sede statutaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si trovasse in Italia, rilevando inoltre la mancat allegaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa in Tunisia. Ritenuto poi che la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE faccia riferimento al concetto di domicilio reale, ha escluso la rilevanza sia di un’eventuale eleRAGIONE_SOCIALE di domicilio preesistente all’introduRAGIONE_SOCIALE del giudizio, peraltro non risultante dai documenti prodotti, sia di un’eleRAGIONE_SOCIALE di domicilio avvenuta nell’ambito del giudizio instaurato in Tunisia, richiamando anche gli artt. 52 e 53 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinaRAGIONE_SOCIALE del domicilio RAGIONE_SOCIALEa parte impongono di fare riferimento alla legge interna.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassaRAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi. La COGNOME ha resistito con controricorso, pro ponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnaRAGIONE_SOCIALE, la ricorrente denuncia la violaRAGIONE_SOCIALE e la falsa applicaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italo-tunisina, nonché l’omissione, l’insufficienza e la contraddittoriet RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto necessario il rispetto del termine di compariRAGIONE_SOCIALE anche in caso di costituRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta in giudizio, in contrasto con la chiara lettera RAGIONE_SOCIALEa predetta disposiRAGIONE_SOCIALE e con l’interpretaRAGIONE_SOCIALE logica, teleologica e sistematica RAGIONE_SOCIALEa stessa. Premesso che la predetta affermaRAGIONE_SOCIALE non risulta in alcun modo motivata, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare un precedente di legittimità riguardante un caso diverso, sostiene che la mera inosservanza RAGIONE_SOCIALEa legge processuale straniera
non comporta una violaRAGIONE_SOCIALE del diritto di difesa idonea ad impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, a tal fine occorrendo una lesione grave e manifesta del contraddittorio, il cui accertamento postula una valutaRAGIONE_SOCIALE globale del procedimento. Aggiunge che l’interpretaRAGIONE_SOCIALE fornita dall’ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi processuali vigenti sia nell’ordinamento italiano che in quello tunisino, in virtù dei quali la costi RAGIONE_SOCIALE del convenuto sana i vizi RAGIONE_SOCIALEa citaRAGIONE_SOCIALE, con efficacia retroattiva.
Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla violaRAGIONE_SOCIALE e la falsa applicaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italo-tunisina, nonché sull’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto che la società convenuta non si trovasse sul territorio tunisino, in virtù del richiamo alla legge italiana, ritenuta applicabile sulla b di un precedente di legittimità che, oltre a riguardare una materia diversa da quella commerciale, enunciava un principio esattamente contrario. Premesso che l’art. 3, primo comma, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE non consente affatto di escludere la rilevanza di un’eleRAGIONE_SOCIALE di domicilio effettuata a fini processuali sostiene che il rispetto del principio del contraddittorio dev’essere verificat alla luce non già RAGIONE_SOCIALEe norme italiane, ma dei principi di ordine pubblico internazionale, restando il processo regolato dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui si svolge. Precisa al riguardo che l’instauraRAGIONE_SOCIALE del giudizio era stata preceduta da uno scambio di comunicazioni, denominate «verbale di avvertimento», in cui le parti avevano eletto domicilio presso i rispettivi avvocati. Corte di CassaRAGIONE_SOCIALE – copia non ufficiale
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, per violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 112, 163, 183 e 702 -bis cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italotunisina, sostenendo che, nell’individuare il petitum nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera d’appello, anziché in quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza di cassaRAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha indebitamente sostituito l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, non avendo tenuto conto del chiaro tenore letterale del ricorso, né del mancato deposito di un documento attestante il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il secondo motivo, la controricorrente denuncia la violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 112, 163 e 702 -bis cod. proc. civ., censurando l’ordinanza impugnata
per aver omesso di pronunciare in ordine all’ecceRAGIONE_SOCIALE d’inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente unitamente alle note depositate successivamente alla prima udienza, comprendenti anche la domanda, che avrebbe dovuto essere prodotta unitamente al ricorso introduttivo.
5. Non merita accoglimento l’ecceRAGIONE_SOCIALE d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controricorrente in relaRAGIONE_SOCIALE alla diversi dei vizi fatti valere con ciascun motivo d’impugnaRAGIONE_SOCIALE ed alla mancata indicaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ipotesi cui la ricorrente ha inteso fare riferimento, tra quell previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nonché all’impossibilità di far valere l’omissione, l’insufficienza e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE, per fetto RAGIONE_SOCIALEa modificaRAGIONE_SOCIALE del n. 5 RAGIONE_SOCIALEa predetta disposiRAGIONE_SOCIALE ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
In tema di ricorso per cassaRAGIONE_SOCIALE, l’articolaRAGIONE_SOCIALE in un singolo motivo di più profili di doglianza ne comporta l’inammissibilità soltanto quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnaRAGIONE_SOCIALE, d vendo invece riconoscersene l’ammissibilità allorquando, come nella specie, le censure, anche se cumulate, siano formulate in modo tale da consentirne un esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice di legittimità il compito d’isolare le singole doglianze teori mente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnaRAGIONE_SOCIALE consentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass., Sez. Un, 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790; Cass., Sez. VI, 17/03/2017, n. 7009).
Parimenti irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità dei motivi d’impugnaRAGIONE_SOCIALE, è l’omesso o errato riferimento RAGIONE_SOCIALEa rubrica ad una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi specificamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ed in particolare, nel caso in venga denunciata la violaRAGIONE_SOCIALE di una norma processuale, il richiamo al n. 3, anziché al n. 4 RAGIONE_SOCIALEa predetta disposiRAGIONE_SOCIALE, purché dall’illu straRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe censure sia possibile evincere senza incertezze il vizio dedotto, e la denuncia RAGIONE_SOCIALE‘error in procedendo non si risolva esclusivamente nell’allegaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2016, n. 24247; 21/01/2013, n. 1370; Cass., Sez. III, 29/08/ 2013, n. 19882).
E poi vero che, in quanto attinente alla ricostruRAGIONE_SOCIALE dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, quest’ultimo vizio non è deducibile con riguardo agli errores in procedendo, nell’accertamento dei quali questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro RAGIONE_SOCIALEa violaRAGIONE_SOCIALE lamentata attraverso l’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla sufficienza e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE adottata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. II, 2/09/2019, n. 21944; 13/08/2018, n. 20716; Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 87069). Ciò non esclude peraltro la possibilità di far valere, anche in riferimento all’inosservanza di norme processuali, quelle anomalie motivazionali che per la loro gravità si traducano in una violaRAGIONE_SOCIALE di legge rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, sesto comma, Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE in sé, e che sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità nell’inesistenza materiale RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE o nella mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa stessa, restando invece esclusa la deducibilità RAGIONE_SOCIALEa mera insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivaRAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; 8/10/ 2014, n. 21257).
6. Il primo motivo del ricorso principale ha ad oggetto l’interpretaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italo-tunisina del 15 novembre 1967, il quale, nel subordinare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEe sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato diverso da quello nel quale debbono avere esecuRAGIONE_SOCIALE alla condiRAGIONE_SOCIALE che la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata, ha cura di precisare che «nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di compariRAGIONE_SOCIALE non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni».
Correttamente, in proposito, l’ordinanza impugnata ha richiamato l’affermaRAGIONE_SOCIALE, contenuta in una pronuncia di legittimità, secondo cui, in caso di notificaRAGIONE_SOCIALE da effettuare all’estero, l’osservanza del termine di compariRAGIONE_SOCIALE di novanta giorni non costituisce un requisito alternativo rispetto alla costitu RAGIONE_SOCIALE in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, sia perché si tratta di un diritto
riconosciuto alle parti a garanzia del loro diritto di difesa, sia perché l’al nativa prevista dalla norma pattizia si riferisce alla presenza o meno del convenuto sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui deve svolgersi il giudizio, e si ris proprio nell’irrilevanza, in caso di assenza, RAGIONE_SOCIALEa costituRAGIONE_SOCIALE in giudizio ch sia avvenuta a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assegnaRAGIONE_SOCIALE di un termine a comparire inferiore a quello minimo di novanta giorni (cfr. Cass., Sez. I, 21/11/2011, n. 24415). La circostanza, fatta valere dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che tale affermaRAGIONE_SOCIALE risulti estranea alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia richiamata, la quale aveva ad oggetto un caso in cui la parte convenuta non si era costituita in giudizio, non consente di escluderne la condivisibilità, trovando essa conforto nella stessa formulaRAGIONE_SOCIALE letterale RAGIONE_SOCIALEa norma in esame, la quale, dopo aver enunciato nel primo periodo il requisito necessario per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘effi cacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, consistente alternativamente nella compariRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa parte o nella rituale citaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa stessa, stabilisce nel secondo periodo un requisito ulteriore, valevole per il caso in cui la parte soccombente non si trov nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui la decisione è pronunciata, e costituito rispetto del termine in questione, che va pertanto verificato in entrambe le ipotesi previste dal periodo precedente. Sotto il profilo logico-sistematico, poi la predetta interpretaRAGIONE_SOCIALE è avvalorata dal confronto tra la norma in esame e la disciplina processuale vigente negli Stati contraenti all’epoca RAGIONE_SOCIALEa stipulaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE: mentre l’art. 163-bis del codice di rito italiano, introdotto dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 luglio 1950, n. 581, prevedeva, in caso d notificaRAGIONE_SOCIALE da eseguirsi in territori posti nel bacino del Mediterraneo, il spetto di un termine di compariRAGIONE_SOCIALE di novanta giorni, l’art. 70 del codice di procedura civile e commerciale RAGIONE_SOCIALEa Tunisia, approvato con legge 5 ottobre 1959, n. 59-130, si limitava invece a prevedere, in caso di domiciliaRAGIONE_SOCIALE del convenuto all’estero, il rispetto di un termine di compariRAGIONE_SOCIALE non inferiore a sessanta giorni; tale diversità di disciplina induce a ritenere che, nell’indi duare i requisiti per il riconoscimento reciproco RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEe sentenze emesse nei rispettivi territori, gli Stati contraenti abbiano inteso allinear due termini a quello più lungo previsto dalla normativa all’epoca vigente in Italia, in modo tale da assicurare la più ampia garanzia al diritto di difes Corte di CassaRAGIONE_SOCIALE – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALEa parte domiciliata in uno Stato diverso da quello in cui fosse stata pronunciata la sentenza; poiché, peraltro, l’art. 164 del codice italiano e l’art. del codice tunisino prevedevano, allo stesso modo, che la nullità derivante dall’inosservanza del termine di compariRAGIONE_SOCIALE restasse sanata in caso di costituRAGIONE_SOCIALE del convenuto, sarebbe stato logico aspettarsi, nel caso in cui le parti contraenti avessero inteso soltanto prolungare il termine previsto dalla legge tunisina, che le stesse si limitassero a subordinare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza alla rituale notificaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo al rispetto del termine di novanta giorni, astenendosi da qualsiasi riferimento alla compariRAGIONE_SOCIALE del convenuto e rimettendo alla normativa interna l’individuaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe relative conseguenze; l’articolata disciplina introdotta dalla norma in esame costituisce invece un indice rivelatore RAGIONE_SOCIALEa volontà dei due Stati d’imporre l’osservanza del predetto termine in ogni caso di domiciliaRAGIONE_SOCIALE del convenuto in uno Stato diverso da quello in cui si è svolto il processo, circoscrivendo la sanatoria derivante dalla compariRAGIONE_SOCIALE del convenuto alla sola ipotesi in cui quest’ultimo sia domiciliato nel medesimo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza.
Tale conclusione non si pone in alcun modo in contrasto con il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEe sentenze straniere ed invocato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che esclude la possibilità di ravvisare una violaRAGIONE_SOCIALE del diritto di difesa, tale impedire tale riconoscimento, in ogni inosservanza di una disposiRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa legge processuale straniera posta a tutela RAGIONE_SOCIALEa partecipaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa parte al giudizio, e ciò in base alla consideraRAGIONE_SOCIALE che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile esclusivamente ai principi inviolabili posti a garanzi del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non anche alle modalità con c tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (c Cass., Sez. Un., 5/07/2017, n. 16601; Cass., Sez. I, 3/09/2015, n. 17519; nel medesimo senso, con specifico riferimento alla RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italo-tunisina, Cass., Sez. I, 17/02/2010, n. 3823). Quello che impedisce il riconoscimento, nel caso in esame, non è certamente la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal Giudice tunisino alle norme del codice di procedura civile e commerciale di quello Stato, la quale, oltre a non essere stata in alcun modo
denunciata in questa sede, dovrebbe ritenersi irrilevante, se attinente all’osservanza del termine di compariRAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 70 cit., per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta costituRAGIONE_SOCIALE in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta, la cui efficaci sanante potrebbe considerarsi contrastante con l’ordine pubblico processuale, in quanto prevista anche dall’ordinamento italiano. Il fattore ostativo è rappresentato invece dall’inosservanza del più lungo termine previsto dalla RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE stipulata tra la Repubblica tunisina e quella italiana, il cui riscontro non attiene alla verifica RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa decisione all’ordine pubblico del Paese in cui dev’essere eseguita, richiesta dalla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, ma a quella del diverso requisito specificamente prescritto dalla lettera b) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposiRAGIONE_SOCIALE, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. Il carattere puntuale RAGIONE_SOCIALEa prescriRAGIONE_SOCIALE in esam posto anche in relaRAGIONE_SOCIALE con la sua appartenenza ad una RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE stipulata tra l’Italia ed uno Stato non facente parte RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, impedisce d’altronde di escluderne o limitarne l’applicabilità sulla base del richiamo, contenuto nell’invocata pronuncia di legittimità, al processo di comunitarizzaRAGIONE_SOCIALE del diritto internazionale privato e processuale da tempo in atto negli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione: tale fenomeno di omogeneizzaRAGIONE_SOCIALE dei principi ispiratori degli ordinamenti nazionali, determinatosi per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accogli mento dei valori comuni nelle Carte fondamentali del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, non esclude infatti l’operatività di regole diverse nei rapporti con gli Stati terz riferimento ai quali ciascuno Stato membro conserva immutate le proprie prerogative, restando semmai tenuto ad attenersi ai predetti principi nella stipulaRAGIONE_SOCIALE di accordi futuri. Emblematico, al riguardo, è il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 par. 3, del Regolamento CE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale la disciplina dettata dal Regolamento «non pregiudica l’applicaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del regolamento CE n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento»: tra le predette convenzioni, risulta inclusa anche quella stipulata tra l’Italia e la Tunisia il 15 novembre 1967, la cui disciplina preva quindi su quella del Regolamento comunitario, oltre che, come correttamente Corte di CassaRAGIONE_SOCIALE – copia non ufficiale
rilevato dall’ordinanza impugnata, su quella dettata dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, in virtù RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge.
Il secondo motivo d’impugnaRAGIONE_SOCIALE ha invece ad oggetto l’individuaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa legge cui occorre fare riferimento per stabilire se, al momento RAGIONE_SOCIALE‘instauraRAGIONE_SOCIALE del giudizio che ha condotto alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento, la ricorrente si trovasse o meno nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Tunisia, come richiesto dal secondo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del termine di compariRAGIONE_SOCIALE non inferiore a novanta giorni.
Il predetto quesito è stato correttamente risolto dall’ordinanza impugnata in senso favorevole all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge italiana, sulla base RAGIONE_SOCIALEa con sideraRAGIONE_SOCIALE, anch’essa desunta da un precedente di legittimità, che nel caso in esame non si trattava di valutare la ritualità del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice tunisino, ma di accertare la sussistenza di un requisito di legittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza da delibare (cfr. Cass., Sez. I, 8/03/1983, n. 1690). Tale soluRAGIONE_SOCIALE deve considerarsi coerente con l’interpretaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE del 15 novembre 1967 fornita dall’ordinanza impugnata, e ritenuta condivisibile da questa Corte, secondo cui soltanto il primo periodo RAGIONE_SOCIALEa disposiRAGIONE_SOCIALE in esame, riguardante l’ipotesi in cui la parte soccombente si trovi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, richiede una verifica RAGIONE_SOCIALEa rituale instauraRAGIONE_SOCIALE del contraddittori da condursi sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme processuali vigenti in quello Stato, laddove il secondo periodo, avente ad oggetto l’ipotesi in cui la parte soccombente si trovi nel territorio di un altro Stato, postula una valutaRAGIONE_SOCIALE diversa, final zata ad assicurare il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e condursi pertanto alla stregua dei principi vigenti nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALEo Stato di appartenenza RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente. Corte di CassaRAGIONE_SOCIALE – copia non ufficiale
Tale disciplina non presenta sostanziali differenze rispetto a quella prevista dall’art. 2 n. 2 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 15 aprile 1958, resa esecutiva con legge 4 agosto 1960, n. 918, cui si riferisce la pronuncia richiamata dall’ordinanza impugnata, la quale richiede anch’essa l’effettuaRAGIONE_SOCIALE di una duplice verifica, avente ad oggetto da un lato la ritualità RAGIONE_SOCIALEa citaRAGIONE_SOCIALE o del
rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte secondo la legge RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, e dall’altro, in caso di decisione resa in assenza RAGIONE_SOCIALEa parte, che la stessa sia stata posta in grado di avere conoscenza del processo e di difendersi: non merita pertanto consenso l’obieRAGIONE_SOCIALE sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo cui la predetta pronuncia non risultava pertinente alla fattispecie in esame, non riferendosi alla materia commerciale, che ha costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza da delibare nel presente giudizio, ma a quella degli obblighi alimentari verso i figli minori, disciplinata dalla RAGIONE_SOCIALE. Parimenti non condivisibile è l’affermaRAGIONE_SOCIALE secondo cui la RAGIONE_SOCIALE si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui nel giudizio cui è stata pronunciata la sentenza da delibare la parte soccombente sia rimasta contumace, mentre nel caso che costituisce oggetto del presente giudizio la convenuta si era regolarmente costituita: la norma citata, richiedendo di accertare non soltanto se la parte soccombente sia stata posta in grado di avere conoscenza del processo, ma anche se abbia avuto la possibilità di difendersi, postula infatti anch’essa una distinta verifica in ordine al rispetto d principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che prescinde dall’avvenut costituRAGIONE_SOCIALE in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
La necessità di tale verifica, da condursi alla stregua dei principi di ordine pubblico processuale, è stata d’altronde ribadita più volte da questa Corte anche in riferimento alla disciplina generale in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sentenze straniere, dettata dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, il quale richiede, alla lett. b), l’accertamento che «l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diri essenziali RAGIONE_SOCIALEa difesa», senza distinguere tra l’ipotesi in cui il convenuto sia costituito e quello in cui sia rimasto contumace; è stato infatti chiarito c tale disposiRAGIONE_SOCIALE prevede due diversi requisiti, il primo dei quali presuppone un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto RAGIONE_SOCIALEa legge stranie in tema di notificazioni, mentre il secondo postula un controllo di regolarità RAGIONE_SOCIALE‘intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall’o dinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale, sicché l’indagine in ordine alla sussistenza di uno dei due
requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘altro (cfr. Cass. Sez. I, 22/04/2013, n. 9677; 25/07/2006, n. 16978; 22/07/2004, n. 13662). Tale principio non può ritenersi contraddetto neppure da un’altra pronuncia di legittimità richiamata dalla difesa del ricorrente, la quale in riferimento a disciplina dettata dall’art. 34 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, non ha affatto identificato l’accertamento del rispetto dei principi fondamentali RAGIONE_SOCIALE ordinamento processuale con quello RAGIONE_SOCIALEa regolare introduRAGIONE_SOCIALE del giudizio, avendo anzi ribadito la necessità di entrambe le verifiche, ed avendo per tale motivo affermato che la validità RAGIONE_SOCIALEa notificaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo di giudizio svoltosi in un altro Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea doveva essere valutata alla stregua non già RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in Italia, ma di quella RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui il processo si era svolto (cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2008, 13425).
Non merita pertanto censura l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il luogo in cui, secondo la terminologia utilizzata nella RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE italo-tunisina, la parte convenuta si trovava al momento RAGIONE_SOCIALE‘instauraRAGIONE_SOCIALE del giudizio dovesse essere individuato in base alla legge italiana, e specificamente, ai sensi all’art. 2328 cod. civ., nella sede statutaria RAGIONE_SOCIALEa Fa gioli, situata in Italia e non già in Tunisia, non essendo stato dedotto né pro vato che in quest’ultimo Paese si svolgesse, o si fosse svolta nel periodo considerato, l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Pa rimenti condivisibile deve ritenersi l’esclusione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuaRAGIONE_SOCIALE luogo in cui si trovava la convenuta, RAGIONE_SOCIALEa rilevanza di un’eleRAGIONE_SOCIALE di domicilio eventualmente intervenuta in epoca anteriore all’instauraRAGIONE_SOCIALE del giudizio, trattandosi di un istituto che, pur essendo previsto sia dalla legge italiana ch da quella tunisina, ed individuato quale valido luogo di notificaRAGIONE_SOCIALE degli att processuali, nei casi consentiti, non risulta in alcun modo menzionato nell’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE del 15 novembre 1967, la cui formulaRAGIONE_SOCIALE letterale, come correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata, ha riguardo esclusivamente al domicilio reale.
Quanto poi all’effettiva sussistenza di un atto recante un’eleRAGIONE_SOCIALE di domicilio, posto in essere dalle parti in epoca anteriore all’instauraRAGIONE_SOCIALE del gi dizio, l’accertamento negativo compiuto al riguardo dalla Corte di merito non
risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale, nell’insistere sull’i tervenuto scambio di formali comunicazioni tra le parti, nelle quali ciascuna di esse avrebbe dichiarato di eleggere domicilio presso il rispettivo avvocato, mira a sollecitare, attraverso l’apparente deduRAGIONE_SOCIALE del vizio di motivaRAGIONE_SOCIALE, una nuova valutaRAGIONE_SOCIALE degli atti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale RAGIONE_SOCIALEe stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili con il ricorso p cassaRAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. H, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).
8. Il ricorso principale va pertanto rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizi nato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que previsto per il ricorso dal comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se·vuto.
Così deciso in Roma il 17/11/2022