Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25783/2024 R.G. proposto da: ROMANO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME,
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso ORDINANZA della CORTE D’APPELLO ROMA nel proc.to n. 3944/2022 depositata il 25/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6483/2024, pubblicata il 25/7/2024, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME, di nazionalità russa, nei confronti di NOME COGNOME, e ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 legge n. 218/1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 16/09/2019 dal Tribunale
Distrettuale Dorogomilovskij di Mosca, all’esito del giudizio civile iscritto al numero 02-1046/2019, pubblicata il 20/09/2019 e passata in giudicato il 22/10/2019, con la quale NOME COGNOME è stato condannato al pagamento del debito di cui al mutuo contratto l’11/04/2014 per la quota capitale di Euro 100.000,00, degli interessi sul prestito per il periodo 15/04/2014 -05/08/2019, pari ad Euro 7.968,00, e della penale contrattuale per il ritardo nell’effettuazione dei pagamenti nel periodo dal 02/05/2016 al 05/08/2019, pari ad Euro 50.000,00, oltre alle spese penali e notarili, per servizi di rappresentanza e per la tassa governativa, per il complessivo importo di Euro 160.531,37.
In particolare, è stata ritenuta infondata l’eccezione del resistente, che lamentava di non aver ricevuto la notifica di alcun atto del giudizio, che la sentenza era stata emessa da giudice carente di giurisdizione e produceva effetti contrari all’ordine pubblico, dal momento che l’incidenza di penale ed interessi era superiore al tasso soglia per gli interessi usurari, e che, in ogni caso, il credito accertato giudizialmente non era più esistente, a seguito del pagamento da lui effettuato nel dicembre 2016.
Premesso che la sussistenza dei requisiti di cui all’art.64 l.n. 218/1995 era stata già accertata in via incidentale nel giudizio definito dal Tribunale di Trento n. 246/2023, di accoglimento di un’azione revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dallo COGNOME in relazione ad atto di donazione, in favore delle figlie, della nuda proprietà di tre immobili, stipulato dallo COGNOME il 19/11/2023, si è osservato che:
quanto alla giurisdizione del giudice russo, opera il criterio di residenza dell’attore, previsto, nel nostro ordinamento dagli artt. 18 comma secondo (nel caso in cui il convenuto non abbia né residenza né domicilio né dimora nello Stato dell’attore) e 20 c.p.c. (come forum destinatae solutionis ), e inoltre la clausola 6.2 del contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva la competenza del Tribunale di Mosca e l’applicazione della legislazione russa, nel caso in cui fossero insorte controversie tra le
parti, e tale clausola, al contrario di quanto dedotto da parte resistente, non rientra nella sfera di applicazione del Codice del Consumo, non essendo il mutuante un professionista;
– quanto al rispetto del principio del contraddittorio, ex art.64 lett.b), c), d), e ed f, l.218/1995, dinanzi al giudice COGNOME, dagli atti era risultato che lo COGNOME era stato regolamento reso edotto della pendenza del giudizio dinnanzi il Tribunale Distrettuale di Mosca e non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa o del rispetto del contraddittorio, sicché l’atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza del convenuto, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si era svolto il processo, e non erano stati violati i diritti essenziali della difesa, le parti si erano costituite in giudizio, secondo la legge del luogo dove si era svolto il processo, o la contumacia era stata dichiarata in conformità a tale legge, la sentenza era passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui era stata pronunziata, né era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato, e non pendeva un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che avesse avuto inizio prima del processo straniero;
-invero, ai sensi dell’art.10 della RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 1965, relativa ‘ alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale ‘, alla quale sia la Federazione Russa sia l’Italia avevano aderito, era prevista, tra le varie modalità notificatorie, anche la ‘ facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero ‘, senza necessità di traduzione dell’atto (Cass. n. 3919/2011), a condizione che lo Stato destinatario non si fosse opposto, condizione nel caso di specie non verificatasi, non avendo lo Stato italiano mai formulato alcuna opposizione;
-nella specie era stata provata l’esecuzione della notificazione allo COGNOME tramite il servizio postale, in relazione alla ordinanza sulla preparazione della causa e del processo, all’ordinanza sulla fissazione dell’udienza di trattazione della causa, alle citazioni a comparire per le udienze del 03/07/2019, 05/08/2019 e 16/09/2019 e alla sentenza emessa il 16/09/2019, essendo state « allegate le relative buste, sulle quali sono incollate le lettere di vettura, c.d. modello TARGA_VEICOLO, che devono necessariamente accompagnare ogni spedizione che valichi in entrata o in uscita i confini dell’Unione Europea, e le cartoline rosa internazionali di ricevimento (c.d. modello universale TARGA_VEICOLO in uso anche a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) con le quali vengono effettuate le notifiche all’estero, e su tali atti, spediti al luogo di residenza anagrafica del destinatario (‘Italy, Trento (TN), INDIRIZZO, cap 38122′), è riportata chiaramente l’indicazione del mittente (Sig. NOME) e del destinatario (Sig. NOME COGNOME) » e le informazioni sul processo erano anche presenti nella richiesta di assistenza per la notificazione degli atti giudiziari che il giudice COGNOME aveva rivolto ai competenti uffici del Ministero della Giustizia della Federazione Russa, anch’essa allegata alla citazione a comparire all’udienza e notificata allo COGNOME;
parimenti era intervenuta la notifica della sentenza, effettuata, al pari di tutte le altre, al luogo di residenza anagrafica dello COGNOME, come da « attestazione sul fronte della busta dell’avviso effettuato al destinatario (in data 23/10/2019 ‘AVVISATO 23/10/19 TN2’) ad opera del messo postale » e « stampigliatura sul retro della busta del timbro di restituzione dell’invio al mittente per mancato ritiro al termine del periodo di giacenza »;
quanto allo svolgimento del processo, esso aveva rispettato il codice di procedura civile della Federazione Russa, come si evinceva dalla motivazione della sentenza (« Il procuratore dell’attore NOME COGNOMENOMECOGNOME è comparso in udienza e ha pienamente confermato quanto formulato nella
precisazione delle conclusioni per i motivi in essa esposti. NOME COGNOME, debitamente informato dell’orario e del luogo dell’udienza, non si è presentato in udienza né ha comunicato al Tribunale validi motivi per la mancata comparizione. In conformità agli artt. 113 e 167 del codice di procedura civile della Federazione Russa la causa viene esaminata in sua assenza ») e, peraltro, il resistente COGNOME non aveva contestato che gli atti del giudizio gli fossero stati recapitati né aveva effettuato alcun disconoscimento in ordine al contenuto di detti atti, alla loro provenienza e alla loro difformità rispetto agli originali, essendosi limitato solamente a dolersi della mancata sottoscrizione delle cartoline di ricevimento, il che comprovava come il « resistente, al pari di quanto accaduto per la notifica della sentenza, si sia deliberatamente disinteressato di ritirare gli atti che gli venivano inviati, restituiti poi al mittente »;
-in relazione al requisito di cui alla lett.g) dell’art.64 e al rispetto del limite dato dalle violazioni dell’ordine pubblico, in punto di superamento del tasso soglia, la doglianza del resistente muoveva da un presupposto errato, avendo il resistente proceduto alla sommatoria del tasso degli interessi pattuiti in contratto (1,5% annuo) e della penale prevista per il ritardo nella restituzione della somma mutuata (0,05% per ogni giorno di ritardo), mentre la penale, nell’ordinamento russo come anche in quello italiano, ha la funzione non già di compensare il mutuante per l’impiego del capitale ma di risarcirlo per il danno patito in conseguenza del ritardo nell’inadempimento e aveva quindi natura prettamente risarcitoria, sicché l’applicazione della penale non era soggetta alla verifica del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, per la quale assumevano invece rilevanza « commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credit o» ex art. 644 c.p., e, peraltro, la penale (che in applicazione delle previsioni contrattuali sarebbe stata pari ad Euro 613.782,00) era stata ridotta d’ufficio dal Tribunale COGNOME (ad Euro 50.000,00), in applicazione dell’art. 333 comma 1 del codice civile
della Federazione Russa, perché sproporzionata rispetto alle conseguenze della violazione dell’obbligo, come previsto anche nel nostro ordinamento dall’art. 1384 c.c.;
-quindi, limitata correttamente l’eccezione al tasso degli interessi, la stessa era infondata, sia perché tale tasso era grandemente inferiore al tasso soglia sia perché l’eccezione era stata formulata con riferimento ai valori della categoria « mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile », non applicabile alla fattispecie in esame, che andava ricondotta alla categoria « crediti personali », cioè ai mutui erogati in via occasionale da soggetti che non svolgono in via professionale attività creditizia;
in ultimo non era stato in alcun modo documentata dallo COGNOME l’estinzione della obbligazione, perché il ricorrente aveva disconosciuto di essere l’autore del documento manoscritto, che avrebbe dimostrato il pagamento della somma di Euro 5.000 da parte dello COGNOME, prodotto in copia da quest’ultimo, sia perché detto documento non faceva alcun riferimento esplicito al rapporto negoziale oggetto della pronuncia del Tribunale distrettuale COGNOME.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 24/9/2024 a cura del ricorrente originario, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 22/11/2024, affidato a sei motivi, nei confronti di NOME (che resiste con controricorso).
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso, limitatamente al terzo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360, n.4 c.p.c., un error in procedendo , per errato esame della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento, senza che sia stata vagliata la proposizione del relativo appello, fatto processuale regolarmente documentato; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione ed errata
applicazione dell’art. 2909 cod. civ., stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento, perché essa, sebbene non passata in giudicato, tuttavia sarebbe stata considerata come tale dalla Corte di appello; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n.4 c.p.c., altro error in procedendo , per errato esame della documentazione relativa al perfezionamento del processo notificatorio dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di Mosca; d) con il quarto motivo, la violazione ed errata applicazione dell’art. 149 cpc e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 64, lett.b della L. n. 218/1995 e dell’art. 10 della convenzione dell’Aja in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., nonché l’errata valutazione in ordine al perfezionamento della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di Mosca; e) con il quinto motivo, un error in procedendo per errato esame degli atti difensivi del ricorrente in relazione al presunto disconoscimento della sottoscrizione dell’atto di transazione in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; f) con il sesto motivo, la violazione ed errata applicazione degli artt. 214, 216 e 220 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., errata valutazione dell’effettuazione di disconoscimento di scrittura privata, errata mancata ammissione dell’istanza di verificazione. 2. Le prime due censure sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio
decidendi .
Invero, laddove la Corte territoriale ha esaminato la sentenza del Tribunale di Trento resa al termine del giudizio per revocazione ordinaria tra le parti, la stessa ha semplicemente dato atto delle risultanze di altro giudizio in essere tra le parti nel quale era venuta in rilievo, in via incidentale, la medesima questione qui affrontata invece in via principale. La Corte d’appello di Roma non ha mai affermato di ritenere definitivo, passato in giudicato o vincolante quell’accertamento, tanto che la stessa Corte ha proceduto in via autonoma all’esame di tutti i requisiti dell’art. 64 L. 218/1995, senza far riferimento, neppure per relationem , alle motivazioni poste alla base della sentenza del tribunale di Trento.
Il terzo e il quarto motivo, denuncianti vizi di violazione di norme processuali, sono infondati.
La RAGIONE_SOCIALE-russa, sull’assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, resa esecutiva con l. n. 766/1985, non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella L. n. 218 del 1995 e nella RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles richiamata dall’art.3, comma 2 stessa legge del 1995 (non essendo pacificamente applicabili i successivi Regolamenti UE, che hanno sostituito la RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles, posto che la Federazione russa non è uno Stato membro dell’Unione) (Cass. 3199/2023).
La suddetta RAGIONE_SOCIALE, nel Titolo II dedicato al Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile, agli artt. 19 (« Ciascuna Parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato pronunciate sul territorio dell’altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell’art. 24 della presente RAGIONE_SOCIALE ») e 24 (« Competenza dei Tribunali. 1 Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione è considerato competente qualora ricorra una delle condizioni seguenti: a) alla data della presentazione dell’istanza il convenuto aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente; … e) l’obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente;… »), stabilisce che una sentenza può essere riconosciuta e resa efficace soltanto se sia stata emessa da un giudice competente alla stregua dei criteri di collegamento indicati dalla RAGIONE_SOCIALE stessa. L’art. 23 (Procedura di riconoscimento e di esecuzione) prevede che « la procedura per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente RAGIONE_SOCIALE non disponga
diversamente ». L’art. 25 (Rifiuto di riconoscimento della decisione) stabilisce inoltre che « 1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato, oltre i casi previsti dall’art. 13 della presente RAGIONE_SOCIALE riguardanti il possibile “pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza” oppure il “contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento della Parte contraente richiesta” – anche se: a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l’atto di citazione e di convocazione in Tribunale; b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi; c) all’esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell’istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente; d) la decisione della controversia – in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Porti contraenti sono partecipi – rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta.. .».
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALErussa del 1979 « non assimilabile per struttura e funzionamento alla RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilit à delle sentenze emesse dall’uno e dall’altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento », con la conseguenza che « consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di ad ì re i tribunali dell’altra parte “nella cui giurisdizione, in conformit à con la legislazione di quest’ultima, rientrino cause civili ‘, ribadisce implicitamente la persistente operativit à delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le
condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati n é residenti » (Cass. Sez.Un. n. 4494/ 2019 e Sez.Un. n. 9365/2003; cfr. da ultimo, Cass. 21351/21; Cass. 3199/2023).
Con riguardo alla instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice COGNOME e al requisito di cui all’art.64 lett.b) L.218/1995, la disciplina alla quale occorre riferirsi è quella dettata dalla RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 1965, relativa « alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale », alla quale sia la Federazione Russa sia l’Italia hanno aderito.
L’art. 10 di detta RAGIONE_SOCIALE, tra le varie modalità notificatorie, prevede anche la « facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero », a condizione che lo Stato destinatario non si sia opposto; condizione, nel caso di specie, non verificatasi, non avendo lo Stato italiano mai formulato alcuna opposizione. Ne consegue che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ben poteva essere effettuata tramite servizio postale internazionale.
La verifica circa la validità della notificazione di un atto di citazione, dedotto incompleto, introduttivo di un giudizio svoltosi all’estero, va richiesta da chi si oppone all’esecuzione – e va svolta dalla Corte d’appello – alla stregua della normativa dello Stato nel quale il processo si è svolto.
Tale principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. già la sentenza 16 giugno 1981, C-166/80, NOME. NOME ), è stato più volte enunciato dalla Corte con riguardo all’esplicito dettato della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b), (Cass., sez. 1, 22 aprile 2013, n. 9677; sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22530; sez. 1, 29 settembre 2011, n. 19932; sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13425; sez. 1, 25 luglio 2006, n. 16978) ed è applicabile anche al caso in esame.
Nella specie, la Corte d’appello ha verificato che il ricorrente ha debitamente documentato « l’esecuzione per il tramite del servizio postale
internazionale delle notifiche allo S. dell’ordinanza sulla preparazione della causa per il processo, dell’ordinanza sulla fissazione dell’udienza di trattazione della causa, delle citazioni a comparire per le udienze del 03.07.2019, 05.08.2019 e 16.09.2019 e della sentenza emessa il 16.09.2019. Sono state allegate le relative buste, sulle quali sono incollate le lettere di vettura, c.d. modello TARGA_VEICOLO, che devono necessariamente accompagnare ogni spedizione che valichi in entrata o in uscita i confini dell’Unione Europea, e le cartoline rosa internazionali di ricevimento (c.d. modello universale TARGA_VEICOLO in uso anche a RAGIONE_SOCIALE) con le quali vengono effettuate le notifiche all’estero, e su tali atti, spediti al luogo di residenza anagrafica del destinatario (‘Italy, ….), INDIRIZZO, è riportata chiaramente l’indicazione del mittente (Sig. V.N.S.) e del destinatario (Sig. S) ».
La Corte territoriale ha verificato il rispetto del codice di procedura civile della Federazione Russa, come si evince dalla motivazione del provvedimento. In particolare, quanto all’art.161 del codice di procedura civile russo, l’art. 161 richiedeva alla Corte d’appello la verifica « della corretta ed effettiva ricezione della convocazione innanzi al Tribunale… verifica se le parti tenute a comparire sono state o meno effettivamente informate ».
E la Corte territoriale non si è limitata a recepire l’attestazione del giudice COGNOME che la citazione era stata notificata in conformità alla legge del luogo, nel rispetto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, in relazione però alle prescrizioni del Regolamento UE n. 44/2001, essendosi chiarito che l'” attestato ” dell’autorità estera (artt. 54 e 55 reg. 44/2001) non esclude che competa al giudice dell’esecutività di procedere ad una « valutazione autonoma dell’insieme degli elementi di prova », per valutare se il convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda giudiziale e « in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese » (punto 38 della sentenza del 6 settembre 2012, C619/10, RAGIONE_SOCIALE),
in quanto altrimenti « il solo fatto che è stato prodotto l’attestato significherebbe privare di qualsiasi effetto utile il controllo che tale medesimo giudice è tenuto a effettuare e, di conseguenza, impedire la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire il rispetto dei diritti della difesa » (punto 44).
E questa Corte ha chiarito che, in tema di opposizione all’ exequatur di sentenze straniere, l’attestazione del giudice straniero sulla regolarità della notificazione dell’atto introduttivo al convenuto contumace non preclude l’autonoma valutazione da parte del giudice nazionale, in quanto limitare la portata del potere di esame, di cui dispone il giudice dello Stato membro, per il fatto che è stato prodotto l’attestato significherebbe impedire la garanzia del contraddittorio ed il rispetto del diritto di difesa (Cass. 24/02/2014 n. 4392).
Sempre questa Corte ha, di recente, affermato, con l’ordinanza n. 11877/2025, richiamando Cass. Sez.Un. n. 36596/2021, che « …la violazione del contraddittorio e l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere compiutamente il diritto di difesa comporta, di per sé, la nullità della sentenza… ».
Orbene, nella specie, la Corte d’appello, laddove ha precisato che lo COGNOME ha « debitamente documentato l’esecuzione per il tramite del servizio postale internazionale delle notifiche allo COGNOME », ha inteso affermare che il procedimento notificatorio si era perfezionato, e ciò corrisponde a quanto poi effettivamente accertato, in quanto vi è uno specifico accertamento in fatto circa l’esistenza della prova dell’avvenuta consegna del plico contenente le notifiche sia dell’ordinanza sulla preparazione della causa e del processo, dell’ordinanza sulla fissazione dell’udienza di trattazione della causa, delle citazioni a comparire per le udienze del 03/07/2019, 05/08/2019 e 16/09/2019 (con riferimento specifico alle cartoline rosa internazionali di ricevimento, secondo il « cd. modello universale TARGA_VEICOLO in uso anche a RAGIONE_SOCIALE », essendosi anche
verificato che su tali atti, spediti al luogo di residenza del destinatario, in Trento, era riportata chiaramente l’indicazione del mittente e del destinatario e che le informazioni rilevanti sul giudizio, data, ora, luogo di celebrazione delle udienze, erano presenti anche nella richiesta di assistenza per la notificazione degli atti giudiziari, inoltrata dal giudice COGNOME ai competenti uffici del Ministero della Giustizia della Federazione Russa, sempre allegata alla citazione a comparire all’udienza e notificata allo COGNOME) sia della sentenza oggetto di riconoscimento di efficacia (« La notifica della sentenza, effettuata al pari di tutte le altre al luogo di residenza anagrafica dello S., reca l’attestazione sul fronte della busta dell’avviso effettuato al destinatario (in data 23/10/2019 ‘AVVISATO 23/10/19 TN2’) ad opera del messo postale e la stampigliatura sul retro della busta del timbro di restituzione dell’invio al mittente per mancato ritiro al termine del periodo di giacenza », pagina 5 dell’ordinanza).
In conclusione, la Corte di appello ha accertato la corretta notifica di tutti gli atti in contestazione, non solo della sentenza.
Lo COGNOME aveva contestato la ritualità del procedimento notificatorio relativo all’avvio e allo svolgimento del processo dinanzi al giudice COGNOME, anche rilevando che gli avvisi di ricevimento non recassero la sua sottoscrizione, ma comunque contestando che fosse stata documentata solo la mera spedizione degli atti e non anche l’avvenuta consegna degli stessi.
Ma la Corte d’appello ha accertato che l’esecuzione delle notifiche tramite il servizio postale internazionale era stata documentata dal ricorrente COGNOME, quanto alla loro spedizione e al loro perfezionamento, anche in relazione all’avvio del procedimento e alle successive convocazioni. E ha altresì precisato che lo COGNOME non aveva contestato che gli atti del giudizio gli fossero stati recapitati né aveva effettuato alcun disconoscimento in ordine al contenuto di detti atti, alla loro provenienza e
alla loro difformità rispetto agli originali, « essendosi limitato solamente a dolersi della mancata sottoscrizione delle cartoline di ricevimento », il che comprovava come egli si fosse « deliberatamente disinteressato di ritirare gli atti che gli venivano inviati, restituiti poi al mittente ».
In definitiva, non è corretto affermare che la Corte d’appello si sia limitata a richiamare quanto affermato dal Tribunale di Mosca e che abbia ritenuto valida la notifica con la sola prova della spedizione del plico sulla base del locale codice di rito.
E non ricorrono quindi i vizi per violazione di norme di diritto denunciati.
Gli ulteriori motivi sono inammissibili.
Con il quinto motivo, lo COGNOME censura, a termini dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., il capo dell’ordinanza impugnata in cui la Corte di appello di Roma ha negato la rilevanza probatoria del presunto soddisfacimento della pretesa creditoria azionata da COGNOME, mentre, con il sesto motivo si censura, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione delle disposizioni di legge in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Le suddette doglianze, quindi, hanno ad oggetto vicende inerenti la presunta, intervenuta estinzione della pretesa creditoria accertata dalla sentenza russa del 16/09/2019, che lo COGNOME ritiene dimostrata con un documento datato « 09/12/2016 ».
Senonché oggetto del presente giudizio è unicamente la verifica della sussistenza, in capo alla sentenza straniera, dei requisiti richiesti dall’art. 64 L. 218/1995 per potervi dare esecuzione, ossia quello che la costante giurisprudenza di questa Corte definisce il « controllo estrinseco dell’atto, limitato al “decisum”, cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della “ratio” sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all’opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito » (Cass. civ., n. 8462 del 24/03/2023).
Il vaglio, ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei requisiti del riconoscimento, indicati nell’art. 64 l. 218 del 1995, del giudice investito del controllo sull’efficacia nel nostro ordinamento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri non si estende al merito della decisione adottata.
In ogni caso, la Corte d’appello ha ritenuto, nel complesso delle risultanze probatorie, che, a fronte delle contestazioni del creditore riguardanti l’intera riferibilità a sé della vicenda transattiva, emergente asseritamente dal documento, non fosse stato in alcun modo dimostrato dallo COGNOME il soddisfacimento della pretesa creditoria oggetto dell’accertamento giudiziale del giudice straniero.
5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME