Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 12178 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 3922/2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
intimato –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n. 443/2023 pubblicata il 2 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Belluno prospettando che:
aveva conseguito la qualifica di Operatore dei SerRAGIONE_SOCIALE di ristorazione del RAGIONE_SOCIALE cucina presso il RAGIONE_SOCIALE Durazzano nell’a.s. 2012 -2013;
detto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva presentato al RAGIONE_SOCIALE, istanze per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, entrambi siti in Durazzano;
tali istanze erano state respinte;
in seguito a un contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, il riconoscimento in questione era stato concesso con decreto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE’11 gennaio 2016;
aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2018-2021 per i profili Collaboratore scolastico e Cuoco, allegando il diploma conseguito presso il RAGIONE_SOCIALE;
era stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per espletare un incarico di supplenza in qualità di collaboratore scolastico presso l’RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, per l’a.s. 2019/20 presso l’RAGIONE_SOCIALE dal 21 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
con decreto del 15 aprile 2020 il dirigente scolastico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la sua decadenza dalle menzionate graduatorie, con disconoscimento del serRAGIONE_SOCIALEo prestato dal 15 settembre 2018;
con successivo decreto del 16 aprile 2020 aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto.
Il ricorrente ha chiesto che i menzionati decreti fossero dichiarati illegittimi, che fosse disposto il suo reintegro nelle citate graduatorie, incrementando il suo punteggio nella misura in cui sarebbe aumentato se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto e che fosse disposto il risarcimento del danno da lui patito.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 49 del 2021, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 443/2023, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La P.A. intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62 del 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 2248 del 1865 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990. Egli sostiene che sarebbe erronea la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, in quanto non si sarebbe avveduta del carattere dirimente del l’intervenuto riconoscimento retroattivo, in favore del ‘RAGIONE_SOCIALE sannitico’, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, d ella natura di scuola paritaria – ad ogni effetto di legge e, dunque, anche con riferimento alla validità dei titoli di RAGIONE_SOCIALEo rilasciati dal detto istituto – in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE scolastico RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE n. 360 RAGIONE_SOCIALE’11/1/2016.
Il Collegio rileva che il ricorso in esame riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione, alla luce RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, vanno opportunamente esplorate.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 20