Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8762 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8639/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME [ elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO
INDIRIZZO C/O DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 294/2023
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUIaumne.ro ci..g5,0021erale 8762f2023 Data (: t l r icazione 28/n12023 depositata il 04/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/20 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato, per quel che anc interessa, così confermando la sentenza del Tribunale di Pescar del 02.02.2021, l’appello proposto dalla NOMEra COGNOME M.C.
finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome d figlio COGNOME NOME COGNOME I, in quanto diretto all’opposizione del riconoscimento del figlio, richiesto in primo grado, da parte padre’ COGNOME NOME NOME
A sostegno della decisione, la Corte di Appello dell’Aquila, ritenuto che l’aggiunta del cognome del padre, e dunque riconoscimento da parte dello stesso, non comporta né l’esclusion rectius pregiudizio, nei confronti del cognome della madre, né un’influenza negativa per la crescita del minore. Inoltre, la Cor Appello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevat dall’appellante – che: non sussistono condizioni ostati all’applicazione della legge italiana al caso in esame, la qual richiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della fi paterna; non è necessaria la nomina di un curatore per la tut degli interessi del minore, assumendo lo stesso la qualifica di p solo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l’affido esclusivo alla madre; non è necessaria l’audizione del minore da la tenera età dello stesso (8 anni); non sussiste idonea allegaz probatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento pos arrecare un pregiudizio per il minore; non è possibile far retroa il contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quel della domanda.
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Contro la sentenza della Corte di Appello dell’Aquiia, a a siq ra Numero raccolta generale 8762f2023
at p unlicazione 28/n12023
ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi di ricorso. M.C.
Resiste con controricorso il NOME COGNOME NOME COGNOME al fine di accertare l’inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso p Cassazione.
NOME NOME ha ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento del ricorso per Cassazione, insistendo per raccoglimento dello stesso.
Nei sei motivi di ricorso, la NOME.ra COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE ha lamentato:
5.1: nel primo, la violazione e la falsa applicazione di norma d legge in relazione agli artt. 250 ss c.c. nonché ai principi in mater di riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello non ha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padre naturale, di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapporti possa compromettere lo sviluppo del minore, a fortiori che lo stesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.
5.2: nel secondo, la violazione e la falsa applicazione di norma d legge in relazione agli artt. 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non ave Corte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interess del minore nel procedimento di riconoscimento della paternità. Ulteriormente, la ricorrente lamenta la mancata audizione del minore al fine di evidenziare le volontà dello stesso sul punto essendo capace di discernimento.
5.3: nel terzo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiz non avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali del padre, le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.
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5.4: nel quarto, la violazione e la falsa applicazionW maígracrytaiegrale87622023 IÒlata p uhlicazione 28,1312023 delle Preleggi, della L. n. 218/1995 e delle norme del diritt internazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato il potere giurisdizionale nei confronti del padre, essendo lo stesso privo di permesso di soggiorno, dimora, occupazione, autorizzazione e gratuito patrocinio, dunque non idoneo al fine dell’applicazione della legge italiana.
5.5: nel quinto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 comma 2, c.c. e dell’art. 261 c.c. avendo la Corte aggiunto erroneamente al cognome del minore il cognome del padre, nonché disposto la decorrenza del mantenimento solamente dalle statuizioni di primo grado, dunque dalla data della proposizione della domanda invece che dalla nascita.
5.6: nel sesto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modo irragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confro della madre, non essendo la stessa in modo assoluto parte soccombente, data altresì la mancata ricezione del mantenimento dovuto dal padre come stabilito in primo grado.
Deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per scarsa chiarezza, genericità e ripetitività dei motivi, risultan al contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.
Il primo ed COGNOME il COGNOME terzo COGNOME motivo di COGNOME ricorso, COGNOME esamina bili congiuntamente, sono infondati.
Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve
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Nume° di raccolta gefigrale 8762f2023 vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra oppos uata p iihohoiicazione 28,1312023 interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica l’interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo de minore.
Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilità genitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal “suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati” (cfr. Cass. 23074/2005). La titolarità dell’esercizio della responsabilità genitoriale, contrario, può essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore (nell’ipotesi in cu si adottino provvedimenti conformativi).
Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre, non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivo tale riconoscimento per il minore, il quale a contrario ha diritto di identificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumere così una precisa identità” (Cass. 5115/2003).
Recentemente sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendo che “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell’ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo
Nu mero sezionale 294,2023 armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e Numero di raccolta generale 8762,2023 sociale” (Cass. 18600/2021). COGNOME Data pubblicazione 28,1113f2023
Ulteriormente, non è condivisibile la richiesta di non attribuzione del cognome del padre giustificata da una sottovalutazione delle condotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche del controricorrente, attesa la riscontrata carenza di allegazione probatoria sulle condotte da parte del giudice del merito non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, e la del t condivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche, non potendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canoni discriminatori. Infine, l’età del minore non giustifica l’esclusione d secondo cognome per contrasto con la complessiva identità del minore stesso. Sul punto, la Corte si è espressa (Cass. 772/2020) in modo conforme ritenendo che “in tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della identità personale del minore ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.
Ne consegue che non vi è stata violazione di legge né omesso vaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado, non sussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto al riconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità, rectius il diritto al riconoscimento da parte del padre naturale.
8. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente infondato.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte ritenendo che “n& procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., come novellato dall’art. 1 della I. n. 219 del 2012, te al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina
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di un curatore speciale è necessaria solo ove giudice lo ritenga uata p umoirrazione 28,1312023 opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi” (CB 55. 275/2020). Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto atteso che non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazio alla madre esclusiva affidataria. Peraltro non essendo la nomina del curatore prevista ex lege in via generale ed astratta, la valutazion svolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di giudizio d legittimità (Cass. 12962 del 2016). Relativamente all’ascolto, i giudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l’audizione del minore (di anni 8) data la difficile comprensione delle conseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da parte del padre, fornendo un’adeguata motivazione (Cass. 24556/2013).
9. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente solleva con poche righe l’erroneo esercizio del potere giurisdizionale nei confronti di NOME per difetto di autorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendo rapporto di reciprocità avrebbe dovuto munirsi di nulla osta. La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli arti -. 1 e 4 della Convenzione dell’Afa del 1961, resa esecutiva con la L. 25.10.1980 n. 742, applicabile “ratione”, la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita in via generale allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via residuale quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti” (cfr. Cass. 22828/2019). Nel caso in esame il minore è nato in Italia, risiede i Italia ed è affidato alla madre COGNOME M.C. COGNOME di nazionalità italiana; di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizione essendo pacificamente applicabile la legge italiana, la quale ex art. 250 ss c.c. non richiede l’esibizione di alcun nulla osta.
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10. Il quinto motivo di ricorso è invece fondato e va accolto.
Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e g obblighi che ne conseguono dalla nascita. Ne consegue, come affermato costantemente da questa Corte, tra questi obblighi si colloca in posizione di preminenza l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei bambini. Anch’esso sorge dal momento della procreazione, atteso che dal momento della nascita i genitori hanno la responsabilità genitoriale verso i propri fig (15148/2022). Sul punto, questa Corte ha statuito (Cass. 16916/2022) che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso fato indennitaria, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”. Ne consegue che il genitore che ha assunto, medio tempore, l’onere di mantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quota, dal momento della nascita del bambino, sulla scorta delle regole relative ai rapporti fra i condebitori solidali (cfr. Cass. 16916/202 in senso analogo Cass. 2970/2017).
In conclusione, il motivo deve essere accolto sul punto della decorrenza dell’obbligo di mantenimento del minore dalla nascita e del diritto di regresso della quota del genitore che h successivamente provveduto al riconoscimento nella misura che quantificherà il giudice del merito.
11. Il sesto motivo è assorbito da ll’accoglimento del quinto.
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Numpro rjj raccolTienerale NUMERO_DOCUMENTO. Per tutto quanto sin ora esposto, si rigettano i primq J , ua tro t3 p uhob icazione 28,1312023 motivi di ricorso, si accoglie il quinto, e si assorbe il sesto, seg cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione, affinché si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronun altresì sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.
PQM
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto assorbe il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione perché provveda anche alle spese processuali del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione del presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.
Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2023
La Presidente estensore