Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19395/2020 R.G.
promosso da
AVV_NOTAIO , in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il proprio studio;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , già RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6767/2019, pubblicata in data 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 29/12/2009, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, a
seguito di ricorso di NOME COGNOME, presentato per ottenere il pagamento del compenso asseritamente dovuto a saldo per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE, assunto in forza del decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. 2340 del 07/12/2006, che prevedeva una durata di 90 giorni, poi prorogato con tre successivi decreti ministeriali ogni volta di ulteriori 90 giorni (prot. n. 380 del 13/03/2007, prot. n. 1129 del 25/06/2007, prot. n. 1512 del 03/09/2007), con conseguente espletamento dell’ incarico in maniera continuativa dal 07/12/2006 al 19/12/2007.
Poiché, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto solo € 53.555,91, il ricorrente in INDIRIZZO aveva chiesto il pagamento di ulteriori € 153.192,09, affermando che il compenso era stato fissato solo nel primo decreto ministeriale nella misura di € 51.687,00 (decreto prot. n. 2340 del 07/12/2006) e che per ciascuno dei successivi periodi, in assenza di diversa previsione, il compenso doveva ritenersi dovuto nella stessa misura.
Nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, l’RAGIONE_SOCIALE, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito (per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo), deduceva che la somma di € 51.687,00, indicata nel decreto prot. n. 2340 del 07/12/2006, era stata commisurata all’indennità di carica prevista per il Presidente dell’ente, che era determinata annualmente, come pure si evinceva dall’importo corrisposto, per l’anno 2004, al precedente Commissario Straordinario.
NOME COGNOME si costituiva nel giudizio di opposizione, deducendo che la difesa dell’opponente era in contrasto con il titolo, ove il compenso era stato stabilito per l’incarico conferito, che inizialmente era di soli 90 giorni, spiegando che comunque l’incarico del Commissario Straordinario non era assimilabile a quello del Presidente dell’ente. In via gradata
chiedeva il pagamento dello stesso compenso erogato al precedente Commissario Straordinario.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva nel merito l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Riteneva, in particolare, che il compenso era stato determinato solo nel decreto ministeriale prot. n. 2340 del 07/12/2006 per il primo periodo di attività e che, in assenza di espressa indicazione nei decreti di proroga, nei quali nulla era previsto sul compenso, non poteva ritenersi che la relativa previsione valesse anche per i periodi successivi. Rigettava, inoltre, la domanda subordinata dell’opposto, ritenendo l’importo dovuto espressamente indicato nel decreto ministeriale in € 51.687,00, senza che potesse essere commisurato a quello del precedente Commissario.
Avverso tale statuizione, NOME COGNOME proponeva appello, affidato a tre motivi di impugnazione, ove era censurata: l’errata interpretazione dei decreti ministeriali così come operata dal primo giudice; la mancata attribuzione del valore di confessione stragiudiziale o di riconoscimento di debito alla dichiarazione prodotta dall’appellante, redatta su carta intestata RAGIONE_SOCIALE; il mancato accoglimento della domanda subordinata, con la quale era stato chiesto che venisse liquidato un importo almeno corrispondente a quello liquidato in favore del precedente Commissario Straordinario.
L’appello veniva respinto, sia pure per motivi in parte diversi da quelli illustrati dal giudice di primo grado.
In particolare, nell’interpretare i decreti ministeriali, la Corte d’appello ha valorizzato il fatto che, nel primo decreto, il compenso previsto per il Commissario Straordinario era stato commisurato all’emolumento spettante al Presidente dell’ente e che, nei successivi decreti, non vi era alcun riferimento al compenso
dovuto. La stessa Corte ha dato rilievo anche all’intervenuta liquidazione, con l’acquiescenza del ricorrente, del menzionato compenso in ratei mensili di € 4.307,27 (che, sommati, raggiungevano l’importo annuo di € 51.687,00).
Per la Corte di merito, tali elementi dimostravano che il senso complessivo dei decreti, in coordinata lettura e in applicazione del criterio interpretativo della buona fede, era quello che vedeva l’attribuzione dell’importo di € 51.687,00 su base annua, così come era stabilito per il Presidente dell’ente.
Operata tale interpretazione, la Corte d’appello aggiungeva che il documento invocato dall’appellante a sostegno della propria pretesa di riconoscimento della maggior somma di € 206.748,00 a titolo di compenso, annotato su carta intestata RAGIONE_SOCIALE e indirizzato a NOME COGNOME, a firma di NOME COGNOME ‘giusta delega Decreto Commissariale 1/08″, privo di data e non protocollato come documento “in uscita”, era privo del dedotto valore confessorio.
La Corte d’appello ha, infine, confermato il rigetto della domanda subordinata dell’appellante, ritenendo indiscutibile che l’emolumento in questione fosse stato rapportato unicamente all’entità del compenso spettante al Presidente dell’Istituzione, come previsto nel decreto ministeriale di nomina, che valeva come titolo costitutivo del credito vantato, non assumendo alcun rilievo quanto liquidato (in virtù di un altro titolo) al precedente Commissario Straordinario.
Avverso tale statuizione, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di impugnazione.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato una decisione con motivazione omessa e/o apparente sulle ragioni per le quali non ha attribuito valore confessorio e/o di riconoscimento di debito al documento, proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), e mai contestato né impugnato, ove, ricordato il decreto di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME e i successivi decreti di proroga, si leggeva testualmente: «Considerando che, per ciascuno dei periodi di proroga spetta il compenso indicato nel decreto di nomina, all’AVV_NOTAIO è dovuta per l’incarico svolto la complessiva somma di € 206.748,00» .
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare, ma non a motivare, che detto documento era privo di valore confessorio, omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, e comunque omettendo di procedere ad una loro approfondita disamina logica o giuridica.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. artt. 115, 132, 228 ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato ogni valore (confessorio o, comunque, di riconoscimento di debito) al documento menzionato nel precedente motivo di ricorso, mai contestato né impugnato, in cui, per conto della RAGIONE_SOCIALE, si affermava che la somma dovuta al ricorrente per l’incarico svolto ammontava ad € 206.748,00.
Con in terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 ss., 1324 e 1988 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’impugnata pronuncia, nell’interpretazione dei
quattro decreti (uno di nomina e tre di proroga), del tutto omesso di dare applicazione al criterio di interpretazione letterale e sistematica previsto nell’art. 1362 c.c., che avrebbe portato alla diversa interpretazione proposta dal ricorrente, il quale ha lamentato anche la mancata considerazione del criterio di interpretazione a carattere extra-testuale, riferito al documento, mai contestato né impugnato nel corso del giudizio, con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva attestato, dopo aver richiamato proprio i decreti che avevano portato alla nomina e alla proroga di NOME COGNOME, che «all’AVV_NOTAIO è dovuta per l’incarico svolto la complessiva somma di € 206.748,00» .
Sempre ad opinione del ricorrente, la Corte d’appello è incorsa anche nel vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c., quando ha ritenuto rilevante la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto a erogare il complessivo compenso di € 51.687,00 annui in ratei mensili con l’acquiescenza del Commissario.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dei limiti delineati nei motivi specifici d’appello, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente nullità della sentenza, per essere la Corte d’appello andata oltre i limiti definiti dall’impugnazione, rimettendo in discussione la non contestata, né impugnata, affermazione del Tribunale circa la riferibilità del compenso di € 51.687,00 solo al primo decreto che, dunque, aveva stabilito per i soli 90 giorni di durata dell’incarico un compenso di € 51.687,00.
Con il quinto motivo di ricorso, formulato in via gradata, è dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1988, 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost. e degli artt. 116, 132, 228 ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la domanda formulata in via gradata dal ricorrente, omettendo di considerare che l’I SPRA, in ogni sua difesa, aveva sostenuto che il compenso spettante a NOME COGNOME poteva essere commisurato a quello erogato al precedente Commissario Straordinario dello stesso Ente, pari a € 57.430,00 annui (dunque maggiore di quello erogato al ricorrente), mentre invece a tali dichiarazioni, mai smentite, doveva essere riconosciuto valore confessorio o di riconoscimento di debito.
Nella memoria difensiva, depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c., il ricorrente ha illustrato la ritenuta formazione del giudicato interno sull’interpretazione operata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto corretto quanto ipotizzato dal ricorrente, in ordine al fatto che il compenso di € 51.687,00, indicato nel decreto di nomina prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 07/12/2007, dovesse essere riferito solo all’incarico ivi conferito per 90 giorni, con la conseguenza che la Corte d’appello non poteva riesaminare la statuizione, sul punto non impugnata, affermando, come invece aveva fatto, che il decreto di nomina aveva considerato il compenso di € 51.687,00 come importo dovuto per un anno di attività.
Tale deduzione costituisce uno sviluppo della censura contenuta nel quarto motivo di ricorso, che, pertanto, per ragioni di ordine logico, in considerazione della rilevanza assorbente della stessa, va esaminata per prima.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
3.1. Com’è noto, l’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice del gravame che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere
dall’appellante, tuttavia appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018).
Questa Corte ha, in particolare, rilevato che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno, se non censurate in appello, occorre tenere conto della nozione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che rappresenta chiaramente la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico e, con essa, la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto, sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019).
In sintesi, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022). In tale caso, il giudice del gravame ben può confermare la decisione impugnata sulla base
di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di avere impugnato la statuizione di primo grado, nella parte relativa all’interpretazione offerta dei decreti ministeriali nella specie adottati, proponendo una lettura sistematica del decreto di nomina, in rapporto ai successivi decreti di proroga, diversa rispetto a quella operata dal Tribunale.
Il capo della decisione rimesso alla cognizione del giudice di appello è stato, dunque, quello relativo all’interpretazione di tali atti, censurata dal ricorrente, che ha prospettato un esito interpretativo diverso da quello effettuato dal primo giudice.
La Corte d’appello ha riponderato la questione e non ha accolto il gravame, sia pure con argomenti diversi rispetto a quelli usati dal giudice di primo grado.
Nessun giudicato interno si è, pertanto, verificato sulla questione dell’interpretazione del decreto di nomina, posto che la censura ha avuto ad oggetto proprio il capo della decisione che ha operato l’interpretazione di tale decreto in rapporto a quelli di proroga successivamente adottati.
Né la Corte di appello ha deciso in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo effettuato una nuova interpretazione degli atti amministrativi sopra indicati, proprio in ragione della censura formulata, sia pure pervenendo a conclusioni non corrispondenti a quelle proposte dalla parte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012) non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).
Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).
Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento
e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).
Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).
4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha espresso le ragioni poste a fondamento del denegato rilievo attribuito al documento prodotto dal ricorrente nei seguenti termini: «Il documento invocato dall’appellante a sostegno della propria pretesa di riconoscimento della somma di euro 206.748,00 a titolo di compenso, annotato su carta intestata RAGIONE_SOCIALE e indirizzato all’AVV_NOTAIO, che appare a firma del AVV_NOTAIO” giusta delega Decreto Commissariale 1/08″, privo di data certa, ed anche di data, non protocollato come documento “in uscita”, è privo del valore confessorio che si vorrebbe da parte del suo destinatario.»
La Corte di appello ha, in sintesi, rilevato l’assenza di elementi che ha ritenuto necessari per attribuire valore all’atto. Le ragioni della decisione sono state, dunque, espresse chiaramente.
Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
5.1. In primo luogo, è inammissibile la censura nella parte in cui è invocata la violazione dell’art. 115 c.p.c., in ragione della dedotta mancata contestazione del documento sopra menzionato, poiché la norma si riferisce alla mancata contestazione di fatti e non del valore probatorio dei mezzi di prova offerti nel processo ( «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» ).
Come spiegato da questa Corte, il principio di non contestazione è inerente solo ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, e cioè ai fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni delle parti, la cui qualificazione rientra sempre nel potere-dovere del giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024), e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020).
L’onere di contestazione attiene, infatti, alle sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche ai documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre, ove occorra, querela di falso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018), sempre che il documento provenga dalla stessa parte a cui è attribuito o da un soggetto che la rappresenti per legge o per atto negoziale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004).
5.2. La censura è infondata nella parte in cui è denunciato il mancato riconoscimento del valore confessorio del menzionato documento.
Occorre ricordare che si tratta di una dichiarazione senza data, resa su carta intestata RAGIONE_SOCIALE, indirizzata a NOME COGNOME, e firmata da NOME COGNOME ‘Giusta Delega Decreto Commissariale 1/08′, ove si legge quanto segue: «Si attesta che l’AVV_NOTAIO è stato nominato Commissario Straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE con Decreto del Ministro DEC/DPN 2340 del 07.12.2006 per il periodo di giorni 90 decorrente dalla data di adozione dello stesso decreto. Per tale incarico è stato fissato un compenso pari a euro 51.687,00 corrispondente all’indennità di carica percepita dal Presidente dell’Ente. Con successivo Decreto Ministeriale DEC/DPN n. 380 del 13.03.07, la nomina dell’AVV_NOTAIO è stata prorogata di ulteriori giorni 90. Analoghe proroghe sono state disposte con decreti n. 1129 del 2506-07 e n. 1512 del 03-09-2007. Considerando che per ciascuno dei periodi di proroga spetta il compenso indicato nel decreto di nomina, all’AVV_NOTAIO è dovuta per l’incarico svolto la complessiva somma di euro 206.748,00.»
Il valore confessorio è dal ricorrente invocato in riferimento all’ ultima parte del documento ( «Considerando che per ciascuno dei periodi di proroga spetta il compenso indicato nel decreto di nomina, all’AVV_NOTAIO è dovuta per l’incarico svolto la complessiva somma di euro 206.748,00» ).
Prima ancora di esaminare la provenienza della dichiarazione (v. infra ), risulta evidente, tuttavia, che per il suo contenuto, essa non è riconducibile alla figura giuridica della confessione (che forma piena prova ai sensi dell’art. 2733 c.c.), potendo semmai essere verificato il suo valore come ricognizione di debito.
Questa Corte ha, infatti, precisato che la dichiarazione di essere debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art 1988 c.c., e non una confessione, la quale ha per oggetto fatti, e non rapporti giuridici, né opinioni o valutazioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 363 del 30/01/1975).
5.3. Con riferimento, poi, alla dedotta violazione delle norme sulla ricognizione di debito, comportanti l’inversione dell’onere della prova, la censura deve ritenersi infondata.
Si deve, infatti, tenere presente che si tratta della prospettazione di un riconoscimento di debito proveniente da un’Amministrazione pubblica (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 10008 del 16/05/2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6310 del 08/03/2021; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5583 del 01/03/2024).
Ne consegue che tale atto, oltre a dover provenire da un soggetto in grado di impegnare l’ente nei rapporti con i terzi, deve anche assumere la forma scritta ad substantiam , tant’è che, con riferimento a quest’ultimo requisito, la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione né mediante la testimonianza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25435 del 06/12/2007).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il dott. COGNOME, firmatario dell’atto, era stato direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE e, poi, a seguito dell’assorbimento dell’RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE, aveva proseguito a svolgere le stesse funzioni, in forza di un’apposita delega ricevuta da parte dell’organo di amministrazione del nuovo ente, tant’è che nel sottoscrivere la dichiarazione, aveva firmato in tale qualità (p. 15 del ricorso).
Tuttavia, la parte ha richiamato una delega conferita al firmatario dell’atto in questione, che non solo non ha affermato di avere prodotto nelle precedenti fasi di merito, ma non ha neppure
descritto quanto ai suoi dati identificativi e al suo contenuto (p. 15 del ricorso).
Va, inoltre, considerato che, allorquando l’atto di riconoscimento di un debito provenga da una Amministrazione pubblica, l’atto scritto di ricognizione di debito deve essere trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 5, l. n. 289 del 2002.
Come precisato da questa Corte, la menzionata trasmissione integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l’efficacia, di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell’invio alla competente Procura regionale della Corte dei conti che al tempestivo adempimento dell’onere stesso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
È, pertanto, del tutto corretta la conclusione interpretativa cui è pervenuta la Corte d’appello, laddove ha rilevato che la dichiarazione in parola non poteva rivestire la natura di un riconoscimento di debito, non risultando adeguatamente rappresentati i poteri rappresentativi del firmatario, essendo priva di data e di protocollo in uscita, elementi indispensabili ai fini del riscontro del rispetto della dovuta forma scritta, laddove mancava anche la prova della trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Anche il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Non è controverso che i titoli costitutivi del credito vantato nel presente giudizio siano riconducibili al decreto ministeriale di nomina del ricorrente e dai successivi decreti ministeriali di proroga, i quali, ovviamente, costituiscono degli atti amministrativi.
6.2. Com’è noto, l’interpretazione di un atto amministrativo, come quella di un qualsiasi atto giuridico, è riservata al giudice del
merito, ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, trattandosi di atto unilaterale, quella collegata all’elemento letterale (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7584 del 05/06/2001; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 12370 del 22/08/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004; Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 07/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 696 del 16/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 13667 del 30/05/2018).
Inoltre, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione dei un criterio di interpretazione riconducibile al disposto degli artt. 1362 c.c., per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quali siano gli elementi dell’atto che avrebbero precluso l’interpretazione seguita dal giudice di merito e, al contrario, imposto una interpretazione nel senso suggerito dalla parte, poiché, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione dell’atto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021).
6.3. Nel caso di specie, il ricorrente, nella parte in cui ha invocato la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ha semplicemente contrapposto la propria interpretazione a quella operata dalla Corte d’appello, formulando una inammissibile censura che attiene al
merito della decisione, senza neppure operare una critica specifica alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ove era stato evidenziato che l’importo stabilito per il compenso nel decreto di nomina dovesse ritenersi determinato su base annua, come era su base annua quello del Presidente dell’ente cui veniva parificato, nella ritenuta coerenza con l’assenza di disciplina sul punto nei successivi atti di proroga e con il pagamento mensile eseguito in misura proporzionale all’importo complessivo di € 51.687,00 annui.
6.4. È inammissibile anche la censura nella parte in cui è dedotta la mancata valutazione del documento sopra decritto, redatto su carta intestata RAGIONE_SOCIALE, ritenuto dal ricorrente dal valore confessorio o comunque costituente ricognizione di debito, poiché la critica attiene alla mancata valutazione nei termini voluti dalla parte del documento, con una richiesta di rinnovazione di un giudizio riguardante la valutazione delle prove che costituisce un giudizio in fatto, inammissibilmente richiesto al giudice di legittimità. Del resto, come dianzi detto, a tale documento non può attribuirsi valenza confessoria, né di riconoscimento di debito, ex art. 1988 c.c.
6.5. È inammissibile, infine, la censura nella parte in cui è contestata la riferita acquiescenza del ricorrente alla percezione con cadenza mensile del compenso in misura proporzionale all’importo di € 51.687,00, determinato su base annua.
Com’è noto, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una ritenuta erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha rappresentato che l’acquiescenza è un istituto di carattere eccezionale, che deve essere rigorosamente provato nelle sue componenti e che non può essere rilevata d’ufficio, richiamando precedenti giurisprudenziali riferiti all’acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c.
La critica, tuttavia, non ha colto la ratio della decisione, volta a dare rilievo al comportamento tenuto dall’Amministrazione che ha adottato il decreto di nomina (la quale ha liquidato il compenso mensilmente tenendo come riferimento l’importo di € 51.687,00 su base annua) ed anche la condotta del soggetto nominato, che risultava avere incassato le somme mensilmente erogate senza contestare alcunché), senza fare alcun riferimento all’acquiescenza, come intesa dal ricorrente, che attiene al regime delle impugnazioni di decisioni giurisdizionali e, in particolare, agli atti di disposizione del relativo diritto (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 14/02/2013 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12615 del 19/05/2017).
7. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
La censura è, infatti, estremamente generica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui ha dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto come dovuto il maggior compenso complessivo di € 57.430,00 annui, come liquidato al precedente Commissario Straordinario, senza indicare quando e dove tale riconoscimento fosse stato effettuato e i precisi termini dello stesso.
Inoltre, non critica la ratio della decisione impugnata, con cui, rigettando il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale ha dato rilievo al titolo costitutivo del credito vantato, come ivi
interpretato, piuttosto che alla comparazione con quanto previsto in favore del precedente Commissario Straordinario.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione