Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31223/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME
NOMECODICE_FISCALE), NOME (DRSMNL70L12H501W), NOME (MRTLLE64B22D390K)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 6349/2019 depositata il 17/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Causa n. 16 rg.31223/20
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.12.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato le sentenze 21.9.11 e 13.11.12 con le quali, rispettivamente, il tribunale aveva accolto opposizione a cartella per euro 1.998.735 per omessi contributi (limitatamente ai contributi fino a maggio 2001), dichiarato cessata da materia del contendere quanto alla fruizione degli sgravi e rigettato l’opposizione nel resto; dall’altro lato, aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per accertamento negativo dell’illecito amministrativo in ragione del giudicato ex sentenza di primo inter partes n. 22565 del 2011.
In particolare, per il primo profilo la corte territoriale ha ritenuto che la presentazione dei modelli 770 non fosse atto interruttivo della prescrizione; per il secondo profilo, pur escludendo il giudicato dalla sentenza su richiamata, ha confermato la statuizione di rigetto dell’opposizione nel merito, ritenendo che oggetto del giudizio non è l’atto amministrativo e verbale ispettivo ma il rapporto contributivo debitorio.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la contribuente, che propone ricorso incidentale tardivo per cinque motivi, cui resiste l’Inps con controricorso; è rimasta invece intimata ADER.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo e unico motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 2943, 2944 c.c., 3 comma 9 e 10 legge 335/95, 4 e10 decreto legislativo 241/97, e del d.p.r. 322/88, per avere la corte territoriale escluso l’interruzione della prescrizione operata dal modello 770.
Il motivo è infondato.
Invero, la ricognizione di debito va fatta verso il creditore con piena consapevolezza del debitore, e non verso altro destinatario. Come precisato già da questa Corte, il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (Cass. 16 giugno 2000, n. 8248). Nel medesimo senso anche Sez. L, Sentenza n. 15893 del 15/06/2018, Rv. 649389 -01, e Sez. 2 – , Sentenza n. 11803 del 18/06/2020 (Rv. 658444 – 01), secondo le quali il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell’esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l’affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell’effetto interruttivo della prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale di assemblea di
un’associazione con cui si riconosceva l’omesso pagamento di contributi previdenziali).
Ne deriva il rigetto del ricorso principale.
Con il ricorso incidentale -notificato l’11.1.21 (mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 3.12.20)- si deduce col primo motivo violazione degli articoli 24 decreto legislativo 216 del 99, 653 e 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale annullato la cartella ma solo ridotto il debito accertato.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 24 Cost. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la cartella aveva anche sanzioni ed interessi calcolati indebitamente sull’intero importo del debito comprensivo della parte accertata come non dovuta dalla medesima corte.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per avere trascurato che il credito risultante dagli atti era inferiore.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 416 e 115 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato gli effetti della tardiva costituzione dell’Inps nel giudizio.
Il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 2944 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’istanza di rateizzazione equivalesse a riconoscimento del debito.
I primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la lro connessione. Essi sono inammissibili, in ragione della loro formulazione, atteso che la parte non pone la questione in modo specifico richiamando, come avrebbe dovuto fare, analitici conteggi necessari per la determinazione delle somme in questione e per la verifica della loro spettanza, né trascrive gli atti necessari allo scopo.
Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati insieme in ragione del loro collegamento. Premesso che l’istanza di rateizzazione, tanto più se fatta come nel caso senza riserva alcuna, equivale a riconoscimento del debito (da ultimo, Cass. Sez.
1 – , Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024, Rv. 670971 – 01), secondo la quale la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito) e che quindi è infondato il quinto motivo, va evidenziato che, in presenza di siffatto riconoscimento -tanto più valutato alla luce della documentazione in atti prodotta dallo stesso ricorrente da cui risulta o può ricavarsi il debito contributivo per cui è causa, nonché per altro verso dalla prove prodotte ritualmente dall’Istituto nell’altro giudizio connesso al presente riunito – la dedotta mancata valutazione degli effetti della tardiva costituzione dell’INPS in giudizio è priva di rilevanza, con conseguente inammissibilità del quarto motivo per difetto di decisività.
Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca.
p.q.m.
rigetta i ricorsi, spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre