Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11524/2019 R.G. proposto
da
COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Personale A.T.A. e I.T.P. -Inquadramento RAGIONE_SOCIALE -Riconoscimento anzianità pregressa e differenze retributive
R.G.N. 11524/2019
Ud. 20/03/2024 CC
nonché:
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, tutti con domicilio digitale presso PEC EMAIL rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello Catanzaro n. 1532/2018 depositata il 20/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1532/2018, depositata in data 20 novembre 2018, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1818/2015.
Quest’ultimo era stato adito dagli odierni ricorrenti, i quali avevano premesso di essere stati in servizio presso la Provincia di
Cosenza e vari comuni RAGIONE_SOCIALEa stessa provincia con qualifica di assistenti tecnico amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico pratici (ITP) e di essere successivamente transitati nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, Legge n. 124/1999.
Deducendo che con tale inquadramento non era stata loro riconosciuta l’intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali e che, sotto il profilo retributivo, avevano subito un trattamento deteriore per effetto del mancato computo RAGIONE_SOCIALEe competenze accessorie di cui godevano presso i precedenti datori di lavoro, avevano chiesto il riconoscimento, ai fini economici, giuridici, contributivi e pensionistici, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza; la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione resistente a provvedere alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera nonché a corrispondere le differenze retributive, pensionistiche, contributive e di ogni ulteriore voce di retribuzione accessoria; la condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni.
Respinta la domanda da parte del giudice di prime cure e proposto appello da parte dei lavoratori, la Corte territoriale ha disatteso il gravame.
In primo luogo, la Corte ha disatteso le domande fondate sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata presso gli enti locali, affermando che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia doveva essere limitato al tema RAGIONE_SOCIALE‘eventuale peggioramento retributivo sostanziale conseguito al passaggio dei ricorrenti alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, dovendo essere garantito ai lavoratori -secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05 -solo il c.d. ‘ maturato economico ‘ , da intendersi come divieto di un sostanziale peggioramento, non anche l’anzianità di servizio maturata presso il cedente.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure in ordine all’assenza di adeguata specificità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso quanto al peggioramento del trattamento retributivo, non essendo stati specificati per ciascun ricorrente né l’ente locale di provenienza, né la qualifica iniziale di ATA o di ITP, né il concreto peggioramento retributivo subito.
La Corte, anzi, ha evidenziato una progressiva modificazione RAGIONE_SOCIALEe difese ed allegazioni dei ricorrenti, dichiarando la tardività RAGIONE_SOCIALEe allegazioni svolte solo in sede di gravame, peraltro ritenute comunque ancora insufficienti.
Da ultimo la Corte territoriale -pur osservando che il tema non era stato riproposto in appello -ha escluso che nella specie fosse ravvisabile una violazione del giusto processo derivante dall’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, Legge n. 124/1 999, come interpretato in via autentica dall’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro ricorrono ora i lavoratori in epigrafe.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘difetto di motivazione ed omesso
esame circa alcuni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti’ .
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello viene impugnata deducendo che la stessa avrebbe omesso di esaminare ‘il quadro complessivo RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali scaturito dalla documentazione fornita dai ricorrenti’ e trascurato di esaminare fatti, quali: a) la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam da parte del controricorrente, ‘valevole come sorta di confessione giudiziale ex art. 2733 c.c.’ ; b) la non congruità di tale assegno ad personam alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza eurounitaria; c) ‘il dato oggettivo incon trastabile secondo cui il peggioramento retributivo sostanziale è stato determinato proprio dall’Accordo ARAN -OO.SS. del 20.07.2000 (…), che ‘temporizzava’ una parte sola RAGIONE_SOCIALEa retribuzione e non la retribuzione complessiva e che ha escluso dalla retribuzione da temporizzare elementi contrattuali rilevanti, quale l’indennità di produttività ed altre voci accessorie’ .
Si censura ulteriormente il difetto di motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie ed all’istanza ex art. 210 c.p.c. nonché ‘un erroneo giudizio sull’esito RAGIONE_SOCIALEa prova non ammettendo la chiesta C.T.U.’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole del giusto processo di cui agli artt. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, 47, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e 111, comma 1, Cost., per la mancata disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 218, RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria n. 266 del 2005 e per l’omessa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 77 -187 CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, degli artt. 2112 c.c. e 34 del D. Lgs. n. 29/19 93 (attuale art. 31 del d.lgs. n. 165/2001), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘ .
Argomentano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe violato le regole RAGIONE_SOCIALE‘equo processo, le quali avrebbero imposto, in primo luogo, di disapplicare l’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05, in quanto contrastante con la normativa eurounitaria e nazionale.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, 11, 117, comma 1, Cost. e 4, par. 3, del TUE’ .
Viene dedotto che la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi eurounitari di cui alla Direttiva 77/187/CEE ‘omettendo, irrimediabilmente, di ‘difenderli’ e di applicarli al cospetto dei comportamenti illegittimi RAGIONE_SOCIALEo Stato, fondati sulla deleteria attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 218, RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria n. 266 del 2005′ e quindi omettendo, ancora una volta, di disapplicare l’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (attuale art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001) e 2112 c.c.’ .
La decisione impugnata viene censurata in quanto la stessa, oltre a non applicare le indicazioni eurounitarie, avrebbe comunque omesso di applicare la disciplina nazionale, la quale considera anch’essa il passaggio del personale degli Enti Locali al RAGIONE_SOCIALE come trasferimento di impresa con conseguente conservazione di tutti i diritti dei lavoratori dopo la cessione.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla Direttiva 98/50/CE, nella Direttiva 2001/32/CE (sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 6 settembre 2011, procedimento C-108/10, ‘Scattolon’)’ .
Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe violato i contenuti precettivi RAGIONE_SOCIALEa disciplina eurounitaria, i quali assimilano il passaggio dei lavoratori, dagli Enti locali al RAGIONE_SOCIALE, ad un trasferimento d’azienda, con conseguente conservazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata e preclusione all’applicazione ai lavoratori trasferiti di un trattamento retributivo sostanziale peggiore dì quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, commi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 124/1999, ‘per il mancato riconoscimento del diritto del personale ATA ed ITP, trasferito dagli Enti locali allo Stato, al computo, ai fini giuridici RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata, sino al 31 dicembre 1999, alle dipendenze degli enti di provenienza, nonché per il peggioramento sostanziale RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dopo il transito’ .
In particolare, i ricorrenti deducono che la decisione impugnata ‘si è astenuta dal censurare, lasciandola immotivatamente impunita, la condotta del RAGIONE_SOCIALE, che ha violato tale normativa per l’applicazione del criticabile criterio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta ‘temporizzazione’, introdotto con l’art. 3, comma 1, del decreto interminis teriale 5 aprile 2001 (che ha recepito l’Accordo ARAN -OO.SS. del 20.07.2000) e, successivamente, trasfuso nell’art. 1, comma 218, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 266 del 2005′ .
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso del AVV_NOTAIO, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.
Infatti, pur essedo stato notificato il ricorso in data 8 aprile 2019, il controricorso risulta essere stato notificato in data 21 maggio 2019.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, in primo luogo, viene a sovrapporre profili del tutto eterogenei, gran parte dei quali esula dal perimetro RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di cui all’art. 360, n. 5) .
Viene, invero, dedotto un vizio di insufficiente motivazione che non è più configurabile nel sistema RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni di legittimità se non nell’ipotesi assolutamente non ravvisabile nella specie –RAGIONE_SOCIALEa violazione del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022); viene rappresentato come omesso esame di fatti quella che, al più, sarebbe omessa valutazione di questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017); viene censurata come omesso esame quella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove che, invece, pertiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004; Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999), ove motivata nel rispetto del già richiamato ‘minimo costituzionale’.
In sintesi, opera il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia, ma che miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il motivo, in secondo, luogo, non si confronta con quella che è l’effettiva ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione di impugnata, la quale ha disatteso la
domanda degli odierni ricorrenti ritenendo in primo luogo -e ciò in concordia con la decisione di prime cure -che la domanda fosse afflitta da irrimediabili carenze sul piano (non semplicemente RAGIONE_SOCIALEe prove bensì) RAGIONE_SOCIALEe stesse allegazioni fondamentali di base.
Ratio , quest’ultima, che il ricorso manca di investire adeguatamente con uno specifico motivo di doglianza e che, come tale, risulta idonea a sorreggere la decisione impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
I rimanenti cinque motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi inammissibili.
Inammissibile, ex art. 360bis, n. 1), c.p.c. è la censura rivolta alla decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha affermato, come premessa generale, che la previsione di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, Legge n. 124/1999 enunciata dall’art. 1, comma 218, Legge n. 266/2005 imponeva di garantire ai lavoratori interessati dal trasferimento unicamente un trattamento economico non deteriore rispetto a quello pregresso.
La decisione impugnata, infatti, si è conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez. L Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 7698 del 28/03/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10034 del 19/06/2012), senza che il ricorso offra concreti elementi per operare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento medesimo , dovendosi rammentare il principio desumibile da Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, causa C108/10, la quale ha escluso che il cessionario possa non tener conto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pregressa dei lavoratori ceduti ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto,
atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo.
Inammissibili sono le residue censure -e cioè quelle che concernono il profilo del trattamento economico – dal momento che le stesse, da un lato, ancora una volta non investono la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata concernente l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEe allegazioni iniziali e, dall’altro lato, deducono in modo generico errores in procedendo omettendo il pieno rispetto del canone di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, alla luce RAGIONE_SOCIALEa tardività del controricorso.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 20 marzo