Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 679-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 375/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 828/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
NOME COGNOME assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Asti, per quel che in questa
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 679/2020
Ud. 04/06/2025 CC
sede rileva, lamentando il mancato pagamento della retribuzione nei mesi estivi di luglio e agosto nonché il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici della anzianità di servizio maturata sulla base di rapporti a tempo determinato. Il MIUR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Asti respingeva la domanda di progressione stipendiale (pur ritenendo applicabile la clausola 4 dell’Accordo quadro) perché gli anni fatti valere non consentivano la maturazione del primo scatto stipendiale e, quanto alla domanda di riconoscimento dell’anzianità a fini giuridici, rilevava la carenza di interesse perché al momento del deposito del ricorso la ricorrente non era stata ancora immessa in ruolo.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza e reiterava entrambe le domande: quella di pagamento della retribuzione nei mesi estivi e quella di riconoscimento dell’anzianità a fini giuridici. Il MIUR si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 375/2019 depositata l’11/06/2019 respingeva l’appello rilevando quanto alla prima domanda che la conversione del rapporto non era stata richiesta dalla originaria ricorrente che si era limitata a invocare l’applicazione della clausola 4; che le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul principio di non discriminazione non comportavano l’affermazione del diritto a percepire le retribuzioni nei mesi di luglio e agosto e che correttamente il tribunale aveva ritenuto tardiva la produzione di documenti effettuata solo in corso di causa, documenti dai quali, comunque, non si desumeva che le supplenze fossero state conferite su posti dell’organi co di diritto perché al contrario si trattava di contratti stipulati per brevi periodi poi prorogati e per spezzoni di orario. La Corte di Appello escludeva che la
COGNOME avesse interesse ad ottenere il riconoscimento a fini giuridici dei servizi non di ruolo perché il riconoscimento medesimo presupponeva uno specifico procedimento che deve essere attivato dopo l’immissione in ruolo.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. Il MIUR ha ricevuto rituale notifica dell’atto introduttivo ed è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., motivazione apparente. Si lamenta che i giudici del merito non avrebbero compreso la domanda che non era volta ad ottenere la trasformazione o conversione del contratto a tempo indeterminato ma unicamente ad ottenere il pagamento della retribuzione nei mesi estivi e la equiparazione degli effetti giuridici ed economici del servizio non di ruolo a quello di ruolo.
1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che nelle pagine 5 e 6 della motivazione si diffonde per rispondere al motivo di appello che, aveva addebitato al Tribunale di non avere colto che «con il ricorso introduttivo era stata richiesta la conversione dei contratti a tempo indeterminato». La Corte di Appello svolge puntuali affermazioni circa il tenore della domanda svolta innanzi al Tribunale. La parte ricorrente si limita a riproporre le conclu sioni dell’atto d’appello ma non si confronta, nel concreto, con la decisione della Corte di Appello che indicava i termini esatti della domanda proposta in primo grado e spiegava perché fosse insussistente la domanda di conversione del contratto di
lavoro. La motivazione della Corte di Appello è, dunque, aderente al motivo di ricorso in secondo grado, che riproponeva la domanda spiegata in via originaria. La motivazione è, così, sussistente logica e completa e non incorre in contraddizioni né nella nullità denunciata.
1.2. D’alt ra parte la decisione impugnata osserva come la ricorrente non avesse dedotto né dimostrato di aver svolto la sua prestazione nei mesi estivi ovvero di aver messo a disposizione le sue energie lavorative e come fosse mancata la continuità della prestazione lavorativa presupposto della domanda di conversione del contratto così come della autonoma rivendicazione economica fondata sul principio di non discriminazione. Anche sotto questo profilo la ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia, da valutarsi unitariamente alla pronuncia del Tribunale, e svolge un motivo inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva CEE 99/70. Sostiene la parte ricorrente che avrebbe errato la Corte di Appello nell’escludere l’interesse ad agire rispetto alla invocata equiparazione a fini giuridici del servizio non di ruolo a quello di ruolo.
2.1. Il motivo non può trovare accoglimento e la decisione impugnata va esente da censure. L ‘azione di accertamento presuppone una situazione di incertezza che, ne ll’ipotesi in cui l’anzianità sia limitata a sole due annualità, è esclusa alla radice dalla disciplina di legge che prevede già il riconoscimento pieno dell’anzianità maturata sino a quattro anni. Va rilevato come l’a rt. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nel testo vigente ratione temporis afferma: «1. Al personale docente delle scuole di
istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
2.2. La Corte di appello, con esatta interpretazione della disposizione richiamata, ha rilevato come il docente immesso in ruolo (la ricorrente è stata immessa in ruolo a decorrere dalla data del 01/09/2015) che abbia una anzianità inferiore a quattro anni da far valere trovi tutela nella disposizione che gli riconosce il periodo prestato pre ruolo e difetti di interesse ad una azione di accertamento per ottenere ciò che è già assicurato dalla legge. Va esente da censure la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui osserva che il servizio prestato prima dell’immissione è riconosciuto dopo l’immissione in ruolo e all’esito del procedimento specifico disciplinato in via legislativa dal testo unico.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 414, 420, 115 e 116 c.p.c. e si censura il capo della sentenza che ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva di documenti. Si insiste nel sostenere che la produzione si era resa necessaria perché mai la ricorrente «avrebbe potuto credere che la pubblica amministrazione negasse l’evidenza dei fatti». Si assume poi che la documentazione era idonea a dimostrare che la supplenza era stata c onferita su posti dell’organico di diritto.
3.1. Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale, pur avendo confermato la affermata tardività della produzione, all’evidenza giustificata in quanto relativa a fatti posti a fondamento della domanda, ha di seguito esaminato la documentazione e ha ritenuto che la stessa non fosse idonea a dimostrare che la supplenza, conferita fino al 30 giugno, andasse invece attribuita fino al 31 agosto. La Corte territoriale ha, cioè, escluso che la documentazione in questione valesse a rappresentare i presupposti per la concessione della tutela invocata. Quest’ultima affermazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che non può essere messo in discussione attraverso la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. (Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 07/02/2019, n. 3680).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 7 della legge n. 831/1961 e dell’art. 4 della legge n. 124/1999. La difesa di parte ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che andasse riconosciuta la retribuzione dei mesi estivi.
4.1. Come innanzi rilevato, la Corte di Appello ha accertato, con valutazione riservata al giudice di merito e irriferibile alla Corte in sede di legittimità, che la supplenza è stata prestata dalla ricorrente su vacanza di organico di fatto e non su organico di diritto. La critica alla sentenza impugnata, allora, non tende a contestare una errata interpretazione della norma invocata, ma piuttosto a contestare l’accertamento in fatto circa i presupposti della tutela richiesta, già escluso dal giudice di merito. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, allora, in ragione della argomentata inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Il ricorso deve, in via conclusiva, essere integralmente respinto.
Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione del MIUR.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione