SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1283 2025 – N. R.G. 00000121 2025 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F.
) con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME
Parte ricorrente
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA P.
C.F.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.1.2025, la ricorrente – docente di ruolo del
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2007 ed economica 1.0.2008, in servizio presso istituzione scolastica ricadente nella competenza del Tribunale di Brescia -lamenta l’erronea ricostruzione della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso, non avendo l’amministrazione convenuta computato l’annualità 2013, ancorchè regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione convenuta, sulla scorta di una erronea interpretazione del dettato normativo dell’art.9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall’art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122 che aveva previsto, per il triennio 2010-2013, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l’anno 2010, così addivenendosi ad un ‘congelamento stipendiale’ derivante dal divieto di incremen tare gli importi dovuti in ragione dell’eventuale maturazione di uno scatto stipendiale ha assunto che l’annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo
della carriera del docente, così creando una fittizia interruzione in un iter unitario e determinando la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell’annualità comportava la sterilizzazione dell’annualità nel complessivo calcolo dell’anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia.
In punto di fatto, la ricorrente ha lamentato come l’interpretazione adottata dalla amministrazione convenuta abbia comportato, negli anni, l’erogazione di un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in quanto, se l’anno 2013 fosse stato regolarmente computato, avrebbe maturato la posizione stipendiale 28/34 a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l’anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell’anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l’anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
per l’effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l’anno 2013, con riconoscimento dell’anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall’a.s. 2024/2025;
conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell’inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell’anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia; in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli
interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove
non viene riconosciuto l’anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, AVV_NOTAIO.
Si è costituito il che ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la ricorrente, preso atto del principio affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306 c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell’annualità 2013 ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali e, per l’effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 cod. civ..
La ricorrente ha invece insistito per la pronuncia sulla domanda volta all’accertamento a fini giuridici dell’annualità 2013, deducendo di avervi interesse nella gestione del rapporto lavorativo per l’applicazione di numerosi istituti contrattuali e normativi (mobilità, compilazione graduatorie perdenti posto, ecc.) e lamentando che il sia pervenuto alla totale esclusione dell’annualità in questione dal computo dell’anzianità complessiva.
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La rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. manifestata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta più propriamente va ricondotta ad una rinuncia alle domande ivi indicate. Ciò in quanto non è possibile una rinuncia ‘parziale’ agli atti del giudizio ai fini e per gli effetti di cui all’art.306 c.p.c. nei confronti di una parte, contro la quale purtuttavia si intendano mantenere ferme altre domande proposte nello stesso giudizio.
E’ invece possibile rinunciare ad alcune delle domande proposte nei confronti della parte convenuta, così determinandosi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande rinunciate.
Nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato alle domande relative al recupero dell’anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna, mentre ha insistito per l’accertamento del diritto alla valutazione ai fini giuridici dell’annualità 2013.
La rinuncia alle domande relative al recupero dell’anno 2013 ai fini economici e alle conseguenziali domande di condanna comporta la cessazione della materia del contendere relativamente ad esse.
Per quanto invece riguarda la domanda volta alla valutazione dell’anno 2013 ai fini giuridici si dà atto che con le recenti sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025 la Corte di Cassazione -risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza nel senso che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 -ha rilevato che la ‘ non utilità ‘ degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici.
In particolare sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza 13618/2025 ha precisato che La ‘non utilità’ degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all’assegnazione di specifici progetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l’anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della ‘sterilizzazione’ qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L’anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva ».
Alla luce del principio che precede, è ravvisabile l’interesse della ricorrente tuttora in ruolo -al riconoscimento dell’annualità 2013 ai fini giuridici. Per l’effetto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata nell’anno 2013 ai soli fini giuridici
La complessità delle questioni giuridiche, che hanno dato luogo a opposti orientamenti giurisprudenziali su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con le citate sentenze e l’esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande cui la ricorrente ha dichiarato di rinunciare nelle note di trattazione scritta.
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata nell’anno di servizio 2013 ai soli fini giuridici e, per l’effetto, condanna il ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente che includa, ai soli fini giuridici, l’anno 2013.
Spese compensate.
Brescia, 6 novembre 2025
La giudice NOME COGNOME
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209