ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00044673 2025 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
Rg. 2025 44673
TRIBUNALE DI ROMA XVIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Giudice,
visti gli atti del procedimento cautelare pendente introdotto da
nato in Pakistan il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in atti;
Ricorrente
Nei confronti di
ad Islamabad;
Resistete contumace
All’esito dell’udienza cartolare del 14.01.2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA
AI SENSI DEGLI ARTT. 669 BIS CPC E SS E 700 CPC.
Con ricorso cautelare depositato il 07.10.2025 a adito l’intestato Tribunale chiedendo ordinarsi al resistente l’immediato rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore del di lui figlio sig. , o, comunque, emettere ogni altro provvedimento di urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace.
In fatto , dagli atti di causa risulta che lo RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio del ricorrente in data 27 settembre 2022. Tuttavia, a causa di lunghi tempi d’attesa, la domanda di visto è stata formalizzata presso l solo il 26 settembre 2024. Nonostante la consegna della documentazione e del passaporto, e a fronte di successivi solleciti e diffide, l è rimasta inerte, determinando una condizione di stasi che impedisce al beneficiario di lasciare il Pakistan.
In diritto, il ricorrente sostiene la sussistenza del fumus boni iuris invocando il diritto costituzionale e sovranazionale all’unità familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ritenendo illegittimo il silenzioinadempimento della P.A. rispetto a una pretesa già validamente accertata in sede prefettizia.
Quanto al periculum in mora, la difesa evidenzia il grave pregiudizio derivante dalla protrazione del distacco familiare. Tale pericolo è corroborato sia dalle difficili condizioni ambientali del Paese d’origine – caratterizzato da rischi di violenza e carenze nel sistema di tutela dei minori – sia dalle precarie condizioni di salute del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, risulta affetto da una patologia cronica accertata da certificazione medica IRCCS dell’11 gennaio 2024 e necessita dell’assistenza del figlio.
In via istruttoria, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
-Procura alle liti;
-Copia passaporto;
-Ricevuta appuntamento;
-Documenti tradotti e legalizzati;
-Copia diffida;
In diritto , va precisato che il ricorrente ha avviato il procedimento amministrativo nel 2021, quando il figlio di cui richiede il ricongiungimento era ancora minore di età. Ed invero, i ritardi dell’Amministrazione non possono essere imputati al richiedente, cosicché, ancorché nelle more il figlio sia divento maggiorenne, ai fini del vaglio di fondatezza del ricorso va considerata la situazione dedotta e allegata dal ricorrente neutralizzata dall’inerzia della P.A. Ciò implica che, in base a una fictio iu ris, il figlio va considerato come se fosse ancora minore ai fini dell’accoglimento del ricorso. Ciò premesso, i l ricongiungimento familiare del minore è disciplinato dall’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all’art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l’obbligo di salvaguardare l’interesse superiore del minore. Questo principio è ulte riormente evidenziato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.” Inoltre, tale concetto è ribadito nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all’art. 6 del tratt ato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che “l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente” in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell’immigrazione, come disposto dal 3° comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.”
Tanto detto, l ‘art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo RAGIONE_SOCIALE, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l’idoneità abitativa, e di accertare l’assenza di circostanze ostative di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la Rappresentanza Consolare presso l’Ambasciata del Paese d’Origine, che verifica i requisit i soggettivi necessari al rilascio del visto d’ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18).
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge.
Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi: il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le condizioni di legge, è stata accertata la disponibilità di un reddito sufficiente (superiore alla soglia minima prevista) tale da assicurare il sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale ed, i noltre, l’abitazione indicata dal richiedente è stata verificata come rispondente ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati. Non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento.
Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l’esistenza del rapporto di filiazione con producendo l’atto di nascita, il certificato di registrazione della famiglia e il c.d. affidavit, documenti legalizzati e muniti di regolare traduzione in lingua italiana. La documentazione fornita dimostra in modo chiaro ed inequivocabile l’esistenza di un valido vincolo familiare tra il richiedente e il figlio da ricongiun gere, così come l’assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all’unità familiare.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione avuto riguardo alle difficoltà organizzative in cui versa l , onerata di gestire un numero elevato di pratiche di vario genere con scarse risorse e poco personale a ciò preposto.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al resistente e, per esso, all ad Islamabad, di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio del ricorrente sig. (nullaosta prot. nNUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO);
2.
Compensa le spese di lite. Roma, 14.01.2026
Il Giudice
NOME COGNOME