ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00011252 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da
, nato in Marocco, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del difensore
– ricorrente –
contro
,
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
Oggetto: ricorso ex art. 700 cpc per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 10.3.2025 il ricorrente, cittadino del Marocco regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la moglie e di figli, nonché di ordinarne il rilascio all’ambasciata, stante l’avvenuta emissione del nulla osta da parte del competente SUI della prefettura il 7.10.2024 ed il corretto caricamento dei documenti sul sito dell’agenzia VFS, con ticket W241207000003979, senza alcuna successiva convocazione per la formalizzazione della domanda.
A tal fine, ha lamentato la violazione del proprio diritto al ricongiungimento ed all’unità familiare, compromesso a causa dell’inerzia dell’amministrazione, nonché evidenziato la sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge, rappresentando l’urgenza di provvedere, stante la perdurante lontananza dei componenti il nucleo familiare, a fronte dell’intervenuto rilascio del nulla osta fin dal 7.10.2024.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11.4.2025, rappresentando l’avvenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il 16.5.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Il AVV_NOTAIO ha fissato udienza per il giorno 24.9.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., per la quale la sola parte ricorrente ha depositato note in data 12.4.2025, nelle quali ha rinunciato agli atti del giudizio, stante l’intervenuta fissazione di appuntamento.
Con provvedimento del 25.9.2025 la causa è stata rinviata all’udienza cartolare del 12.11.2025 per la regolarizzazione della rinuncia agli atti con le modalità di cui all’art. 306 cpc, all’esito della quale deve intendersi riservata in decisione.
Visto il provvedimento del 25.9.2025 con il quale è stata disposta la regolarizzazione della rinuncia agli atti del 12.4.2025, non essendo il procuratore rinunciante munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306 cpc;
rilevato che la rinuncia è stata effettuata dal ricorrente personalmente, con sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore (circostanza che consente di qualificare quanto depositato come note di trattazione scritta per l’udienza del 12.11.2025), sul presupposto dell’intervenuto rilascio del visto; rilevato che tale rinuncia, inserita nel fascicolo telematico e dunque visibile dalla parte resistente costituita in giudizio, deve intendersi dalla medesima amministrazione conosciuta (ed implicitamente accettata), né la medesima può in ogni caso ritenersi portatrice di un interesse contrario all’estinzione, con la conseguente declaratoria dell’estinzione del presente procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
ritenuto che il contegno processuale di parte resistente, che nulla ha osservato a seguito della rinuncia agli atti e nemmeno ha depositato note di trattazione scritta per l’ultima udienza, giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, avuto altresì riguardo alla natura del giudizio, vertente in materia di unità familiare, nonché all’avvenuto rilascio del visto da parte dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME