Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36142 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36142 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
RICOGNIZIONE DI DEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7923/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1505/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 4 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto n. 2331 del 2006, il Tribunale di Prato ingiunse ad NOME COGNOME il pagamento in favore di NOME COGNOME della somma, in sorte capitale, di euro 223.118,33, dovuta in forza di scrittura di ricognizione di debito sottoscritta dall’ingiunto.
Proponendo opposizione al provvedimento monitorio, NOME COGNOME disconobbe la sottoscrizione apposta sulla scrittura, contestò l’esistenza del rapporto sottostante (negando di aver contratto mutui con l’ingiungente) e dispiegò domanda riconvenzionale, assumendo di essere creditore per surrogazione nelle ragioni di un istituto bancario a seguito di escussione di garanzia prestata in favore del COGNOME nonché per restituzione di somme erogate a mutuo a quest’ultimo.
L’opposizione e la domanda riconvenzionale vennero disattese dal giudice di prime cure, pronuncia confermata, nella sua interezza, dalla decisione in epigrafe indicata.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l’eccezione, sollevata in controricorso, di nullità della relazione di notifica del ricorso (avvenuta a mezzo EMAIL) per inosservanza della modalità di attestazione di conformità prescritte dal codice dell’amministrazione digitale.
La doglianza sarebbe idonea a riverberarsi, in senso negativo, sulla ammissibilità del ricorso: ma ogni pronuncia di tal fatta risulta invero preclusa dal mancato disconoscimento, ad opera del controricorrente, della conformità alla originale della relata di notifica depositata dal ricorrente, seppur priva di attestazione di conformità (in tal senso, cfr.
Cass., Sez. U, 24/09/2018, n. 22438; Cass. 22/12/2020, n. 29266; Cass. 18/08/2023, n. 24819).
Con l’unico, complesso motivo, parte ricorrente, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta, per violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., l’erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. grafologica, asseritamente compiuta senza correlazione con gli altri elementi istruttori acquisiti (in specie, con la sentenza del Tribunale di Pistoia, passata in giudicato, che aveva accertato la falsificazione ad opera del COGNOME di cambiali).
Si duole, altresì, ancora per violazione di norme di legge (in dettaglio, della disciplina in tema di pagamento con surrogazione e di contratto di mutuo), della reiezione della domanda riconvenzionale, deducendo la mancata considerazione del giudicato esterno relativo all’accertamento del credito nascente dalla escussione della garanzia e l’errata qualificazione in termini di liberalità delle dazioni di denaro oggetto dell’azione di ripetizione.
Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili.
3.1. In tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l’inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità allorché si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
La contestazione mossa alla valutazione della c.t.u. è del tutto distonica rispetto ai riferiti princìpi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: essa, in buona sostanza, si risolve in una critica (oltremodo generica) in ordine alla concludenza delle emergenze dell’elaborato peritale (peraltro neanche confutato nell’intrinseca affermazione di apocrifia della sottoscrizione), finendo così con l’attingere un apprezzamento tipicamente riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente negli angusti confini tracciati dall ‘art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., ai vizi motivazionali, nella specie nemmeno adombrati.
3.2. Le doglianze afferenti la domanda riconvenzionale sono invece eccentriche rispetto alla ratio decidendi della pronuncia de qua : quest’ultima, invero, ha ritenuto i motivi di appello articolati sul punto dall’odierno ricorrente « inammissibili per indeterminatezza ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. », spendendo ulteriori considerazioni sulla infondatezza delle pretese creditorie dedotte in riconvenzionale evidentemente soltanto ad abundantiam , come si inferisce dall’utilizzo della locuzione « in ogni caso » in esordio di dette considerazioni.
Il motivo qui svolto dal ricorrente trascura del tutto la dichiarata inammissibilità in parte qua dell’appello e si concentra esclusivamente sulla sussistenza del credito fatto valere in riconvenzionale, cioè a dire proprio sui rilievi sul merito estrinsecati dal giudice.
Orbene, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cui il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sulla controversia ) sono ininfluenti ai fini della decisione, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda
un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
A ttesa l’i nammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione