Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5621-2021 proposto da:
MENDITTO COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ Avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 3080/2020 della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 11/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
PROMESSA PAGAMENTO RICOGNIZIONE DEBITO
Inammissibilità dei motivi di ricorso
R.G.N. 5621/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 02/10/2024
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3080/20, depositata l’11 settembre 2020, della Corte d’appello di Napoli, che respingendo, per quanto qui ancora rileva, il gravame dallo stesso esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 402/12, del 5 luglio 2012, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -ha confermato il rigetto della domanda con cui egli aveva richiesto la condanna della società RAGIONE_SOCIALE, poi posta in liquidazione, a pagargli l’importo di £ 1.046.000.000 (pari ad € 540.213,92), in forza di scrittura privata del 10 aprile 2002, recante, a suo dire, riconoscimento di debito da parte del legale rappresentante della predetta società cooperativa.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver convenuto in giudizio, nel 2004, la società RAGIONE_SOCIALE (dopo il rigetto -confermato in sede di reclamo -di un ricorso per sequestro giudiziario e conservativo, dal medesimo proposto sulla base della suddetta scrittura privata, che assumeva attestare un proprio credito derivante dall’espletamento del duplice incarico di completare i lavori relativi al fabbricato sociale, nonché di trattare con eventuali interessati alle quote ed agli alloggi), deducendo, in questo caso, quale causale della pretesa creditoria, sempre basata sulla scrittura privata ‘ de qua ‘, l’esistenza di un ‘finanziamento concretizzatosi in diversi esborsi in favore della società cooperativa in costanza di sue necessità’.
Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva all’avversaria domanda, sul rilievo che con il Menditto fosse intercorso esclusivamente un contratto di appalto, in relazione al quale la pretesa creditoria dello stesso doveva ritenersi integralmente soddisfatta. Proponeva, altresì, riconvenzionale, richiedendo al
Menditto -a titolo di indebito oggettivo -la restituzione dell’importo di € 68.647,80, oltre interessi, assumendo di aver corrisposto allo stesso più di quanto al medesimo dovuto.
Respinte entrambe le domande dal primo giudice, la decisione veniva confermata da quello d’appello, che rigettava il gravame principale del già attore e -sebbene qui non più di interesse -quello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE A tale esito, in particolare, il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo -già espresso dal tribunale sammaritano (anche in sede di giudizio cautelare) -che la scrittura privata del 10 aprile 2002 non recasse ‘alcuna ricognizione di debito, bensì una mera rendicontazion e provvisoria, a beneficio del nuovo Presidente’ della società, ‘sottoposta ad una riserva di verifica attraverso il successivo esame della documentazione contabile’; rilevava, inoltre, come ‘nel suddetto verbale’ non vi fosse ‘alcun riferimento al finanzi amento dedotto in citazione’.
Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 cod. civ. ‘per avere il giudice del gravame ritenuto applicabile il canone ermeneutico della comune intenzione dei contraenti, desunta dal loro contegno complessivo anche successivo alla conclusione dell’accordo, all’atto unilaterale di passaggio di consegne e contabilità dal vecchio al nuovo Presidente della società cooperativa, contenente al contempo ricognizione di debito’.
Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che la ‘riprova del fatto che non vi fu alcun riconoscimento di debito nel
verbale di consegna del 10 aprile 2002 si trae inoltre dal fatto che, in epoca successiva alla redazione di tale verbale di consegna e proprio a seguito di verifica della situazione relativa ai lavori di costruzione del fabbricato di Piedimonte Matese, sono intercorsi tra le parti ulterior i atti di ricognizione e transattivi’ (rispettivamente, il 31 maggio 2002 e il 6 giugno 2003), ‘con cui le stesse hanno concordemente accettato e quantificato il credito complessivo del Menditto in € 309.874,14: somma che quest’ultimo ha riconosciuto di aver ricevuto a definizione dei rapporti derivanti dal contratto di appalto’.
Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe dato rilievo ad un canone ermeneutico -quello dell’intenzione dei contraenti, desumibile dal loro comportamento successivo alla conclusione del contratto -non applicabile agli atti unilaterali, anche a contenuto negoziale.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ‘per avere il giudice del gravame riconfermato la sussistenza di un unico rapporto contrattuale tra le parti in causa prescindendo dall’assolvimento del relativo onore probatorio, posto in capo alla società cooperativa, circa la coincidenza concreta tra il rapporto di appalto ed il rapporto di finanziamento, che rappresenta il rapporto fondamentale la cui esis tenza è normativamente presunta’.
Si censura la sentenza impugnata nella medesima parte già sopra riprodotta, oltre che nel punto -immediatamente successivo -in cui il giudice d’appello afferma il superamento del verbale del 10 aprile 2002 ad opera di ‘successivi accordi transattivi con i quali le parti hanno concordemente definito i rapporti economici derivanti dal contratto di appalto, mentre in detti atti non vi è alcun riferimento a prestiti o finanziamenti
ancora pendenti e/o da definire’, sicché ‘ogni ulteriore pretesa del COGNOME doveva essere oggetto di prova documentale che invece non è stata fornita’.
La Corte napoletana avrebbe errato nel reputare che la produzione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, ‘di accordi transattivi inerenti un rapporto contrattuale (per la precisione, quello di appalto) intercorso tra le parti in causa potesse assurgere di per sé sola a dimostrazione sufficiente a superare la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale di cui all’art. 1988 cod. civ.’, così ‘ribaltando’ in capo ad esso Menditto ‘l’onere della prova della sussistenza della pattuizione di finanziamento’. Si richiama, infatti, il ricorrente al principio -affermato da questa Corte -secondo cui il riconoscimento di debito, determinando un’astrazione meramente processuale della ‘ causa debendi ‘, comporta l’inversione dell’onere della prova, ossia l’esonero del destinatario dalla necessità di provare la causa o il rapporto fondamentale. Pertanto, ove il medesimo, agendo per l’adempimento dell’obbligazione, dia la prova dell’avvenuto riconoscimento, grava sulla controparte ‘l’onere di provare la inesistenza o la i nvalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale’, a tal fine , tuttavia, non essendo ‘sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che «altro» rapporto fondamentale è stato estinto’ (nella specie, si assume, quello di appalto), ‘dovendo viceversa provare l’identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera «compatibilità» astratta tra i due titoli’ (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11766, non massimata).
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2384 e 2519 cod. civ. ‘per avere il giudice del gravame ritenuto che la
riserva contenuta nel verbale di consegna, avente ad oggetto la possibilità di un’ulteriore verifica, ai fini sostanziali delle posizioni debitorie, potesse avere rilevanza in punto di esistenza della ricognizione di debito, ad onta della sua inopponibilit à ai terzi’.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il verbale del 10 aprile 2002 non contenesse ‘alcuna ricognizione di debito, bensì una mera rendicontazione provvisoria, a beneficio del nuovo Presidente, sottoposta ad espressa riserva di verifica attraverso il successivo esame della documentazione contabile’. Orbene, tale ‘valorizzazione della provvisorietà della rendicontazione contenuta nel verbale di consegna’, quale circostanza ‘ostativa all’esistenza di una ricognizione’, determinerebbe violazione dell’art. 2384 cod. civ., atteso che -per la giurisprudenza di questa Corte -le limitazioni dei poteri degli amministratori che risultino dallo statuto non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che non si provi che essi hanno agito intenzionalmente a danno della società.
È rimasta solo intimata la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei tre motivi in cui si articola.
8.1. Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie per intero -né, quindi, contrasta adeguatamente -la ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, donde, appunto, la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01).
8.1.1. Nello scrutinarlo deve, innanzitutto, rilevarsi che la censurata decisione, oltre ad escludere espressamente -sulla base del dato letterale del documento -che la scrittura per cui è causa potesse costituire ricognizione di debito (qualificandola come ‘mera rendicontazione provvisoria a beneficio del nuovo Presidente’ della società, delle eventuali posizioni debitorie della stes sa verso il COGNOME, ‘sottoposta ad una riserva di verifica attraverso il successivo esame della documentazione contabile’), evidenzia, in ogni caso, come nello stesso ‘non vi fosse alcun riferimento al finanziamento dedotto in citazione ‘ , ma soltanto al ‘rinnovo di effetti cambiari rilasciati al Menditto sempre in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti’. La scrittura, dunque, è stata interpretata come relativa a -peraltro, eventuali -posizioni debitorie della società concernenti il solo contratto di appalto, da verificarsi attraverso la disamina della documentazione contabile che il Presidente uscente avrebbe tramesso a quello entrante. Nella stessa, infatti, si legge -come risulta dalla sua riproduzione presente nel contenuto del ricorso -che l’allora legale rappresentante della società cooperativa ‘esplicita di seguito le attuali posizioni debitorie in essere alla data odierna: 1) Anticipazioni su costi RAGIONE_SOCIALE, comprensivi di IVA, come da riepiloghi allegati, eseguiti dal Sig. COGNOME NOME 1.046.000.000′, soggiungendo che ‘Ai fini contabili e sostanziali sia quanto relativo a posizioni debitorie sia quanto
relativo alle posizioni attive (i fabbricati sociali) al 31.12.2001, andrà correttamente verificato alla luce della documentazione contabile relativa che verrà trasmessa’.
Ciò detto, la Corte partenopea, così ricostruito il contenuto del documento (al pari, oltretutto, di quanto già fatto dal Tribunale sammaritano, sia in sede cautelare, che nel primo grado del giudizio di merito), non ha affatto ‘interpretato’ la stessa alla stregua dei successivi accordi ricognitivi e transattivi intercorsi tra le parti. Essa, invero, si è limitata ad affermare che, proprio ‘a seguito di verifica della situazione economica relativa ai lavori di costruzione del fabbricato di Piedimonte Matese, sono intercorsi ulteriori atti di ricognizione e transattivi’, mercé i quali le parti ‘hanno concordemente accertato e quantificato il credito complessivo del Menditto nella somma di Euro 309.874,142; somma che quest’ultimo ha riconosciuto di aver ricev uto a definizione dei rapporti del contratto di appalto’. In buona sostanza, la sentenza impugnata -sebbene riferisca, verosimilmente con un mero ‘ lapsus calami ‘, di ‘ulteriori’ atti ricognitivi e transattivi -mostra di ritenere che le parti, proprio all ‘esito delle verifiche effettuate sulla base di quella rendicontazione del 10 aprile 2002, abbiano definito i loro rapporti, in relazione al contratto di appalto, con ‘successivi accordi transattivi’, che hanno ‘superato’ ogni precedente pattuizione intervenuta tra di esse, ivi compreso il verbale per cui è causa, che contemplava la necessità di tali verifiche in vista, appunto, della definizione dei reciproci rapporti di debito/credito.
Resta, dunque, confermato come la censura oggetto del primo motivo di ricorso si palesi ‘eccentrica’ rispetto al ‘ decisum ‘ della Corte territoriale.
8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
8.2.1. Il principio al quale si richiama il ricorrente, invero, ha come presupposto che, nella specie, fosse stata ravvisata la sussistenza di una ricognizione di debito. Difatti, in presenza di essa, ed in conseguenza del suo effetto tipico (vale a dire, la dispensa, per chi agisce a norma dell’art. 1988 cod. civ., dall’onere di provare il rapporto cui inerisce il debito oggetto della ricognizione), grava sull’autore del riconoscimento, il quale assuma la riferibilità del debito ad altro rapporto già estinto, dimostrare ‘che esista coincidenza concreta -tra tale rapporto (di cui è data la prova) e quello «presunto» per effetto della ricognizione di debito’ , non bastando, invece, ‘una mera «compatibilità» astratta tra i due titoli’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2006, n. 4019, Rv. 587935-01).
Nondimeno, nella specie, è proprio tale presupposto a difettare, giacché la Corte territoriale -con interpretazione che resiste alla censura proposta con il primo motivo di ricorso -ha, viceversa, escluso che la scrittura per cui è causa costituisca ricognizione di debito, qualificandola come ‘mera rendicontazione provvisoria’ di eventuali rappor ti di dare/avere, ancora da accertarsi.
8.3. Quest’ultima considerazione comport a l’inammissibilità pure del terzo motivo, giacché anch’esso dà per presupposta la qualificazione della scrittura ‘ de qua ‘ come ricognizione di debito.
Il tutto, peraltro, non senza considerare che il riferimento all’art. 2384 cod. civ. non risulta affatto pertinente, atteso che, nella specie, non vengo no in rilievo ‘limitazioni dei poteri degli amministratori che risultino dallo statuto’, ma semplicemente la necessità che il dato indicato nella scrittura fosse sottoposto a verifica sulla base della documentazione contabile trasmessa, al nuovo rappresentante legale della società, dal precedente.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la società RAGIONE_SOCIALE solo intimata.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della