Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22524/2022 proposto da:
NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore ad negotia NOME COGNOME, rappresentata e difesa, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1221/2022 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 14/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 14/6/2022, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni asseritamente derivati, a carico degli attori, dall’inadempimento, da parte del COGNOME, dei propri obblighi professionali di ragioniere, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta generale della contabilità e di consulenza fiscale e societaria in favore degli attori;
con la stessa decisione, la Corte territoriale ha confermato la medesima condanna pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE chiamata in giudizio dal COGNOME a fini di manleva;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva determinato il danno subito dagli attori, per effetto degli inadempimenti del COGNOME, nella sola misura di euro 2.158,53, dovendo ritenersi che la ricognizione di debito sottoscritta dal COGNOME in data
31/1/2011 con riferimento a un importo di maggiore entità (e proAVV_NOTAIOa in giudizio dagli attori), fosse valsa a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti (ai sensi dell’art. 1988 c.c.) unicamente con riguardo al rapporto fondamentale (inteso come il rapporto d’opera professionale stipulato tra le parti) e al suo inadempimento, e non già in relazione all’entità monetaria delle conseguenze dannose derivate da tale inadempimento, l’onere della cui dimostrazione era rimasto a carico dei creditori (e, nella specie, assolto unicamente, tramite c.t.u.) per la somma riportata in condanna);
avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE resistono ciascuna con un proprio controricorso;
NOME COGNOME ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la natura di confessione stragiudiziale, e non già di ricognizione di debito, della scrittura privata sottoscritta da NOME COGNOME in data 31/1/2011, trascurando illegittimamente di riconoscerne l’efficacia di piena prova del credito degli istanti (senza possibilità di prova contraria) per l’importo ivi menzionato dal COGNOME;
il motivo infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento (così come la ricognizione di debito), anche se titolata, diverge dalla confessione, in
quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente (o l’autore della ricognizione) all ‘ adempimento della prestazione oggetto della promessa o della ricognizione, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione), coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l ‘ esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull ‘ inesistenza o sull ‘ estinzione della prestazione promessa o della ricognizione operata), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (v., ex plurimis , Sez. 2, ordinanza n. 23246 del 5/10/2017, Rv. 645574 -01; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del 16/10/2020, non massimata sul punto);
in breve, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione, che ha per oggetto l ‘ ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all ‘ altra parte; ne consegue che una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, ancorché titolate, non hanno natura confessoria, sicché l’autore di tali promessa o ricognizione può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità delle stesse, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall’art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione (cfr. Sez. 3, sentenza n. 13689 del 31/07/2012, Rv. 623692 – 01);
nel caso di specie, l’atto di ricognizione di debito sottoscritto da NOME COGNOME (correttamente acquisito al giudizio di legittimità in coerenza all’avvenuto adempimento, da parte dei ricorrenti, degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) risulta del seguente tenore: ‘ Il sottoscritto COGNOME NOME con il presente atto si riconosce debitore nei confronti per la somma di euro 77.231,1 (settantasettemiladuecentotrentuno/91) versamento effettuato ad Equitalia per cartelle esattoriali dovute ad errori scaturiti dalla gestione dello studio stesso; vi sono inoltre il mancato versamento delle imposte per non presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2008 (unico 2009), mancata presentazione dei bilanci Cee; non è stato indicato il credito iva per l’anno 2000 per l’importo di euro 43.955,65; pertanto al momento la somma ammonta ad euro 149.187,56 ‘ ;
sulla base del tenore di tale dichiarazione, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia del tutto correttamente escluso la relativa qualificazione alla stregua di una dichiarazione di scienza; e tanto, in particolare, con riferimento alla determinazione monetaria dell’importo riconosciuto come dovuto dal COGNOME, poiché, al di là dell’effettiva contestuale affermazione circa l’esistenza (o inesistenza) di fatti storici (mancati versamenti di imposte; mancata presentazione di bilanci; mancata indicazione del credito IVA) (affermazione di per sé suscettibile d’essere qualificata nei termini di una dichiarazione di scienza), la traduzione in chiave monetaria degli importi dovuti in favore della controparte deve certamente ritenersi l’esito di un’operazione valutativa conAVV_NOTAIOa sulla base di criteri giuridici d’indole qualificativa; e, dunque, l’espressione di una volontà di natura negoziale, di per sé tale da escluderne la qualificazione alla stregua di una confessione, essendosi propriamente in presenza di una ricognizione di debito (come fenomeno prettamente negoziale);
da qui l’infondatezza della censura in esame, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la dichiarazione resa COGNOME, con specifico riguardo all’entità monetaria del relativo debito, alla stregua di una ricognizione di debito;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1988 c.c. in riferimento all’art. 360 n, 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente limitato l’efficacia dell’inversione degli oneri probatori tra le parti, riconducibile alla (supposta) ricognizione di debito pronunciato dal COGNOME, al solo rapporto fondamentale inteso come rapporto contrattuale, e non già al rapporto fondamentale inteso come rapporto di debito-credito in essere tra le parti, corrispondente al diritto di credito azionato in giudizio comprensivo dell’importo monetario menzionato dall’autore della ricognizione;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio, come il secondo testo dell’art. 1988 c.c., ‘ la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria ‘;
nel quadro di tale regola, assume valore decisivo l’esatta identificazione della nozione di ‘rapporto fondamentale’, la cui esistenza, riferita al pagamento promesso o al debito riconosciuto, deve ritenersi presunta fino a prova contraria;
secondo la lettura tale norma fornita dalla Corte territoriale la nozione di ‘rapporto fondamentale’ deve ritenersi riduttivamente identificata dal ‘titolo’ del pagamento promesso o del debito riconosciuto, intendendo detto ‘ titolo ‘ come l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti suscettibili di determinare, quale effetto
giuridico loro proprio, l’insorgenza dell’obbligazione di pagamento in capo al promettente o all’autore della ricognizione;
il giudice a quo , infatti, ha affermato che ‘se la ricognizione di debito ha avuto l’effetto di esonerare gli appellati dalla prova del rapporto fondamentale, ossia del rapporto di mandato professionale, tale riconoscimento non può invertire l’onere probatorio in ordine all’accertamento dei danni sofferti per effetto del suo inadempimento, per i quali valgono gli ordinari principi in tema di onere probatorio che pongono tale onere in capo a parte appellata ‘ (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
tale affermazione deve tuttavia ritenersi, nella sua assolutezza, giuridicamente scorretta;
a tale riguardo, non ignora il Collegio come nella motivazione di talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr., ad es ., Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012) si trovi affermato come il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento, esonerando il destinatario della promessa o della ricognizione dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non lo esonera dalla prova della determinazione di quanto effettivamente dovuto (cfr. pagg. 3-4 di Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012 cit.);
tali passaggi, tuttavia (così come quelli analogamente rinvenibili in Sez. 3, ordinanza n. 3477 del 7/02/2024, Rv. 670091 -01, in cui espressamente si parla della necessità che il creditore dia la prova dell ‘ entità del credito ex adverso riconosciuto) risultano espressamente riferiti a vicende in cui l’autore della ricognizione si era limitato a riconoscersi debitore tout court senza tuttavia specificare l’entità monetaria del proprio debito, sì che, in assenza di alcun riconoscimento connesso a importi monetari ben determinati, del tutto corretta deve
ritenersi l’affermazione della necessità della dimostrazione dell’entità monetaria del credito da parte del creditore;
nel caso oggetto dell’odierno esame, tutt’al contrario, il debitore (COGNOME) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata, e l’effetto processuale di inversione dell’onere della prova doveva ritenersi certamente tale da ricomprendere anche questo aspetto del ‘rapporto fondamentale’ di cui discorre l’art. 1988 c.c. che – occorrerà sottolineare con chiarezza – non può essere identificato solamente con il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell’obbligazione (ossia, ad es., con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche (ricorrendone gli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio;
dovrà quindi rilevarsi l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel limitare l’effetto processuale di inversione dell’onere probatorio ai soli fatti costitutivi del credito, senza estenderlo anche all’entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore;
né varrebbe affermare, in via di mera ipotesi, che, consentendo la ricognizione di debito (a differenza della confessione) la prova contraria, quest’ultima sarebbe stata fornita, nel caso in esame, attraverso la c.t.u. che ha riconosciuto la sola prova di un importo 2.158,53 euro a favore dei committenti, poiché, una volta determinatosi l’effetto dell’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 1988 c.c., spettava al COGNOME (quale autore della ricognizione di debito), non già provare il quantum effettivamente dovuto a titolo risarcitorio, bensì l’inesistenza del maggior debito già presuntivamente provato
(poiché la prova della debenza del maggior importo doveva ritenersi già fornita dai creditori per effetto della ricognizione di debito dello stesso COGNOME) (e quindi, esemplificativamente, la prova che quel maggior debito risarcitorio non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento), pena l’integrale svuotamento di significato del l’effetto dell’inversione dell’onere probatorio voluto dall’art. 1988 c.c., nella specie erroneamente determinato dalla Corte territoriale nell’imporre ai creditori l’onere di comprovare l’entità monetaria del proprio credito; spetterà, dunque, al giudice del rinvio decidere la causa tenendo conto, come punto di partenza, della già avvenuta acquisizione della prova del maggior importo risarcitorio dovuto ai committenti (per effetto della ricognizione di debito del COGNOME), salva l’eventuale ulteriore avvenuta acquisizione in atti della prova concreta e positiva, da parte del COGNOME, che il maggior debito risarcitorio non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento, uniformandosi al seguente principio di diritto:
‘ in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall’art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al ‘titolo’ del rapporto (inteso come l’insieme dei fatti costitutivi dell’obbligazione sorta in capo all’autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio ‘ ;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo (disatteso il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa in relazione al motivo accolto; e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione