Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34615 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34615 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1251/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2965/2018 depositato il 21/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (di seguito Fallimento) proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 98 l.fall. da RAGIONE_SOCIALE (di seguito NOME).
In particolare, il tribunale ha affermato: i ) l’inopponibilità al Fallimento RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito del fallito (contenuta in un ‘ Accordo quadro ‘ di carattere transattivo sulle forniture pregresse), per il suo « carattere confessorio » e perché « il principio di terzietà del curatore rispetto al fallito costituisce ineludibile coordinata di sistema nell’assetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina fallimentare che sorregge la inapplicabilità in ipotesi di fallimento RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui agli artt. 2709-2710 c.c. »; ii ) l’ammissibilità al passivo del credito relativo alle forniture successive, in quanto fondato su ‘ Contratto di fornitura ‘ munito di data certa, in cui « la disciplina RAGIONE_SOCIALEa consegna al vettore ex art. 1510 c.c. non può dirsi esclusa dalla continuità RAGIONE_SOCIALEa somministrazione, trattandosi nella specie di una mera modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione espressamente concordata fra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione aziendale, articolata in una molteplicità di punti vendita »; iii ) la possibilità di ricavare la quantificazione del credito, ammesso per euro 55.854,14 oltre interessi, « dalla medesima intestazione RAGIONE_SOCIALEa fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, con riferimento all’effettivo destinatario (soluzione peraltro rafforzata dal rilascio di reciproca fideiussione, poi oggetto di successiva rinuncia nella presente sede giudiziaria) ».
1.1. –NOME ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale in sette motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
-Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 c.c., in relazione a ll’art. 93 l.fall e a ll’art.
2697 c.c., con riguardo al punto di decisione sopra riportato sub i ), sul rilevo che la ricognizione di debito, in quanto contenuta in un accordo avente data certa anteriore al fallimento, costituiva prova del credito, e che pertanto spettava al Fallimento provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso, anche in casi sovrapponibili a quello in esame, l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALEa ricognizione per la pretesa terzietà del curatore fallimentare.
Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo, che fa valere un vizio di motivazione subordinatamente al mancato accoglimento del primo.
2.1. -Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo, per mancata impugnazione di altra ratio decidendi che sorreggerebbe la statuizione censurata.
Infatti, l’affermazione del tribunale che « a quella ricognizione si pervenne in un momento di grave crisi aziendale al fine di garantirsi la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe forniture, e che quella stessa dichiarazione di scienza venne dallo stesso fallito antecedentemente alla dichiarazione di fallimento fatta oggetto di specifica impugnazione nell’ambito di una iniziativa giudiziale per abuso di posizione dominante (rectius annullamento per vizio RAGIONE_SOCIALEa volontà) » non solo non trova seguito in alcuna impugnazione RAGIONE_SOCIALEa curatela fallimentare, ma è espressamente collegata alla mancata produzione di documenti ulteriori rispetto al cd. ‘Accordo quadro’ ed integra un’argomentazione di supporto alla necessità di ulteriore prova documentale, proprio per la ritenuta inopponibilità RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito, che costituisce perciò la sola ratio decidendi che sorregge, in parte qua , la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
2.2. -Nel merito, occorre prendere le mosse dalla natura RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito, la quale ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale RAGIONE_SOCIALEa causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi -nel senso che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria -senza però
costituire un’ autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 15575/2000, 27406/2008, 11332/2009, 13506/2014, 11392/2016, 20689/2016, 26334/2016).
2.3. -La tesi del ricorrente per cui, a determinate condizioni, gli effetti RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito valgono anche nei confronti del curatore fallimentare trova conforto nell’ormai consolidato orientamento di questa Corte -maturato anche in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame -in base al quale «la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare –RAGIONE_SOCIALEa sua inesistenza o invalidità» (Cass. 24690/2017, 26924/2017, 9929/2018, 24383/2018, 10215/2019, 2431/2020, 39123/2021, 2972/2022, 5428/2022, 3722/2023, 12567/2023).
Si tratta di un indirizzo coerente con il principio, mai messo in discussione, per cui, in tema di assegni bancari -pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore (Cass. 19929/2011) -quest’ultimo può ottenere l’ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza RAGIONE_SOCIALEa presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 c.c., fino a quando il curatore -che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito (Cass. 24690/2017) -non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria (Cass. 1044/1967, 4272/1976, 5972/1981).
2.4. -A detto orientamento il Collegio presta adesione e intende dare continuità, non riscontrando nelle memorie del controricorrente valide ragioni giuridiche per discostarsene.
A diverse conclusioni non può condurre l’obiezione che una siffatta inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio potrebbe comportare per il curatore fallimentare, in sede di verifica dei crediti, « una vera e propria probatio diabolica , specie a fronte di atti di ricognizione di debito non titolata e specie ove, come troppe volte accade, la contabilità del fallito sia inattendibile ovvero addirittura inesistente »; difatti, dire che il curatore potrebbe trovarsi « nell’impossibilità di impedire l’ammissione di crediti inesistenti fondati su illegittime ovvero fraudolente ricognizioni di debito del fallito, munite di data certa » non basta a sovvertire le ragioni giuridiche poste a base del ridetto indirizzo nomofilattico, secondo il brocardo ‘ adducere inconveniens non est solvere argumentum ‘ .
2.5. -Del resto, nella censita giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 10215/2019, che peraltro richiama Cass. 9929/2018 sulla opponibilità del riconoscimento di debito contenuto in atto pubblico, ma propugna in linea generale « il rifiuto di soluzioni rigide e ‘totalizzanti’, per volgersi invece verso soluzioni elastiche, sensibili alle specifiche particolarità dei contesti concretamente esaminati e alle peculiari connotazioni RAGIONE_SOCIALEe prove che siano state prodotte »).
Inoltre, è stato già evidenziato che in quel caso il riconoscimento di debito era contenuto in un atto pubblico unilaterale sottoscritto dalla società poi fallita, mentre nella vicenda in esame, già sottoposta a questa Corte con numerosi ricorsi, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE «ha una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, costituita dall’ Accordo quadro stipulato NOME, con funzione in parte transattiva e in parte di accertamento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ripresa RAGIONE_SOCIALEe forniture» (Cass. 39123/2021).
2.6. -A ben vedere, la principale ragione invocata dal controricorrente per l’eventuale rivisitazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento in disamina risiede nel principio tralatizio per cui, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il curatore ha una posizione di terzo rispetto al soggetto fallito.
Si tratta di un principio sicuramene valido e attuale, ma non così monolitico da non doversi confrontare con le peculiarità di specifiche disposizioni normative, anche in tema di tecniche probatorie in ambito processuale.
Ne costituisce un plastico esempio la giurisprudenza elaborata da questa Corte in tema di applicabilità del principio di non contestazione nel giudizio di accertamento dei crediti e dei diritti di terzi in sede fallimentare.
E’ infatti consolidato l’orientamento per cui, i n tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pur dovendosi necessariamente coordinare con i poteri del giudice delegato quanto al regime RAGIONE_SOCIALEe eccezioni rilevabili d’ufficio, si applica -quale tecnica di semplificazione RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti dedotti -anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti RAGIONE_SOCIALEa massa, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà, poiché la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa delimitazione del thema probandum , sotto forma di relevatio ab onere probandi (Cass. 17731/2022, 14589/2022).
2.7. -Le similitudini con gli effetti processuali RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito sono evidenti.
Ma altrettanto chiare appaiono le differenze con l’istituto RAGIONE_SOCIALEa confessione stragiudiziale, evocato come possibile momento di ‘dissonanza’ sistematica, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘altrettanto consolidato (e contrario) principio per cui la confessione stragiudiziale può essere fatta valere solo nella controversia di cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti -autore e destinatario RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione -e non anche nei confronti del curatore fallimentare del dichiarante, potendo in tal caso la dichiarazione valere solo
come documento liberamente apprezzabile dal giudice, al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 24690/2017, 21258/2014, 23318/2012, 4288/2005, 3055/1996, 2339/1994, 13095/1992, 544/1986; cfr. Cass. 38975/2021 sul diritto del curatore di far valere la simulazione RAGIONE_SOCIALEa quietanza rilasciata dal fallito “in bonis”, poiché priva di valore di confessione stragiudiziale RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento nei confronti del fallimento; v. anche Cass. 23963/2023, nel senso che il curatore, anche quando si pone, esercitandone il diritto, nella stessa posizione del fallito, resta una parte processuale diversa da quest’ultimo).
2.8. -In realtà questa Corte ha sempre messo in luce la differenza che sussiste tra la ricognizione di debito, anche titolata (disciplinata dall’art. 1988 c.c. tra le promesse unilaterali, nel Libro IV sulle obbligazioni) e la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (disciplinata tra le prove nel Tit. II del Libro VI sulla tutela dei diritti), ravvisando nella prima una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all’adempimento il dichiarante, e nella seconda una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017).
Ed infatti, mentre la confessione ha valore di prova legale (‘fa piena prova’) purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (art. 2731 c.c.) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (art. 2733 c.c.), salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.) -la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore, così come per il curatore fallimentare, di dimostrarne l’inesistenza , l’invalidità o l’inefficacia (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017, 13689/2012, 12285/2004).
Peraltro, poiché l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova ha in questo caso fonte legale, e non negoziale, non rilevano nemmeno i limiti di cui all’art. 2698 c.c. prospettati in Cass. 10215/2019 cit.
2.9. -Insomma, ciò che conta è che si tratta di piani diversi, poiché la ricognizione di debito, al di là dei suoi riflessi processuali, rappresenta pur sempre un titolo di fonte negoziale, come tale
azionabile in sede concorsuale ed opponibile alla massa, purché contenuta -come è nel caso in esame -in un atto munito di data certa anteriore al fallimento.
In questo senso va letta la precisazione di questa Corte per cui, «a fronte RAGIONE_SOCIALEa data certa RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro, nel caso riconosciuta dal Tribunale, spettava al curatore, terzo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘opponibilità RAGIONE_SOCIALEe scritture sottoscritte dal fallito, ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l’assenza o l’invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzione discendente dall’art. 1988 cod.civ.» (Cass. 39123/2021).
Ciò rileva anche ai fini del tema limitrofo RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, in sede di verifica del passivo, RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili regolarmente tenute dall’imprenditore fallito, parimenti evocato come possibile momento di frizione ermeneutica rispetto al diverso orientamento di questa Corte in tema di ricognizione di debito del fallito, alla cui categoria sarebbero -in tesi -riconducibile i crediti ivi esposti.
E’ vero, infatti, che, secondo un’inveterata lettura nomofilattica, tanto l’art. 2709 c.c. (per cui le scritture contabili fanno prova inscindibilmente contro l’imprenditore, salva la possibilità di prova contraria), quanto l’art. 2710 c.c. (per cui i libri bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, possono fare prova nei rapporti tra imprenditori inerenti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa) non sono opponibili al curatore fallimentare che «agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa» (Cass. 33728/2022, 18682/2017, 11017/2013).
Ed è altrettanto vero che, a livello processuale, detta inopponibilità viene letta come eccezione in senso lato -perciò rilevabile anche d’ufficio, in caso di inerzia del curatore -in quanto connessa al regime RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del passivo, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori, si pone in posizione
di terzietà rispetto all’imprenditore fallito (Cass. Sez. U, 4213/2013; Cass. 33728/2022, 27902/2020, 14054/2015).
Tuttavia, questa diversa regola è semplicemente il portato RAGIONE_SOCIALEa specifica perimetrazione del campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., destinate ad operare esclusivamente nei rapporti tra imprenditori e inerenti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, non anche nei confronti del curatore fallimentare, che ( inutile dictu ) imprenditore non è.
Al di fuori di quel perimetro, il curatore fallimentare resta invece soggetto alla presunzione relativa posta dall’art. 1988 c.c., che lo legittima a dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o comunque il venir meno degli effetti del rapporto negoziale in base al quale il fallito in bonis -si badi, con atto di data certa anteriore al fallimento, e dunque opponibile alla massa (questo essendo l’ambito RAGIONE_SOCIALEa terzietà rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del passivo) si sia riconosciuto debitore di un terzo che, in forza di tale ricognizione, insinui il corrispondente credito al passivo fallimentare.
-Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione, con riguardo al punto di decisione sopra riportato sub iii ), per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, laddove il tribunale, dopo aver affermato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda «per la parte relativa alle successive forniture» -sulla base del Contratto di fornitura munito di data certa e RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEe merci al vettore -ha immotivatamente ridotto l’ammissione, in dispositivo, a soli euro 117.855,48 (a fronte di un credito insinuato per euro 697.655,42 sulla base di fatture e documenti di trasporto).
3.1. -La censura è fondata, poiché nell’economia del tessuto motivazionale risulta del tutto incomprensibile l’ ellittico riferimento ad una «quantificazione in parte qua può essere ricavata dalla medesima intestazione RAGIONE_SOCIALEa fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, in base all’effettivo destinatario (soluzione rafforzata tra l’altro dal rilascio di reciproca fideiussione poi oggetto di successiva rinunzia nella presente sede giudiziaria)».
-Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale (articolati in tre sottogruppi), essi risultano solo in parte fondati.
4.1. -Il primo motivo denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccezione RAGIONE_SOCIALEa curatela di mancato deposito dei documenti (fatture e d.d.t.) che avrebbero dovuto dimostrare il credito ammesso al passivo per le forniture effettuate successivamente all’Accordo -quadro.
La censura va accolta poiché il Fallimento ha indicato in modo specifico (v. pag. 14 del controricorso) di aver eccepito in comparsa di costituzione che nessuna RAGIONE_SOCIALEe fatture contenute nel CD-Rom indicato dall’opponente riguardava l e forniture di merce per il periodo successivo all’Accordo -quadro, ma di tale eccezione non v’è traccia nel provvedimento impugnato, con conseguente necessità di un rinvio per il relativo esame.
4.2. -Il secondo mezzo, dichiaratamente proposto in via subordin ata, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
4.3. -Il terzo motivo, che denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1510 c.c., per avere il tribunale applicato la norma suppletiva di cui al secondo comma nonostante la « presenza di una deroga espressa », è infondato.
Invero, dal provvedimento impugnato non emerge affatto che il tribunale abbia accertato l’esistenza del preteso patto in deroga, RAGIONE_SOCIALEa cui prova era del resto onerato il Fallimento; il quale fa forse confusione con la deroga prevista dal primo comma RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, che ha riguardo al luogo di consegna (pacificamente individuato presso la sede del RAGIONE_SOCIALE, costituito tra le numerose Farmacie facenti capo all’imprenditore NOME COGNOME ).
Difatti, mentre il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1510 c.c. prevede che, «i n mancanza di patto o di uso contrario, la consegna RAGIONE_SOCIALEa cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo RAGIONE_SOCIALEa vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede RAGIONE_SOCIALE‘impresa » -e qui la relativa deroga pattizia sembra pacifica, a fronte RAGIONE_SOCIALEa clausola di consegna RAGIONE_SOCIALEa merce presso il RAGIONE_SOCIALE -il secondo comma
prevede che, «salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo RAGIONE_SOCIALEa consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore». Al riguardo il tribunale si è limitato ad affermare che « la disciplina relativa alla consegna al vettore di cui all’art. 1510 c.c. non può certo dirsi esclusa dalla continuità RAGIONE_SOCIALEa somministrazione, trattandosi nella specie di una modalità nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione concordata dalle parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione aziendale articolata in una pluralità di molteplici punti vendita », registrando così non una deroga pattizia, ma una mera modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Vale allora il principio per cui la vendita di cosa da trasportare si presume una “vendita con spedizione” -nella quale il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (art. 1510, comma 2, c.c.) -sicché, per configurare una “vendita con consegna all’arrivo”, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga (Cass. 16961/2014, 2817/1999).
4.4. -Quanto appena detto porta ad escludere che sussista la nullità del provvedimento dedotta con il quarto mezzo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., a fronte di una motivazione inferiore al minimo costituzionale garantito, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c., nell’asserito contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Difatti la motivazione, per quanto sintetica, supera sicuramente la soglia di costituzionalità individuata dal diritto vivente (Cass. Sez. U, 8053/2014), mentre l’ulteriore affermazione per cui « l’ipotizzata consegna di quelle merci presso la sede del consorzio trova fondamento nel contratto di fornitura » restituisce semmai l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa deroga pattizia al primo comma, e non al secondo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1510 c.c.
Per le stesse ragioni va disattesa anche la contestuale censura di omesso esame del fatto decisivo costituito dalla « consegna RAGIONE_SOCIALEa merce al solo ‘vettore’ e non già al ‘destinatario’ presso il luogo pattiziamente individuato dalle parti », la cui decisività ricorrerebbe, semmai, ove il tribunale avesse effettivamente accertato la deroga
espressa al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1510 c.c.; il che, come detto, non si è verificato.
4.5. -Gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, meritano accoglimento.
Essi denunziano: la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per avere il tribunale omesso di esaminare l’eccezione di pagamento per un importo superiore (euro 1.208.671,98) rispetto al credito azionato dall’opponente, sollevata dalla curatela opposta in comparsa di costituzione (quinto motivo, specificato a pag. 16 e s. del controricorso); la mancanza di motivazione sull’ammissione al passivo del minor credito di euro 117.855,48 pur in presenza di pagamenti ex adverso di importo superiore (sesto motivo); l’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo, appunto, ai dedotti pagamenti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME (settimo motivo).
L’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di qualsivoglia indicazione al riguardo mostra la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze e rende evidente la necessità di un nuovo esame sul punto.
-Per concludere: in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, nonché del primo e degli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo. Accoglie i motivi primo, quinto, sesto e settimo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2023.