Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36484 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36484 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
sul ricorso 35142/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (ATTUALMENTE DENOMINATA RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SC, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza de lla CORTE D’APPELL O di FIRENZE n. 2060/2019 depositata il 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME in proprio e nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale NOME COGNOME avverso la decisione che in primo grado ne aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione promossa in suo danno dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella quale erano poi intervenute gli altri creditori qui intimati, intesa a conseguire, il saldo delle posizioni a debito maturate nei rapporti intrattenuti con ciascun creditore e di cui il COGNOME si era riconosciuto debitore per mezzo della ricognizione di debito effettuata per atto di AVV_NOTAIO il 7.8.1996.
La Corte territoriale, spiegando le ragioni del decisum , pur dando atto che la ricognizione di debito comporta la relevatio ab onere probandi altrimenti ricadente sul creditore, non integra tuttavia una autonoma fonte di obbligazione, si ché essa è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente, ha tuttavia confutato l’argomento a tal fine fatto valere dall’opponente -che, richiamando gli atti di un pregresso giudizio di opposizione conclusosi con una declaratoria di cessazione della materia del
contendere, aveva rappresentato come la CTU, svoltasi nell’occasione, avesse accertato che i saldi debitori oggetto di esecuzione si erano formati in dipendenza degli interessi ultralegali e dell’anatocismo applicati dalle banche nei rapporti con il debitore -sulla considerazione non solo che gli esiti di quella CTU erano stati contestati dallo stesso appellante, nella parte in cui il perito aveva applicato il criterio della capitalizzazione annuale, ma che non era stata prodotta alcuna documentazione a supporto di quanto sostenuto, atteso che la rinnovazione della CTU disposta dal giudice di primo grado nell’odierno giudizio, volta ad accertare se fossero stati effettivamente applicati ai rapporti in parola interessi illeciti, non aveva sortito alcun esito avendo il perito dovuto prendere atto che non era rinvenibile agli atti di causa la documentazione necessaria per dar corso all’incarico. Poiché in ragione di ciò, annota il decidente, «è di palmare evidenza che tale documentazione dovesse essere prodotta dall’opponente e non dalla Banche, tenuto conto della natura del giudizio di opposizione all’esecuzione che individua nel debitore opponente l’unico soggetto su cui incombeva l’onere della prova», ne consegue che del tutto vanamente l’appellante protesta che l’onere probatorio dovesse far capo ai creditori, estendendo al giudizio di opposizione all’esecuzione gli ordinari principi del giudizio di cognizione ad esso inapplicabili, tanto più a fronte di «una ricognizione di debito notarile che dispensava il destinatario (e cioè i vari Istituti) dall’onere di provare la validità del rapporto, ricognizione che avrebbe potuto vedere il venir meno della sua efficacia vincolante solo nel caso in cui l’opponente avesse offerto congrua prova della invalidità del rapporto sottostante».
La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dal soccombente sulla base di tre motivi, illustrati pure con ricorso, ai quali resistono con controricorso e memorie tutti gli intimati cositituitisi ad
eccezione della Banca Monte Paschi di Siena che ha resistito con il solo controricorso.
Non hanno svolto attività processuale i restanti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. sul rilievo che la Corte d’Appello, venendo segnatamente meno al comando secondo cui la ricognizione di debito diviene inefficace laddove sia provata l’invalidità del rapporto fondamentale, avrebbe invertito l’onere probatorio conseguente alla dimostrata invalidità del predetto rapporto, poiché, una volta che a mezzo della produzione in giudizio della consulenza tecnica, che in altro giudizio di opposizione all’esecuzione aveva accertato che le partite a debito erano state originate dall’applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, non poteva accollarsi al ricorrente anche l’ulteriore onere di provare il minor credito in capo ai singoli procedenti, si dà sanzionarne la mancata evasione dovuta all’indisponibilità della documentazione necessaria con il rigetto del proposto atto di gravame.
Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità dell’impugnata decisione per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., posto che la motivazione a mezzo della quale la Corte distrettuale aveva disatteso l’appello appare gravemente contraddittoria e del tutto illogica, non giustificandosi, alla luce del corretto inquadramento in diritto della vicenda, perché mai i ricorrenti avrebbero dovuto essere onerati della produzione in giudizio degli estratti conto diretti a provare il minor credito del procedente.
Entrambi i motivi scrutinabili congiuntamente sono infondati.
Com’è noto, secondo il diritto vivente, «la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l’astrazione processuale della ” causa debendi “, con la
conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento» (Cass., Sez. III, 15/05/2009, n. 11332). Essa ha l’effetto, operando un’astrazione processuale della causa negoziale, di comportare a beneficio del destinatario la relevatio ab onere probandi , sollevandolo, cioè, dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume perciò fino a prova contraria (Cass., Sez. I, 25/01/2022, n. 2091), ma dalla cui esistenza o validità non può tuttavia prescindersi sotto il profilo sostanziale, tanto che ogni effetto vincolante della ricognizione viene meno ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass., Sez. I, 13/10/2016, n. 20689); e dunque è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia mai stato instaurato o sia sorto invalidamente (Cass, Sez. I, 13/06/2014, n. 13506).
Ora la tesi ricorrente, sul filo di queste premesse, è che essendo stata versata in atti la CTU attestante, in un parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione, che i crediti oggetto della ricognizione per atto di AVV_NOTAIO 7.8.1996 erano stati originati dall’applicazione ai rapporti intrattenuti con gli istituti bancari procedenti di interessi
anatocistici ed ultralegali, sia per questo risultata provata l’invalidità del rapporto fondamentale, con conseguente privazione di ogni efficacia probatoria dell’operata ricognizione e conseguente ripartizione secondo le regole ordinariamente vigenti dell’onere probatorio.
Sfugge tuttavia a questa prospettazione il fatto, che onde privare la ricognizione di debito della vocazione probatoria che n’è caratteristica, occorre che l’invalidità del rapporto fondamentale sia provata giudizialmente. Si vuol concedere che ciò non voglia significare, più in generale, che sull’invalidità debba essere intervenuto un giudicato, giacché se così fosse non solo non sarebbe concepibile un’esecuzione basata su un titolo esecutivo invalido e se lo fosse ne sarebbe scontato l’esito; e, più in dettaglio, con riferimento al nostro caso, che, non essendosi formato alcun giudicato sulla ricognizione di debito di che trattasi poiché il giudizio, cui si riferisce la CTU accertativa della illiceità degli interessi applicati nella specie, si era concluso, come si è detto, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, l’invalidità del rapporto fondamentale non sia stata accertata giudizialmente. Giudizialmente vuol però dire che l’acquisizione dell’invalidità del rapporto fondamentale debba quantomeno maturare nell’alveo del giudizio in cui si contesta la validità del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura. Il che si risolve nel ricondurre il tema di che trattasi nel solco dell’apprezzamento probatorio, che è compito del giudice, investito dell’opposizione operare scrutinando le risultanze istruttorie acquisite al processo.
E’, poi, ben vero, secondo quel che si insegna abitualmente, che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientri anche quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre
parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito (Cass., Sez. IV, 3/04/2017, n. 8603); e che in questa ottica sia consentito al giudice di merito pure di utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass., Sez. II, 11/08/1999, n. 8585). E tuttavia la valutazione del materiale probatorio formatosi aliunde che si rende in tal modo legittima non può prescindere dalla condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e di stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. Sez. I, 7/05/2014, n. 9843), giacché anche in tale cotesto si impone di salvaguardare l’integrità del contraddittorio che ne sarebbe altrimenti leso (Cass., Sez. I, 10/12/2004, n. 23132).
Così impostata la vicenda, è agevole pervenire alla condivisione del deliberato impugnato, che si coonesta in forza di una duplice concorrente ragione. Va infatti considerato, da un lato, che, allorché ha ritenuto che la mancata produzione dei documenti contabili a suo tempo esaminati dal CTU impedisse di sottoporre le conclusioni tratte dal medesimo all’imprescindibile confronto critico tra le parti, venendosi perciò esse a trovarsi nell’impossibilità di sindacarne, in difetto del necessario supporto documentale, la congruità logicoargomentativa, la Corte d’Appello si è esattamente attenuta al prefato indirizzo nomofilattico, che non è mero pleonasmo in quanto è volto ad assicurare anche in questa evenienza la piena attuazione del contraddittorio processuale; dall’altro, la Corte d’Appello ha fatto
piano esercizio dei poteri che le competono in quanto giudice di merito di valutare liberamente le risultanze probatorie acquisite al processo, di talché, allorché ha escluso, in difetto delle cennate produzioni documentali, la decisività della CTU svoltasi in un altro giudizio, essa non ha fatto altro che esercitare l’ufficio che in questa guisa le compete in via esclusiva e riservata secondo il metro del proprio prudente apprezzamento.
8. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’art. 17 cod. proc. civ. e dei parametri stabiliti dal d.m. 10 luglio 2012, n. 140 e dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 vero che la sentenza impugnata, confermando il deliberato sul punto del Tribunale e provvedendo a sua volta alla liquidazione delle spese del grado, aveva liquidato le spese di lite non già considerando il valore del singolo credito posto in esecuzione, ma la somma di tutti i crediti azionati nella specie, si ché per ciascun procedente era stata liquidata a siffatto titolo la medesima somma.
9. Il motivo è fondato.
Fermo in principio che nelle cause in materia di opposizione il valore della causa, rilevante ai sensi dell’art. 5 d.m. 55/2014 ai fini di individuare il parametro applicabile ai fini della liquidazione delle spese di lite, si determina in base al credito per cui si procede, non vi è ragione, nel caso in cui i crediti posti in esecuzione siano più di uno, di discostarsi dal precetto che questa Corte ha enunciato in ordine alla liquidazione delle spese processuali con riferimento all’ipotesi del litisconsorzio facoltativo. Nel caso in cui a mente dell’art. 103 cod. proc. civ. più parti agiscano nel medesimo giudizio il cumulo soggettivo che in tal modo si determina non comporta, ai fini delle spese, anche il cumulo delle domande che sono proposte nei confronti della stessa parte giacché ciascuna domanda, diversamente da quel che accade nel caso del cumulo oggettivo di
cui all’art. 104 cod. proc. civ., conserva la propria autonomia e non la smarrisce per il fatto di essere esercitata nello stesso giudizio (Cass., Sez. II, 24/10/1983. n. 6236).
Ha errato, perciò, il decidente nel liquidare le spese in modo unitario accordando a ciascun procedente, indipendentemente dal credito da esso azionato, il medesimo rimborso.
10. In conclusione vanno rigettati i primi due motivi di ricorso.
Va accolto invece il terzo con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvio della causa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 20.12.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME