Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34733 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34733 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1248/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC:
EMAIL -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2963/2018 depositato il 21/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (di seguito Fallimento) proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. da RAGIONE_SOCIALE (di seguito NOME).
In particolare, il tribunale ha affermato:
i ) l’inopponibilità al Fallimento della ricognizione di debito del fallito (contenuta in un ‘ Accordo quadro ‘ di carattere transattivo sulle forniture pregresse), in ragione della terzietà del curatore fallimentare, da ritenersi una coordinata di sistema comune all’ inopponibilità delle dichiarazioni confessorie del fallito ed alla inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 2709-2710 c.c.;
ii ) l’ammissibilità al passivo del credito relativo alle forniture successive, in quanto fondato su ‘ Contratto di fornitura ‘ munito di data certa, in cui « la disciplina della consegna al vettore ex art. 1510 c.c. non può dirsi esclusa dalla continuità della somministrazione, trattandosi nella specie di una mera modalità di esecuzione della prestazione espressamente concordata fra le parti, in ragione della peculiarità dell’organizzazione aziendale, articolata in una molteplicità di punti vendita »;
iii ) la possibilità di ricavare la quantificazione del credito ammesso « dalla medesima intestazione della fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, con riferimento all’ effettivo destinatario (soluzione peraltro rafforzata dal rilascio di reciproca fideiussione, poi oggetto di successiva rinuncia nella presente sede giudiziaria) ».
1.1. –NOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso col quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale in due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
-Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione a ll’art. 93 l.fall
e a ll’art. 2697 c.c., con riguardo al capo della decisione sopra riportato sub i ), sul rilievo che la ricognizione di debito, in quanto contenuta in un accordo avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa, costituiva prova del credito, e che pertanto spettava al F allimento provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso, anche in casi sovrapponibili a quello in esame, l’inopponibilità della ricognizione per la pretesa terzietà del curatore fallimentare.
Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo, che fa valere un vizio di motivazione subordinatamente al mancato accoglimento del primo.
2.1. -V a preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo per mancata impugnazione di altra ratio decidendi che sorreggerebbe la statuizione censurata.
Infatti, l’affermazione del tribunale che « a quella ricognizione si pervenne in un momento di grave crisi aziendale al fine di garantirsi la prosecuzione delle forniture, e che quella stessa dichiarazione di scienza venne dallo stesso fallito antecedentemente alla dichiarazione di fallimento fatta oggetto di specifica impugnazione nell’ambito di una iniziativa giudiziale per abuso di posizione dominante (rectius annullamento per vizio della volontà) » è espressamente collegata alla mancata produzione di documenti ulteriori rispetto al cd. ‘Accordo quadro’ ed integra un’argomentazione di supporto alla necessità di ulteriore prova documentale, proprio per la ritenuta inopponibilità della ricognizione di debito, che costituisce perciò la sola ratio decidendi che sorregge il rigetto, in parte qua , della domanda.
2.2. -Nel merito, occorre prendere le mosse dalla natura della ricognizione di debito, la quale ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi -nel senso che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria -senza però costituire un’ autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua
efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 15575/2000, 27406/2008, 11332/2009, 13506/2014, 11392/2016, 20689/2016, 26334/2016).
2.3. -La tesi del ricorrente per cui, a determinate condizioni, gli effetti della ricognizione di debito valgono anche nei confronti del curatore fallimentare trova conforto ne ll’ormai consolidato orientamento di questa Corte -maturato anche in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame -in base al quale «la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare -della sua inesistenza o invalidità» (Cass. 24690/2017, 26924/2017, 9929/2018, 24383/2018, 10215/2019, 2431/2020, 39123/2021, 2972/2022, 5428/2022, 3722/2023, 12567/2023).
Si tratta del resto di un indirizzo coerente con il principio, mai messo in discussione, che, in tema di assegni bancari -pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore (Cass. 19929/2011) -quest’ultimo possa ottenere l’ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore -che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito (Cass. 24690/2017) -non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria (Cass. 1044/1967, 4272/1976, 5972/1981).
2.4. -A detto orientamento il Collegio presta adesione e intende dare continuità, non riscontrando nelle memorie del controricorrente valide ragioni giuridiche per discostarsene.
Del resto, nella censita giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di
debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual’è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 10215/2019, che peraltro richiama Cass. 9929/2018 sulla opponibilità del riconoscimento di debito contenuto in atto pubblico, ma propugna in linea generale « il rifiuto di soluzioni rigide e ‘ totalizzanti ‘ , per volgersi invece verso soluzioni elastiche, sensibili alle specifiche particolarità dei contesti concretamente esaminati e alle peculiari connotazioni delle prove che siano state prodotte »). Inoltre, è stato già evidenziato che in quel caso il riconoscimento di debito era contenuto in un atto pubblico unilaterale sottoscritto dalla società poi fallita, mentre nella vicenda in esame, già sottoposta a questa Corte con numerosi ricorsi, i l riconoscimento dell’esposizione debitoria da parte della RAGIONE_SOCIALE «ha una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, costituita dall’ Accordo quadro stipulato NOME, con funzione in parte transattiva e in parte di accertamento, ai fini della ripresa delle forniture» (Cass. 39123/2021).
2.5. -La principale ragione invocata dal controricorrente per l’eventuale rivisitazione dell’orientamento in disamina risiede nel principio tralatizio per cui, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il curatore ha una posizione di terzo rispetto al soggetto fallito.
Si tratta di un principio sicuramene valido e attuale, ma non così monolitico da non doversi confrontare con le peculiarità di specifiche disposizioni normative, anche in tema di tecniche probatorie in ambito processuale.
Ne costituisce un plastico esempio la giurisprudenza elaborata da questa Corte in tema di applicabilità del principio di non contestazione nel giudizio di accertamento dei crediti e dei diritti di terzi in sede fallimentare.
E’ infatti consolidato l’orientamento per cui, in tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pur dovendosi necessariamente coordinare con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, si applica
-quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti -anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà, poiché la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, sotto forma di ” relevatio ab onere probandi (Cass. 17731/2022, 14589/2022).
2.6. -Le similitudini con gli effetti processuali della ricognizione di debito sono evidenti. Ma altrettanto chiare appaiono le differenze con l’istituto della confessione stragiudiziale, specificamente evocato come possibile momento di ‘dissonanz a ‘ sistematica, a fronte dell’altrettanto consolidato e contrario principio per cui la confessione stragiudiziale può essere fatta valere solo nella controversia di cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti (autore e destinatario), e non anche nei confronti del curatore fallimentare del dichiarante, potendo in tal caso la dichiarazione valere solo come documento liberamente apprezzabile dal giudice, al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 24690/2017, 21258/2014, 23318/2012, 4288/2005, 3055/1996, 2339/1994, 13095/1992, 544/1986; cfr. Cass. 38975/2021 sul diritto del curatore di far valere la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito “in bonis”, poiché priva di valore di confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento nei confronti del fallimento; v. anche Cass. 23963/2023, nel senso che il curatore, anche quando si pone, esercitandone il diritto, nella stessa posizione del fallito, resta una parte processuale diversa da quest’ultimo).
2.7. -In realtà questa Corte ha sempre messo in luce la differenza che sussiste tra la ricognizione di debito, anche titolata (disciplinata dall’art. 1988 c.c. tra le promesse unilaterali , nel Libro IV sulle obbligazioni) e la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (disciplinata tra le prove nel Tit. II del Libro VI sulla tutela dei diritti), ravvisando nella prima una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all’adempimento il dichiarante, e nella seconda una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante
e favorevoli all’altra parte (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017).
Ed infatti, mentre la confessione ha valore di prova legale (‘ fa piena prova’) -purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (art. 2731 c.c.) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (art. 2733 c.c.), salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.) -la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa dell’esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore, così come per il curatore fallimentare, di dimostrarne l’inesistenza, l’ invalidità o l’ inefficacia (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017, 13689/2012, 12285/2004). Con la precisazione che l’inversione dell’onere della prova ha fonte legale e non negoziale, sicché non vengono in rilievo i limiti di cui all’art. 2698 c.c. paventati da Cass. 10215/2019 cit.
Si tratta comunque di piani diversi, poiché la ricognizione di debito, al di là dei suoi riflessi processuali, rappresenta pur sempre un titolo di fonte negoziale, come tale azionabile in sede concorsuale ed opponibile alla massa purché contenuta -come è nel caso in esame -in un atto munito di data certa anteriore al fallimento.
-Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione, con riguardo al capo della decisione sopra riportato sub iii ), per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, laddove il tribunale, dopo aver affermato la fondatezza della domanda «per la parte relativa alle successive forniture» sulla base del Contratto di fornitura munito di data certa e della consegna delle merci al vettore, ha immotivatamente ridotto in dispositivo l’ammissione a soli euro 252.614,77 a fronte di un credito insinuato per euro 602.189,51 sulla base di fatture e documenti di trasporto.
3.1. -La censura è fondata, poiché nell’economia del tessuto motivazionale risulta del tutto incomprensibile l’ ellittico riferimento ad una «quantificazione in parte qua può essere ricavata dalla medesima intestazione della fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, in base all’effettivo destinatario (soluzione rafforzata tra l’altro dal rilascio di reciproca fideiussione poi oggetto di successiva rinunzia nella presente sede giudiziaria)».
-I due motivi del ricorso incidentale investono il capo di decisione sopra riportato sub ii ).
4.1. -Con il primo il Fallimento denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1510 , comma 2, c.c., norma ritenuta inapplicabile a fronte di una deroga espressa contenuta nel contratto, sicché la prova della consegna della merce non poteva esaurirsi nella esibizione del documento di trasporto siglato dal vettore, occorrendo la prova della consegna al destinatario.
4.2. -Il secondo mezzo lamenta la nullità della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo il tribunale riconosciuto l’esistenza di un patto in deroga all’art. 1510, co. 2, cod. civ., per poi applicare la relativa disciplina.
4.3. -Entrambi i motivi vanno disattesi perché presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
4.4. -Il primo viola innanzitutto il principio di autosufficienza, ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il preteso patto in deroga non viene trascritto, né viene indicato quando e come la questione sia stata posta in sede di merito, tanto più che le eccezioni verbalizzate all’udienza di comparizione, riportate in decreto, appaiono di diverso tenore.
Né dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il tribunale abbia accertato l’esistenza del pr eteso patto in deroga, della cui prova era onerato il Fallimento.
Probabilmente la censura è frutto di una confusione tra la deroga prevista dal primo comma dell’art. 1510 c.c. (avuto riguardo al luogo di consegna, individuato non presso RAGIONE_SOCIALE ma presso il RAGIONE_SOCIALE) con la deroga al secondo comma.
4.5. -Invero, ai sensi dell’art. 1510, comma 2, c.c., la vendita di cosa da trasportare si presume “vendita con spedizione”, nella quale il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, sicché, per configurare una “vendita con consegna all’arrivo”, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga (Cass. 16961/2014, 2817/1999).
Sulla scorta di tale principio sarebbe stato allora specifico onere della curatela superare la suddetta presunzione, fornendo elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga, piuttosto che limitarsi a richiamare genericamente l’esistenza di un patto contrario nei contratti o nelle missive intercorsi tra le parti.
-Per concludere, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e con rigetto dei motivi di ricorso incidentale, il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta i due motivi del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2023.