Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16176 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32039-2019 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Opposizio ne ad avviso di addebito
COGNOME
Rep.
Ud. 13/03/2025
CC
avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.4.2019 n. 76, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva accolto solo parzialmente l ‘opposizione proposta da quest’ultimo avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi relativi al periodo da agosto 2006 a luglio 2011, da corrispondere in misura superiore a quella versata per effetto della riclassificazione della ditta da impresa artigiana ad impresa industriale.
La Corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale, secondo cui era coperta da giudicato esterno e, dunque, non più contestabile, la affermazione della retroattività del provvedimento di cancellazione dall ‘a lbo delle imprese artigiane, giusta decreto del Tribunale di Perugia del 30.10.2013- divenuto
definitivo- reso in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione provinciale per l’artigianato di cancellazione della ditta dall’albo delle imprese artigiane.
La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto improponibile la domanda del COGNOME di restituzione dei contributi versati presso la gestione RAGIONE_SOCIALE, per assenza di domanda amministrativa. Ha, da ultimo, respinto la censura di omessa pronuncia del tribunale sull’eccezione di compensazione tra il credito vantato dall’Istituto ed il credito della parte per la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione RAGIONE_SOCIALE; ha osservato che il tribunale aveva affermato correttamente che l’accoglimento della eccezione di compensazione presupponeva la domanda di accertamento dell’indebito versamento dei contributi alla gestione RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza per
difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado senza in alcun modo esplicitare le ragioni della propria condivisione di quel percorso argomentativo, in modo da non integrare neppure i requisiti della motivazione per relationem .
Il motivo è infondato.
La motivazione è, invero, espressa dal giudice dell’appello , dapprima con il rinvio per relationem ad alcuni brani della sentenza di primo grado (punto 6.1 della sentenza impugnata) e, nel prosieguo, con la indicazione delle ragioni della condivisione di quel percorso motivazionale (punto 6.2).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, deducendo che erroneamente la Corte d’appello av rebbe ritenuta coperta dal giudicato- (formatosi a seguito dell’ordinanza del giudice civile del 30.10.2013) – la retroattività (dall ‘anno 2006) della condizione di ditta non- artigiana, anche per il periodo antecedente alla variazione
d’ufficio dell’inquadramento previdenziale, avvenuta soltanto con verbale Inps del 16.9.11.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1241 e 1242 c.c. dell’art. 7 della legge n. 533/73 e dell’art. 443 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto infondata l’eccezione – proposta in via subordinata- di compensazione del credito Inps per maggiori contributi con il controcredito del COGNOME verso l’Inps per contributi personali versati alla Gestione Artigiani, che restavano non dovuti per il disconoscimento della classificazione artigiana della ditta.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.
Giova considerare che:
-a ) secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443, leggequadro per l’artigianato, art. 5, comma 5: ‘L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane’ e non anche ad altri fini, principio pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte relativa al periodo considerato. È stato infatti affermato che: ‘Il carattere costitutivo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall’art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale
solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese e non anche ai fini contributivi e previdenziali’ ( ex multis : Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000).
-b ) C on l’entrata in vigore del d.l 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere ‘vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali’ al provvedimento emanato dalle C.P.A. (Commissioni Provinciali per l’Artigianato) in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti (art. 1). In questi termini, Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 0603-2004 : ‘L’iscrizione di un’impresa nell’albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all’accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall’entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali
ed assistenziali’.
-c ) Successivamente, l’art. 9, comma 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha espressamente disposto l’abrogazione dell’ art. 1 del sopra citato D.L. n. 6/1993 , a decorrere dall’1 ottobre 2009 , eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato.
Alla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare, in relazione al periodo di causa, che le delibere della C.P.A.- in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane- qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana non sono vincolanti nel giudizio in cui si discuta dei requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. Ciò, peraltro, è desumibile dallo stesso art. 9bis , che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.
Quanto sin qui evidenziato esclude in limine che sul provvedimento della Commissione provinciale per l’artigianato, di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, possa formarsi
un giudicato esterno rilevante nel diverso giudizio vertente tra l’INPS e l’impresa in relazione all’inquadramento ai fini previdenziali ed al pagamento dei contributi.
Ciò premesso, l ‘orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità ( che ha superato il precedente di Cass.8558/14), afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 , l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia effettuata d’ufficio dall’Inps , in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
L a predetta lettura dell’art.3, co.8 , l. n.335/95 si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei
singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorsoassorbito il terzo e rigettato il primo- e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo e rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di