Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32039-2019 proposto da:
NOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima ditta individuale NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Opposizio ne ad avviso di addebito
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2025
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.4.2019 n. 76, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva accolto solo parzialmente l ‘opposizione proposta da quest’ultimo avverso l’avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di contributi relativi al periodo da agosto 2006 a luglio 2011, da corrispondere in misura superiore a quella versata per effetto RAGIONE_SOCIALEa riclassificazione RAGIONE_SOCIALEa ditta da impresa artigiana ad impresa industriale.
La Corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale, secondo cui era coperta da giudicato esterno e, dunque, non più contestabile, la affermazione RAGIONE_SOCIALEa retroattività del provvedimento di cancellazione dall ‘a lbo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giusta decreto del Tribunale di Perugia del 30.10.2013- divenuto
definitivo- reso in sede di impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ditta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto improponibile la domanda del COGNOME di restituzione dei contributi versati presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per assenza di domanda amministrativa. Ha, da ultimo, respinto la censura di omessa pronuncia del tribunale sull’eccezione di compensazione tra il credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE ed il credito RAGIONE_SOCIALEa parte per la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; ha osservato che il tribunale aveva affermato correttamente che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa eccezione di compensazione presupponeva la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito versamento dei contributi alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per
difetto di motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado senza in alcun modo esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa propria condivisione di quel percorso argomentativo, in modo da non integrare neppure i requisiti RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem .
Il motivo è infondato.
La motivazione è, invero, espressa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello , dapprima con il rinvio per relationem ad alcuni brani RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (punto 6.1 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e, nel prosieguo, con la indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa condivisione di quel percorso motivazionale (punto 6.2).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, deducendo che erroneamente la Corte d’appello av rebbe ritenuta coperta dal giudicato- (formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del giudice civile del 30.10.2013) – la retroattività (dall ‘anno 2006) RAGIONE_SOCIALEa condizione di ditta non- artigiana, anche per il periodo antecedente alla variazione
d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento previdenziale, avvenuta soltanto con verbale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 16.9.11.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1241 e 1242 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 533/73 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 443 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto infondata l’eccezione – proposta in via subordinata- di compensazione del credito RAGIONE_SOCIALE per maggiori contributi con il controcredito del COGNOME verso l’RAGIONE_SOCIALE per contributi personali versati alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che restavano non dovuti per il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa classificazione artigiana RAGIONE_SOCIALEa ditta.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.
Giova considerare che:
-a ) secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443, leggequadro per l’RAGIONE_SOCIALE, art. 5, comma 5: ‘L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e non anche ad altri fini, principio pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte relativa al periodo considerato. È stato infatti affermato che: ‘Il carattere costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, espressamente previsto dall’art. 5, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1985 n. 443, vale
solo ai limitati fini del conseguimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste a favore di tale tipo di RAGIONE_SOCIALE e non anche ai fini contributivi e previdenziali’ ( ex multis : Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000).
-b ) C on l’entrata in vigore del d.l 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere ‘vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali’ al provvedimento emanato dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e RAGIONE_SOCIALE‘impresa con dipendenti (art. 1). In questi termini, Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 0603-2004 : ‘L’iscrizione di un’impresa nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all’accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che, fin dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 5, quarto comma), mentre dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali
ed assistenziali’.
-c ) Successivamente, l’art. 9, comma 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha espressamente disposto l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 del sopra citato D.L. n. 6/1993 , a decorrere dall’1 ottobre 2009 , eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare, in relazione al periodo di causa, che le delibere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.P.A.- in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni riconosciute a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana non sono vincolanti nel giudizio in cui si discuta dei requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. Ciò, peraltro, è desumibile dallo stesso art. 9bis , che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, RAGIONE_SOCIALEa suddetta iscrizione.
Quanto sin qui evidenziato esclude in limine che sul provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cancellazione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, possa formarsi
un giudicato esterno rilevante nel diverso giudizio vertente tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’impresa in relazione all’inquadramento ai fini previdenziali ed al pagamento dei contributi.
Ciò premesso, l ‘orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità ( che ha superato il precedente di Cass.8558/14), afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 , l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di variazione RAGIONE_SOCIALEa classificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia effettuata d’ufficio dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
L a predetta lettura RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co.8 , l. n.335/95 si giustifica alla luce RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio RAGIONE_SOCIALE‘istituto e sulle posizioni previdenziali dei
singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorsoassorbito il terzo e rigettato il primo- e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo e rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di