Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31892 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10992 -2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 256/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/03/2018 R.G.N. 442/2014;
Oggetto
R.G.N. 10992/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure, e per quanto rileva in questa sede, ha ridotto l’importo di una delle cartelle opposte (n.740388/97) e rigettato i ricorsi proposti avverso plurime cartelle e decreto ingiuntivo per differenze premi dovuti per la riclassificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE, sanzioni e accessori;
all’esito di ampia e complessa consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di merito ha svolto ampia disamina ed accertato la correttezza RAGIONE_SOCIALE riclassificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE in riferimento a due diverse lavorazioni (l’estrazione del tannino dal legno e la produzione di pannelli duri in fibra di legno) con conseguente applicazione del tasso medio ponderato del 95 per mille;
avverso tale sentenza ricorre Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso affidato a due motivi con i quali si duole di violazione dell’art. 4 d.m.18.5.1988 e vizio motivazione per avere la Corte di merito aggiunto un propria erronea pre supposizione non logica per interpretare l’impianto classificatorio analitico e non suscettibile di interpretazione ed avere negato l’esistenza di lavorazioni ove non si utilizza alcun legante ed avere incluso dette lavorazioni tra le agglomerazioni che prevedono leganti minerali; con il secondo mezzo, dedotto nei plurimi paradigmi dei vizi di legittimità, si chiede un riesame delle carte processuali e delle prove;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
il ricorso è da rigettare;
entrambi i motivi, in disparte la devoluzione contestuale dei paradigmi dei vizi di legittimità, eludono di richiamare le tariffe
ritenute più corrette rispetto a quelle applicate dalla Corte merito, costituenti, come da costante giurisprudenza di legittimità, norme di riferimento nell’applicazione del premio, e si risolvono nell’inammissibile richiesta di riesame del merito e dell ‘apprezzamento delle risultanze istruttorie;
invero come costantemente affermato da questa Corte (per tutte Cass. n. 10114/2022) l’art. 40, comma 10, del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del RAGIONE_SOCIALE su delibera dell’RAGIONE_SOCIALE;
i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati e come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità (Cass. nr. 16547 del 2005; Cass. nr. 16586 del 2010), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. nr. 20898 del 2007; Cass. nr. 9034 del 2012);
in attuazione del citato art. 40, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle «Modalità per l’applicazione delle tariffe» (c.d. M.A.T.), i cui principi fondamentali, per quello che qui solo interessa, possono così riassumersi: a) «le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci
grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci» (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000, cit.); b) «agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di RAGIONE_SOCIALE ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi» (art. 4, d.m. cit.); c) «le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce RAGIONE_SOCIALE tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di RAGIONE_SOCIALE» (art. 5, comma 1, d.m. cit.). d) «se un datore di RAGIONE_SOCIALE esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa RAGIONE_SOCIALE relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli artt. da 19 a 25» (art. 6, comma 1, d.m. cit.);
la disciplina legale del rapporto assicurativo RAGIONE_SOCIALE è fondata sulla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di RAGIONE_SOCIALE e l’esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE tariffa nelle ipotesi dubbie e che, trattandosi comunque di un’assicurazione, il premio per essa pagato è tendenzialmente in funzione del rischio assicurato, (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001; v. pure, tra cui Cass. n.16688 del 2017; 7/3/2013, n. 5649);
in definitiva, nella conduzione dell’indagine demandatale, la Corte di appello ha tenuto presente l’indicato principio di diritto e la sentenza impugnata è pertanto immune da censure; le spese seguono la soccombenza;
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024