Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29333-2018 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Rep.
Ud. 29/01/2024
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 274/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/06/2018 R.G.N. 727/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 29333/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 4.6.2018 n. 274, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultima società (dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, in data 6.10.14, con riassunzione del giudizio da parte degli organi fallimentari) volto all’accertamento del diritto alla restituzione di € 289.867,00 corrisposti a ll’RAGIONE_SOCIALE e calcolati secondo il provvedimento di riclassificazione ai fini tariffari del 5.8.2010, con cui l’istituto assicurativo iscriveva retroattivamente la RAGIONE_SOCIALE nella categoria gestione terziario e non già industria, in conformità al provvedimento di iscrizione de ll’RAGIONE_SOCIALE dell’1.1.2005, nonché volta alla rideterminazione del predetto credito de ll’RAGIONE_SOCIALE nel minor importo di € 28.375,00, previo declaratoria di irretroattività dell’iscrizione contrariamente disposta.
Il tribunale, poiché il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE rettificava la posizione contributiva della società, sulla base dell’art. 2 del d.lgs. n. 38/00 e dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 riteneva che tale riclassificazione avesse effetti retroattivi a decorrere dalla data di inquadramento previdenziale come disposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con corresponsione della differenza contributiva a favore dell’Ente assicurativo, nei limiti della prescrizione quinquennale, senza corresponsione di sanzioni civili ed interessi.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado, rilevando come in sede RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE si fosse
insinuato al passivo, senza riscontrare contestazioni da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del DM 12.12.2000, dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, circa la decorrenza degli effetti della rett ifica della classificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia retroattiva al provvedimento di re-inquadramento del settore di attività della società, ai fini della corresponsione dei conseguenti premi per l’assicurazione, per la tutela dagli infortuni sul lavoro.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall’art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato ‘ (Cass. n. 6081/21, 19979/17, 19785/17) .
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere retroattivamente l’efficacia del provvedimento di riclassificazione dell’RAGIONE_SOCIALE dall’iniziale classificazione operata
dall’RAGIONE_SOCIALE, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla C orte d’ appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.24