Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10395/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente principale –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MELPIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente successivo e controricorrente al ricorso principalenonché contro
GESTIONE LIQUIDATORIA EX UNITÀ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LE/8 pro tempore,
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente ad ambedue i ricorsi nonché contro
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Numero registra generale 10395,2020
Numero sezionale 1237,2024
Numero di raccolta generale 23514,2024
Data pubblicazione 02409,2024
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente ad ambedue i ricorsi nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO CNI,
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
COMUNE DI CUNEO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– contro ricorrente al ricorso principale nonché contro
CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI COGNOME SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n. 965/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 17 settembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 d
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) chiese al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ex RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – ciascuno per quanto di spettanza – al pagamento di
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somme a titolo di prestazioni socio assistenziali svolte dall’attrice favore di persona affetta da grave disabilità.
A suffragio RAGIONE_SOCIALE‘istanza, rappresentò che: (i) dal 5 dicembre 1992, in forza di provvedimento di affidamento del Tribunale per i minori di RAGIONE_SOCIALE del 12 novembre 1992, aveva ospitato presso proprie strutture, in regime residenziale, NOME nata il DATA_NASCITA gravemente disa bile, residente, unita mente al proprio nucleo familiare, nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ricompreso nella circoscrizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE); (ii) con provvedimento del 20 marzo 1997, il Tribunale per i minorenni di RAGIONE_SOCIALE poneva gli oneri RAGIONE_SOCIALE‘affidamento a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competenza; (iii) dal 3 luglio 2008 giorno di compimento RAGIONE_SOCIALEa maggiore età, la disa bile veniva inserita in un presidio (Casa famiglia) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sito in RAGIONE_SOCIALE.
Sulla scorta di tali circostanze fattuali, l’RAGIONE_SOCIALE riteneva essere creditrice RAGIONE_SOCIALEe rette giornaliere per la degenza RAGIONE_SOCIALE‘assistita confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo sino al 31 dicembre 1994, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’arco temporale tra il 1 0 gennaio 1995 e il 2 luglio 2008, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il tempo successivo.
Radicata la controversia, resistettero alla domanda, con distinte comparse, la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE il quale, nell’eccepire il proprio difetto di legittimazion passiva, domandò la chiamata in causa, a fini di manleva in eventualità di condanna, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente è succeduto il RAGIONE_SOCIALE).
Instaurato il contraddittorio, l’ente terzo chiamato instò a sua volta per la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE),
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ritenendo questi ultimi obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALEe rette dovute all’attrice per lo spatium temporis posteriore al 3 luglio 2008.
Disposta ed espletata la nuova chiamata in causa, si costituirono, separatamente, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande nei loro confronti rivolte.
A parziale definizione del giudizio di prime cure, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emise sentenza non definitiva (n. 3406/2015) di condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE degli importi per rette di degenza dal giorno RAGIONE_SOCIALE‘ingresso RAGIONE_SOCIALEa disabile nell struttura socio-assistenziale sino al 3 luglio 2008, disattese le pret attoree per il periodo successivo, rigettò ogni altra domanda e dispose la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa lite per la determinazione del quantum debeatur.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello principale dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi; successivo ricorso per cassazione propone il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per quattro motivi.
Resistono ad ambedue i ricorsi, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE resistono, con distinti controricorsi, al ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE resist con controricorso, al ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non svolge attività difensive nel giudizio di legittimità il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE di Magl
L’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Melpigna no, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE depositano memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine d cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di legittimità, la ricorrente in via principale RAGIONE_SOCIALE denuncia:
1.1. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., omessa pronunci sulla questione (posta con apposito motivo di appello incidentale) relativa all’eccezione, non sollevata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di mancato inoltro RAGIONE_SOCIALE‘informativa di cui all’art. 6, quarto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 novembre 2000, n. 328, da parte del tutore (primo motivo);
1.2. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e travisamento del prova, la falsa percezione, ad opera del giudice RAGIONE_SOCIALE, del informativa del tutore al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE circa la collocazione RAGIONE_SOCIALE‘assistita e RAGIONE_SOCIALEa comunicazione exart. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 328 del 20 anche per il periodo successivo alla maggiore età (secondo motivo);
1.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 328 del 2000, in rapporto agli artt. 183 e 191 del d.lgs. 18 agos 2000, n. 267, per avere la sentenza gravata ritenuto la necessità d una nuova informativa del tutore dopo il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa maggiore età del soggetto debole, invece non occorrente per essere questi inserito, senza soluzione di continuità, in struttura assistenzi sin dall’infanzia (terzo motivo).
Il ricorrente successivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lamenta invece:
2.1. in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 352 cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sent per omessa pronuncia sull’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALEa discussione orale RAGIONE_SOCIALEa controversia, formulata dall’ente comunale in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni innanzi la Corte di appello e reiterata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, con conseguente lesione del diritto di difesa (primo motivo);
2.2. per violazione di plurime norme (artt. 183, 333, 336, 739 e 642 cod. proc. civ.; art. 38 disp. att. cod. proc. civ.) ed altresì per motivazionale, l’erronea esclusione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE, d
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efficacia di giudicato dei provvedimenti del Tribunale dei minori aventi ad oggetto l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe rette di degenza (secondo motivo);
2.3. per inosservanza di varie disposizioni di legge e per vizio del motivazione, l’erronea attribuzione, nella sentenza gravata, di natura socioassistenzia le (e non già, come invece corretto, RAGIONE_SOCIALE ad eleva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) alla prestazione erogata dall’RAGIONE_SOCIALE, con il derivante addossamento RAGIONE_SOCIALEe spese al RAGIONE_SOCIALE (terzo motivo);
2.4. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 328 del 2000 RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e per vizio di motivazione, l’errato rig RAGIONE_SOCIALEa domanda rivolta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, frutto anche di omessa pronuncia sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘accordo stipulato tra i RAGIONE_SOCIALE di detto ambito in ordine al pagamento RAGIONE_SOCIALEe rette di ricovero in strutture socioassistenziali (quarto motivo).
Riveste carattere pregiudiziale (ed assorbente) lo scrutinio de primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Rimeditando un precedente indirizzo esegetico, questa Corte, sulla scorta dei principi di diritto enunciati, nella sua veste più tipic organo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, da Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596, ha chiarito che l’art. 352, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., v Inteso nel senso che la mancata fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una RAGIONE_SOCIALEe parti effettuata in sede precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni ed alla scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica, comporta di per sé la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa senza tale fissazione; l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti di svolgere con pienezza le propr difese finali all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica, anche in form orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio (così Cass. 24/01/2023, n. 2067; conf. Cass. 01/08/2023, n. 23353)
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L’enunciata conclusione riposa, breviter, sui seguenti argomenti, diffusamente esposti dalla citata Cass. n. 2067 del 2023:
-) l’appendice RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, se richiesta da una parte come espressamente consentito dall’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce l’espressione più genuina RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del dir di difesa connaturato al contraddittorio processuale, al pari RAGIONE_SOCIALE articolazioni defensionali scritte previste, in relazione alla redazio RAGIONE_SOCIALEe comparse e memorie conclusionali, dall’art. 190 cod. proc. civ., non richiedendosi, dunque, in tal caso, l’allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante conseguente vizio processuale;
-) rientra nell’impossibilità «di esporre le proprie difese conclusive» anche la mancata possibilità di replicare alla memoria di replica avversaria mediante fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione ex art. 352, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., ancorché espressamente richiesta nella propria memoria di replica, proprio al fine di contestare quella avversaria;
-) è la stessa collocazione strutturale e temporale RAGIONE_SOCIALEa previst richiesta di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza discussione orale ex a t. 352, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. – che deve intervenire, non a caso, all’atto di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e alla scadenza d termine per le memorie di replica – a rendere di meridiana evidenza la violazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio nel caso di decisione deliberata senza la previa celebrazione RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, posto che si preclude alla parte a ciò interessata la possibilit replicare agli ultimi scritti defensionali avversari nonostante disposizione processuale preveda, secondo la scansione delineata dal secondo e terzo comma, RAGIONE_SOCIALE‘art. 352, cod. proc. civ., l’accesso ad u ultimo atto di esercizio RAGIONE_SOCIALEe prerogative difensive tramite l discussione innanzi al collegio decidente;
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-) la norma dettata dall’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio attiene ai principi essenziali regolatori del giusto processo, con conseguenza che la relativa violazione determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza anche senza necessità di una testuale sanzione in tal senso.
3.2. Dando continuità alle superiori considerazioni, va osservato che, come evincesi dal tenore dei relativi atti processuali – riportati ricorso nell’osservanza del principio di specificità (detto anche autonomia) e, comunque, con la puntuale localizzazione degli atti nel fascicolo del giudizio di merito e di quello per cassazione -, il Comun di RAGIONE_SOCIALE ha formulato alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE richiesta di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 352 cod. proc. civ. corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, rinnovandola poi tanto in comparsa conclusionale quanto in memoria di replica.
A fronte di ciò, la Corte salentina ha proceduto alla delibazione ed alla emissione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia senza la preventiva discussione orale, radicalmente ignorando la istanza ad hoc articolata: e tanto inficia senz’altro di nullità la sentenza qui gravata.
3.3. In senso contrario, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno dedotto che la richiesta di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa controversia deve consistere in una «istanza autonoma al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte che ha trattenuto fa causa in decisione, fa quale non può trovare Ingresso negli scritti difensivi e quindi né nella comparsa conclusionale né tanto meno nella memoria di replica», invocando, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi, il precedente rappresentato da Cass. 22/02/2017, n. 4638.
L’assunto non ha pregio.
Va innanzitutto rilevato come il principio affermato da Cass. n. 2067 del 2023 sia stato enunciato con riferimento ad una fattispecie di richiesta di discussione orale formulata (anche) in memoria di replica:
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e tanto importa un (implicito ma inequivoco) superamento del diverso avviso (isolatamente, peraltro) espresso da Cass. n. 4638 del 2017.
Ad ogni buon conto, quale ulteriore e più analitico chiarimento ed allo scopo di una più puntuale ed articolata soluzione del problema, valgano le seguenti notazioni.
L’art. 352, secondo comma, del codice di rito recita: «Se l’appello è proposto alla Corte di appello, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che fa causa sia discussa oralmente davanti al Collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indica nell’articolo 190 per il deposito RAGIONE_SOCIALEe difese scritte, la richiesta de essere riproposta al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte alla scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica».
La trascritta norma reca, per la richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa, una triplice regola:
(i) la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione del conclusioni, momento introduttivo RAGIONE_SOCIALEa fase decisoria RAGIONE_SOCIALEa causa, nella quale la (eventuale) discussione orale è ricom presa ;
(ii) la necessaria reiterazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza in un momento successivo alla precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, onde sollecitare la parte richiedent alla luce del contenuto degli avversi scritti conclusionali, a rinnovare propria valutazione sull’esigenza di sottoporre le proprie difese i maniera orale al Collegio, attività che determina un inevitabile allungamento dei tempi RAGIONE_SOCIALEa decisione;
(iii) la individuazione di un limite temporale finale per questa nuova valutazione, la quale deve esplicitarsi «alla» (cioè a dire, entro la) scadenza del termine per le memorie di replica, dacché, maturato siffatto termine, si attiva il dovere decisorio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, re definitivamente stabilito il quomodo RAGIONE_SOCIALEa fase decisoria e decorrono per l’organo giudicante i termini per l’adozione del provvedimento, sui quali non potrebbe interferire o incidere una richiesta di una parte.
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Alcuna specifica prescrizione in ordine alla veste formale di siffatt attività RAGIONE_SOCIALEa parte è invece dettata dallo ius positum: la locuzione adoperata («richiesta») esprime un concetto anodino, ma soprattutto non precipuamente riferibile ad alcuno dei modi tipizzati dal codice di veicolazione RAGIONE_SOCIALEe attività processuali di parte; come ogni atto d processo, è essenziale solo, quando non è prevista una sua forma determinata e munita di sanzione, che esso sia univoco e che il suo fine e il suo oggetto siano di immediata percepibilità.
In mancanza di una modalità di estrinsecazione predeterminata dalla norma, tanto meno assistita dalla rigorosa (ed obiettivamente sproporzionata) sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, non può che trovare spazio il principio generale di libertà RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processu sancito dall’art. 121 cod. proc. civ.: la sua applicazione esclude necessità, soprattutto a pena di inammissibilità, di un’apposita ed autonoma (ovvero manifestata con un atto separato) istanza al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello e consente invece che la reiterazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di discussione, purché univoca, sia contenuta nell memoria di replica, la quale, peraltro, costituisce atto paradigmatico di interlocuzione tra le parti e l’organo giudicante nella fase decisoria dop la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni.
Va, in sintesi, enunciato il seguente principio di diritto: «nei giudizi di appello celebrati innanzi la Corte di appello, la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa di cui all’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., già formulata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, non richiede il deposito di un’apposita ed autonoma istanza diretta al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all’uopo prescritto».
4. Accolto Il primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE di MelpIgnano e dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per vizio processuale, restano assorbiti, per evidenti ragioni di pregiudizialità, tanto il vag
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dei restanti motivi del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE quanto, nella s interezza, lo scrutinio del ricorso dispiegato dall’RAGIONE_SOCIALE, dovendo essere rinnovata la disamina del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia devoluta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Cassata la gravata sentenza, si dispone il rinvio per nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Infine, per la natura RAGIONE_SOCIALEa causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALEe rette pe cui assistenza è causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALEe rette per la cui assistenza è cau
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il giorno 3 aprile 2024.