Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6607 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24520/2023 R.G. proposto da :
NOME, alias NOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato AVV_NOTAIO, come da procura speciale in atti.
-ricorrente- contro
PREFETTURA DI NAPOLI, QUESTURA DI NAPOLI -intimati-
Avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di NAPOLI n. 1684/2023 depositata il 20/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. –NOME, alias NOME, proveniente dal Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Napoli proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.180 emesso dal locale Prefetto in data 14 dicembre 2022 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI.
Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 20 luglio 2023, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Prefetto della AVV_NOTAIO di Napoli e la locale Questura sono rimasti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all’applicabilità al caso di specie degli artt. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 2,4 del d.lgs. n. 142 del 2015, recanti norme di attuazione delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
In particolare, il ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di avere allegato e documentalmente provato di avere manifestato la volontà di richiedere asilo (sia pur in via reiterata) innanzi alla Questura di Salerno, a mezzo pec, in epoca antecedente all’adozione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della AVV_NOTAIO di Napoli e si duole che tale circostanza non sia stata presa in esame.
Il primo motivo è fondato e va accolto.
Invero, l’Ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli in alcun modo affronta tale circostanza e ne valuta la rilevanza ai fini della risoluzione della controversia, elidendone integralmente l’esame, senza peraltro nemmeno considerare che lo stesso
funzionario della Questura, rappresentando la circostanza, si era espresso per la revoca in autotutela del provvedimento espulsivo, come risulta dal verbale.
La decisione va pertanto cassata con rinvio.
3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 in tema di divieto di espellibilità nonché dell’art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e conseguente omesso esame ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Secondo il ricorrente, pur sollecitato, ad interrogarsi circa la ricorrenza in concreto degli elementi costitutivi i divieti di espulsione ex art. 19, co. 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace di Napoli aveva aderito acriticamente a quanto asserito dal Prefetto della AVV_NOTAIO di Napoli, non effettuando alcun autonomo vaglio, fra cui anche quello alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
Il secondo motivo è inammissibile perché consiste nella prospettazione astratta della censura e nella riproposizione del dato normativo, senza che la critica svolta si focalizzi in alcun modo sulla specifica decisione impugnata risultando assente anche qualunque riferimento a circostanze fattuali decisive riguardanti la vita privata e familiare del ricorrente, tempestivamente dedotte e provate da questi, che avrebbero potuto rilevare ai sensi dell’art.19, commi 1 e 1.1. del TUI.
4.- Il terzo motivo denuncia il mancato esame della dedotta violazione dell’art. 13, co. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 per omessa traduzione del decreto in un idioma conosciuto dal richiedente, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce di essere di cittadinanza gambiana e in grado di interloquire e comprendere correttamente la sola lingua mandinga e si duole di avere ricevuto il decreto espulsivo corredato della traduzione esclusivamente in lingua inglese, in base ad una non meglio
specificata impossibilità della sua resa linguistica in un idioma da lui conosciuto.
Il terzo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo.
5.- Il quarto motivo denuncia la n ullità dell’ordinanza per difetto assoluto di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate in sede di impugnazione del decreto espulsivo, motivazione apparente e/o grafica ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
A parere del ricorren te, l’ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Napoli si limita ad osservazioni acritiche, incongruenti rispetto alle deduzioni e alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, peraltro oggetto di successiva adesione ad opera della resipiscente Questura di Napoli, parte resistente secondaria costituitasi il giorno 15.03.2023.
Il quarto motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
-In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbiti i motivi terzo e quarto, inammissibile il secondo. L’ordinanza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa va rinviata al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima