Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18064/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALErappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al
Oggetto:
Gioco e
Scommessa.
CC 17.09.2024
Ric. n. 18064/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
contro
ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-Controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza 1811/2023 pubblicata in data 01/06/2023 dalla CORTE D’APPELLO di MILANO ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024
dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Tribunale di Milano con la sentenza n. 129/2022 in data 12.1.2022 ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME con cui aveva convenuto in giudizio Sisal s.p.a.RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 100.000,00, oltre interessi, sull’assunto di aver effettuato in data 21 /12/2019 due giocate al concorso n. 253/2019 del Superenalotto presso la ricevitoria ‘INDIRIZZO‘ e presso il Centro Commerciale ‘La Favorita’ di Mantova, con abbinato il gioco straordinario ‘Natale 100 x 100’; inoltre, l’attore assumeva di avere constatato, in data 2/01/2020, che il numero di codice CODICE_FISCALE presente su una delle ricevute era risultato vincente, come verificato anche dal gestore della ricevitoria e da numerose altre persone; di non aver potuto tuttavia incassare la vincita, a causa dello smarrimento della ricevuta avvenuto il 7/01/2020;
2 . avverso la sentenza del Tribunale di Milano, ha proposto appello NOME COGNOME gravame ritenuto infondato e respinto dalla Corte d’appello di Milano;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d’impugnazione; ha resistito con controricorso Sisal Lottery
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RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, a sua volta proponendo ricorso incidentale, anch’esso, fondato su un unico mezzo ;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Considerato che
1. con l’unico motivo il ricorrente principale censura la ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c., dell’art. 244 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta la sentenza della Corte d’ appello di Milano nella parte in cui ha deciso di non ammettere la prova per testi richiesta, già respinta in primo grado, per difetto di specificità dei capitoli testimoniali formulati; in particolare, assume che la sentenza impugnata sarebbe erronea e confliggente con i principi che prevedono, da un lato, che, in materia contrattuale, la prova per testimoni è ammessa in ogni caso soltanto ‘quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova’ e, d’altro lato, che l’ammissione di tale prova per testimoni richiede solo la formulazione ‘specifica’ dei ‘fatti’ in ‘articoli separati’, e non certo come, invece, affermato dalla Corte territoriale -la verifica ex ante della sua idoneità a provare l’assenza di colpa del ‘contraente’ ;
c on l’unico motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 2909 c.c., 13 del decreto direttoriale RU 109175 (‘Regolamento del Superenalotto’) art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. ‘; nello specifico, denuncia la sentenza della Corte d’ appello di Milano nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire; in particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’allora appellante, odierno ricorrente, avesse interesse a far accertare l’idoneità delle sue istanze istruttorie ai fini
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dell’applicabilità del combinato disposto degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c., nonostante che il predetto non avesse impugnato i capitoli della sentenza del Tribunale di Milano in cui veniva statuita l’impossibilità di disapplicare l’art. 13 del Regolamento del Superenalotto e, di conseguenza, il divieto di pagare una vincita senza la presentazione del titolo in originale; ribadisce che anche a voler ammettere la controparte alla possibilità di dimostrare -tramite prova per testi -di aver smarrito l’origina le del biglietto vincente senza sua colpa, comunque, Sisal non potrebbe procedere al pagamento della vincita, in quanto -come stabilito dal Tribunale di Milano, punto passato in giudicato -l’art. 13 del Regolamento del Superenalotto non può essere disapplicato; come già evidenziato, ribadisce che la controparte non trarrebbe alcuna utilità pratica dall’accoglimento della domanda; in conclusione anche se gli fosse riconosciuta la possibilità di dimostrare la perdita incolpevole del biglietto vincente, per riscuotere la vincita, avrebbe comunque bisogno di presentare l’originale del titolo ;
Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato con priorità il motivo dedotto col ricorso incidentale che si rivela non fondato;
ebbene, la ricorrente incidentale insiste nel ritenere erronea la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui ha respinto l ‘eccezione di improcedibilità dell’appello , tenuto conto del passaggio in giudicato del punto deciso dal Tribunale secondo cui l’art. 13 del Regolamento del Superenalotto non potrebbe essere disapplicato;
3.1. la Corte territoriale ha debitamente spiegato che l’allora appellante (odierno ricorrente) « non contesta infatti l’affermazione del primo Giudice riguardo alla natura di contratto del ‘decreto direttoriale RU 109175 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 16.11.2015’, ma insiste nella tesi secondo cui, nonostante l’art. 13 di tale decreto stabilisca che ”originale della ricevuta di gioco costituisce l’unico titolo di legittimazione per la
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riscossione delle vincite’, permarrebbe tuttavia la possibilità, a norma degli artt. 2724 e 2725 c.c., di provare per testimoni l’esistenza ed il contenuto del documento andato incolpevolmente smarrito» (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);
la Corte ha in proposito ritenuto che non vi fosse dubbio che COGNOME «conservi un interesse concreto alla pronuncia in sede di gravame, essendo le prove orali non ammesse -secondo la prospettazione della parte -senz’altro idonee proprio a dimostrare la perdita incolpevole» (pag. 9 della sentenza impugnata);
la ricorrente incidentale, sul punto, si limita a denunciare ‘l’ultroneità’ delle valutazioni svolte dalla Corte d’ appello sull’ipotetica applicabilità al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c. (pag. 12 del ricorso incidentale) e mostra di non misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata;
3.2. con riferimento al caso di specie, ove si controverte a proposito di una ricevuta del superenalotto, va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui la ricevuta di giocata del lotto come il biglietto di lotteria (fattispecie assimilabili a quella in esame), non sono riconducibili tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotati dei requisiti di letteralità e di autonomia che connotano i predetti titoli;
la ricevuta, valendo solo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio o titolo improprio ai sensi dell’art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l’avente diritto alla prestazione;
in altri termini, i titoli di legittimazione in senso ampio, quindi, non incorporano il diritto indicato, bensì esauriscono la loro funzione sul piano probatorio, con la conseguenza che la relativa efficacia probatoria resta neutralizzata dall’accertamento in concreto della nullità del rapporto fondamentale in base al quale è stato emesso (in tal senso, quanto al biglietto del gioco del lotto, cfr. Cass. Sez. 3,
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15/11/2022 n. 33576; v. inoltre, nello stesso senso, sul biglietto della lotteria, Cass. Sez. 3, 05/03/2007 n. 5062);
pertanto, il rigetto dell ‘ eccezione di improcedibilità statuito dalla Corte territoriale è corretto e basato proprio sui principi appena richiamati in tema di efficacia probatoria dei documenti di legittimazione;
una volta ammesso, per quanto in via di ipotesi, che COGNOME fosse il possessore della ricevuta di giocata, da ciò conseguiva sempre in via di ipotesi – che tanto era sufficiente a provare che egli fosse legittimato a richiedere il pagamento della vincita e la prova dell’esistenza o meno della giocata, come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della ricevuta medesima, e per l’effetto , la prova dell’esistenza o meno del denunciato smarrimento (oltre che del momento e delle circostanze in cui lo stesso fu consumato e dell’oggetto dello stesso) gravava sul predetto, permanendo l’interesse all’accertamento richiesto al giudice di merito adito ( v. in senso conforme, a proposito della ricevuta rilasciata dall’agenzia ippica: Cass. Sez. 3, 2/12/1993, n. 11924 e Cass. Sez. 3, 14/1/2002 n. 351);
4. inammissibile l’unico mezzo del ricorso principale;
esso non prospetta un vizio di violazione di legge, se è vero che questo ‘consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al si ndacato di legittimità’ (tra tante, Cass. Sez. 3, 16/07/2024 n. 19651, Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass. Sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass. Sez. 1, 5/02/2019, n. 3340) e ciò, in quanto il vizio di sussunzione ‘postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia
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considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito’ (Cass. Sez. 3, 13/03/2018, n. 6035); ne consegue, quindi, che il ‘discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez. U, 26/02/2021 n. 5442);
la valutazione delle prove compete al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, costituendo attività discrezionale che, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità, oltre che in presenza di vizi della motivazione (nella specie neppure dedotti), soltanto in caso di violazione dei criteri normativi di ermeneutica probatoria, laddove nel caso in esame il ricorrente si è limitato a contrapporre all’interpretazione della Corte una diversa interpretazione, conforme alle proprie aspettative;
in conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va rigettato;
Sussistono a causa della peculiarità delle contrapposte tesi, entrambe disattese, ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti;
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Compensa integralmente tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.
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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della