SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6220 2025 – N. R.G. 00035439 2021 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35439/2021 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME P.
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME e NOME P.
CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), e per essa (C.F. per il tramite di C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME P. P. P.
CONVENUTA
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Padova (PD), INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti COGNOME e COGNOME NOME P.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito
-dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente indicati nella premessa del presente atto tra la società ricorrente e la , nonché la nullità delle clausole contenute negli stessi e non rispondenti alle disposizioni di legge;
-accertare l’entità delle somme addebitate dalla banca alla società ricorrente in base alle clausole dichiarate nulle ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale e stornare, conseguentemente le annotazioni indebite con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere;
– Rettificare, quindi, a seguito dell’eventuale accertamento negativo del credito, il saldo dei conti correnti e, per l’effetto dichiarare l’illegittimo addebito su saldo dei conti correnti della somma di € 73.309,13, (somma indicata come saldo a debito sui conti correnti indicati in premessa dalla convenuta , e richiesta in pagamento dalla cessionaria convenuta a seguito della cessione di credito in atti) o in quella diversa somma emersa in corso di causa;
– per l’effetto procedere al ricalcolo del saldo dei conti correnti, secondo le indicazioni rese dal CTP e ben specificate in atti.
Vittoria di spese. Comprese quelle di CTU e compensi difensivi del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, per anticipo fattone.
Per
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
IN INDIRIZZO
– accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande ed eccezioni di parte ricorrente/attrice;
IN INDIRIZZO
– respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
IN INDIRIZZO
– dichiarare irrilevanti ai fini del decidere le risultanze della consulenza tecnica avversaria, – respingere tutte le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Per
Piaccia all’Illustrissimo Giudice adito così giudicare:
INDIRIZZO INDIRIZZO
accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande ed eccezioni di parte
ricorrente;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
con riferimento
alle domande di ripetizione formulate;
Nel merito in via principale:
respingere ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni rappresentate nella presente comparsa di costituzione e risposta.
In INDIRIZZO
ferma ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, contestare e produrre nei termini di cui all’art, 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d’ora l’ammissione, ci si oppone sin da subito all’istanza avversaria di CTU contabile, per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in riassunzione, depositato il 31.08.21 in seguito all’ordinanza resa in data 11.06.21 dal Tribunale di Napoli Nord -con cui quest’ultimo, per effetto dell’adesione di parte attrice all’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- la società
ha riassunto avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti di con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 02.11.2019.
Ha esposto:
-di essere stata titolare, presso la filiale di Afragola, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 10228926, stipulato in data 21.04.2004, e del conto corrente anticipi n. 10661942, stipulato il 02.06.2006;
-che con missive del 15.06.2018 ha comunicato di aver segnalato lo stato di ‘Sofferenza’ del nominativo della società, del suo titolare e dei coobbligati alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
-che ha ceduto in data 19.07.2019 il presunto credito derivante dai suddetti rapporti, pro soluto, alla quantificandolo in € 73.309,13, come da comunicazione in G.U. del 03.08.2019;
-che detti rapporti di conto corrente, pur in mancanza di specifica comunicazione da parte di devono pertanto ritenersi chiusi;
-che il rapporto ordinario è stato chiuso con un saldo debitorio di € 15.459,75, mentre il c/anticipi con un saldo debitorio di € 51.720,00.
Ha rappresentato di aver commissionato due perizie da cui è emersa l’illegittimità dell’operato della non sussistendo alcuno stato di sofferenza della posizione della società, né tantomeno dei coobbligati.
Nello specifico, ha dedotto:
-la nullità dei contratti in quanto non validamente conclusi;
-la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, derivante dalla mancata indicazione del tasso effettivo nominale (presente, invece, solo nel contratto n. 285083 del
05.08.2011), in violazione dell’art. 6 della Delibera del 9 febbraio 2000 del C.I.C.R., emanata in forza dell’art. 120, c. 2, TUB;
-l’illegittimità della clausola di pattuizione di una commissione per messa a disposizione dei fondi, denominata, nel contratto di apertura di credito a revoca, ‘corrispettivo di disponibilità creditizia’ (CDC), in quanto priva di un termine di durata;
-l’illegittima applicazione di detta commissione e della commissione di istruttoria veloce (CIV) in caso di sconfinamento, a decorrere dal III trimestre 2009, prima cioè della sottoscrizione del contratto n. 217504, ove detti oneri erano stati pattuiti per la prima volta;
-l’illegittimità delle modifiche operate unilateralmente dalla banca;
-che il TEG ha superato il tasso soglia di usura per tutto il periodo dal IV trimestre 2006 al IV trimestre 2009; nel periodo dal I trimestre 2010 al III trimestre 2013 vi è sempre stato superamento della posizione di saldo oltre fido e, inoltre, nel III trimestre 2012 il superamento vi è stato anche sulla porzione entro fido;
-l’illegittimo addebito, sul conto n. 10661942, di interessi passivi in misura superiore rispetto a quanto dovuto, per un importo di € 17.795,54; l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto per € 2.762,29 e l’illegittimo addebito di spese per € 7.570,02;
-l’illegittimo addebito, sul c/c n. 10228926, di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, per un importo complessivo di € 10.102,81.
Ha esposto di aver presentato denuncia nei confronti della Banca per il reato di usura, rilevando che per effetto della illegittima segnalazione di un debito invero insussistente, sia la società che il signor personalmente hanno subito gravissimi danni di natura patrimoniale e morale.
Ha precisato di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente con verbale del 09.01.2017.
Ha concluso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tali addebiti e la rettifica -previa ammissione di CTU contabile- dei saldi finali dei rapporti, con condanna di alla ripetizione dell’importo di € 38.230,66, oltre interessi legali.
Con comparsa del 25.01.2022 si è costituita la quale ha confermato l’estinzione nel 2016 dei rapporti di c/c nn. 000010228926 e 000010661942, con cessione del relativo credito nel 2019 alla contestando di aver intrattenuto con l’attrice gli ulteriori rapporti indicati nel ricorso ed il finanziamento indicato nella denuncia- querela menzionata.
Ha preliminarmente eccepito la prescrizione decennale di tutte le domande formulate con riferimento alle rimesse, aventi tutte natura solutoria, eseguite sui conti per cui è causa nel periodo precedente il 09.01.2007, ovvero oltre il decennio dall’esperimento della procedura di mediazione.
Ha eccepito il mancato assolvimento dell’onere probatorio posto preliminarmente a carico dell’attrice, rilevando la genericità delle contestazioni avversarie e la mancata produzione dei contratti di cui si assume la nullità.
Ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione contrattuale (docc. da 4 a 9), evidenziando la corretta pattuizione di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti.
Ha contestato la fondatezza della doglianza in punto anatocismo, rilevando che la banca, in conformità alla delibera CICR del 9.02.2000, ha sempre applicato agli interessi attivi ed a quelli passivi, la medesima periodicità di liquidazione.
Ha rilevato la legittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, evidenziando che le Istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca del rapporto (Provvedimento Banca Italia 8 gennaio 2003, C 5, pubblicato su Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2003, n. 5) precisavano che detta commissione ‘ non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali ‘.
Ha aggiunto che dopo il 2009 la c.m.s. non è stata più applicata ed è stata sostituita da altre commissioni ammesse espressamente dal legislatore. In particolare, è stata sostituita dalla commissione di ‘istruttoria veloce’ (c.i.v.), introdotta dall’art. 117 bis, c. 2 TUB, da applicare sugli sconfinamenti che vanno oltre il limite del fido ovvero su quelli in assenza di fido, in aggiunta al tasso di interesse debitore, ed il cui ambito di applicazione è stato precisato dalla delibera CICR approvata con DM n. 30.06.2012; nonché dalla ‘commissione di messa a disposizione fondi’, introdotta dall’art. 117 bis, c. 1, TUB, da calcolare in misura proporzionale, non superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all’intera somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento. Ha rilevato che civ e cdf sono state correttamente applicate.
Quanto alla doglianza relativa all’illegittimo addebito di interessi debitori, spese e competenze non pattuite, ha evidenziato che tutte le condizioni risultano chiaramente concordate nel contratto di conto corrente. Ha rilevato la correttezza del proprio operato nell’esercizio dello ius variandi , avendo comunicato regolarmente e per iscritto ogni variazione del tasso di interesse contestualmente all’invio degli estratti conto, mai contestati.
Con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di valute non pattuite, ne ha eccepito la decadenza in quanto censura da far valere attraverso l’impugnazione degli estratti di conto corrente entro il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento.
Ha eccepito l’assoluta genericità ed inammissibilità della doglianza relativa all’usura, in quanto formulata in via del tutto ipotetica. Ha comunque contestato la rilevanza della fattispecie di usura sopravvenuta, espressamente esclusa da Cass. SS.UU. n. 24675/17. Ha ribadito che la cms non può essere presa in considerazione nel calcolo del TEG, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usura, come risulta precisato dalle istruzioni della Banca d’Italia nonché dalle tabelle pubblicate trimestralmente dal Ministero del Tesoro sino al 2009, ove è indicato, unitamente alla rilevazione periodica dei tassi usurari, che ‘i tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto’.
Ha contestato il valore probatorio della perizia di parte attrice e, opponendosi all’ammissione della CTU ex adverso richiesta in quanto esplorativa, ha concluso per il rigetto di tutte le domande, compresa quella di risarcimento dei danni in quanto generica, non provata e comunque non espressamente proposta.
Con comparsa del 26.01.2022 si è costituita eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito, in quanto mera cessionaria del credito.
Nel merito, ha condiviso e ribadito, per mezzo degli stessi difensori incaricati da le medesime difese di quest’ultima.
Con ordinanza del 15.02.22 è stato disposto il mutamento del rito sommario in quello a cognizione piena e, successivamente, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, c. 6, c.p.c..
Con provvedimento del 27.04.2023, il Giudice allora incaricato del ruolo ha ammesso CTU contabile ed al consulente incaricato, dott. , ha assegnato il seguente quesito:
‘Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta e, quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell’indagine, nei limiti di cui all’art. 198 CPC, proceda nei seguenti termini con riferimento ai due contratti di conto corrente nn. 10228923 e 10661942:
1) effettui ogni conteggio, determinando la decorrenza della eventuale applicazione, illegittima, di una commissione per messa a disposizione dei fondi (CDC) e della commissione di istruttoria veloce (CIV).
2)Verifichi che gli interessi siano stati applicati in conformità alle pattuizioni originarie ovvero a variazioni successive comunicate al cliente, riconteggiando, in caso contrario, gli interessi passivi al tasso pattuito ovvero al tasso più favorevole applicato di fatto dalla banca.
3) Verifichi, per tutte le rimesse operate su entrambi i conticorrente, se abbiano natura solutoria o ripristinatoria, ciò al fine di consentire ogni valutazione in ordine alla eventuale intervenuta prescrizione del diritto azionato.
4) Determini, per entrambi i contratti di contocorrente, l’esatto importo dareavere tra le parti.
5) Tenti la conciliazione tra le parti’.
L’indagine del CTU si è svolta provvedendo preliminarmente a rielaborare, avvalendosi degli estratti di conto e dei riassunti scalari disponibili, tutti i movimenti del c/c ordinario n. 10228926 (e non 10228923 come indicato erroneamente nel quesito), per il periodo dal 31/12/2004 al 31/03/2016, e di quelli del c/anticipi n. 10661942, per il periodo dal 30/09/2006 al 31/03/2016 (per quest’ultimo non sono stati prodotti gli estratti conto dal 1/10/2014 al 31/03/2016).
Rispetto al quesito del Giudice, sono state eliminate la commissione di messa a disposizione fondi e quella di istruttoria veloce, laddove non ne è stata rinvenuta la pattuizione.
È stato verificato che gli interessi siano stati applicati in conformità alle pattuizioni originarie ovvero a variazioni successive comunicate al cliente e, in caso contrario, sono stati riconteggiati al tasso pattuito ovvero al tasso più favorevole applicato dalla banca.
È stata verificata la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operate sul conto ordinario. Non è stato possibile farlo per il conto anticipi perché non si hanno i movimenti per data operazione
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 10228926, acceso in data 21.04.2004, si è rilevato che è stata addebitata, dal 31/12/2006, una commissione per concessione/rinnovo fido non pattuita, perciò espunta.
Nell’analisi delle relative linee di credito, è emerso che ‘ il primo contratto a disposizione inerente alle linee di credito dei conti oggetto di causa, risulta essere quello datato 04/05/2011. Tale contratto, richiama un altro contratto di apertura della linea di credito pari a € 15.000, datata 17/06/2006, di cui però non è stato prodotto alcun atto. Dall’analisi dei tassi applicati dalla banca, si rileva che sono stati applicati tassi più favorevoli al correntista e pertanto, non è stato ricalcolato alcun tasso alternativo a quello applicato per il periodo dal 31/12/2004 al 4/05/2011, data della successiva linea di credito ‘.
Dall’analisi del contratto di affidamento del 04/05/2011, non risulta indicata la misura percentuale da applicare per la cdf, né la periodicità trimestrale, e pertanto essa è stata eliminata unitamente alla cdv che non è risultata pattuita. Per il periodo successivo al 25/01/2015, tutte le condizioni economiche risultano invece espressamente pattuite, sicché da tale data le commissioni disponibilità fondi e di istruttoria veloce sono state correttamente mantenute.
Dall’analisi dei movimenti del conto corrente ordinario, non è stata riscontrata alcuna rimessa di natura solutoria.
Con riferimento al conto anticipi n. 10661942, acceso in data 02.08.2006, si è rilevato che è stata addebitata, dal 31/12/2006, una commissione per concessione/rinnovo fido e, dal 31/12/2009, una commissione disponibilità immediata fondi, entrambe non pattuite. Esse perciò sono state espunte.
Dall’analisi dei tassi applicati dalla banca, si rileva che sono stati applicati tassi più favorevoli al correntista e pertanto, non è stato ricalcolato alcun tasso alternativo a quello applicato per tutto il periodo di analisi.
Le commissioni per la concessione del fido, di messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce, risultano lecitamente pattuite solo dal 25/01/2015, unico contratto della linea di credito prodotto in atti. Pertanto, per il periodo anteriore al 25/01/2015, gli oneri addebitati alle voci di CDF e CIV, vengono stornati nel ricalcolo del saldo.
Tutte le spese applicate in costanza di rapporto prima del 22.11.2011 sono state espunte in quanto non pattuite.
Dopo il deposito della bozza di relazione, il consulente di parte convenuta ha chiesto di meglio esplicitare le conclusioni. Il consulente di parte attrice ha chiesto la completa espunzione delle cdf e civ in quanto non determinate, ed ha chiesto altresì di girocontare i risultati del conto anticipi al conto ordinario. Il CTU, rilevando che nel corso del rapporto vi è stata, in un determinato momento come sopra evidenziato, la corretta pattuizione di dette commissioni, ha provveduto ad eseguire il doppio ricalcolo come richiesto da parte attrice: il debito finale è risultato essere comunque il medesimo.
Il saldo finale ricostruito del conto anticipi n. 10661942 è stato ricalcato in € -45.918,00, perciò inferiore di € 5.802,00 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ -51.720,00).
Il saldo finale ricostruito del conto corrente ordinario n. 10228926 è stato ricalcato in € -12.813,59, perciò inferiore di € 2.646,16 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ 15.459,75).
Dopo il deposito dell’elaborato, è stata tentata a più riprese la conciliazione tra le parti, che tuttavia ha avuto esito negativo.
All’udienza del 17.12.24, verificato in contraddittorio la necessità di ‘ rendere più espliciti i calcoli e le tabelle della ctu in relazione alla nomenclatura del quesito o della legge o dei contratti o degli estratti conto presenti nel fascicolo ‘, è stato chiesto al CTU di rendere i suddetti chiarimenti.
Il CTU, redatta la bozza di integrazione a cui le parti non hanno formulato osservazioni, ha provveduto dunque a depositare l’elaborato integrativo in data 14.02.25.
Con riferimento al conto anticipi n. 10661942, il CTU ha precisato che è stata addebitata, dal 31/03/2007, una ‘commissione per concessione/rinnovo fido’ non pattuita, ridenominata poi, dal 31/12/2009, ‘commissione disponibilità immediata fondi’; in aggiunta, è stata addebitata, dal 31/03/2011, una ‘commissione utilizzi oltre disponibilità fondi’ non pattuita. Rilevando che non è stato prodotto l’estratto conto del IV trimestre 2007, ha eseguito i ricalcoli, esponendo che:
-I tassi a debito e a credito non sono stati ricalcolati perché applicati correttamente;
-Dal 31/03/2007 al 31/12/2014, sono state espunte le commissioni addebitate, in quanto non pattuite, quali:
▪ La commissione per messa a disposizione fondi (addebitata dal 31/03/2007 al 31/12/2014);
▪ la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi (addebitata dal 31/03/2011 al 30/09/2012);
-Dal 31/03/2015 al 31/03/2016, sono state mantenute tutte le commissioni addebitate perché lecitamente pattuite come stabilito con il contratto del 25/01/2015.
Il saldo finale ricostruito del conto anticipi n. 10661942 è stato ricalcato in € -47.789,24, perciò inferiore di € 3.930,76 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ -51.720,00).
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 10228926, rilevato che non è stato prodotto il riepilogo delle competenze dell’estratto conto al 31/12/2004; al 30/09/2005 e al 31/12/2005 -che pertanto non sono state considerate nel ricalcolo del saldo- il CTU ha eseguito i ricalcoli esponendo che:
-Dal 30/09/2009 al 31/12/2014, sono state espunte le commissioni illecite addebitate quali:
▪ La commissione per messa a disposizione fondi (addebitata dal 30/09/2009 al 31/12/2014);
▪ la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi (addebitata dal 30/09/2011 al 31/12/2012);
▪ la commissione istruttoria veloce (CIV) (addebitata al 30/06/2013 e al 31/12/2014);
-Dal 31/03/2015 al 31/03/2016, sono state mantenute tutte le commissioni addebitate perché lecitamente pattuite come stabilito con il contratto del 25/01/2015.
Il saldo finale ricostruito del conto corrente ordinario n. 10228926 è stato ricalcato in € -€ 13.371,20, perciò inferiore di € 2.088,55 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ -15.459,75).
Il debito finale complessivo del correntista è dunque stato ricalcolato in € -61.160,44, inferiore cioè di € 6.019,31 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura dei rapporti (€ 67.179,75).
Dopo il deposito della CTU le parti hanno ripreso il dialogo conciliativo, senza tuttavia addivenire ad un accordo.
Con intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio esponendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato da per effetto del contratto con la stessa concluso in data 12.12.24.
La causa, matura per la decisione, è stata dunque rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Anatocismo.
Per quanto concerne la capitalizzazione con pari periodicità, essa risulta specificamente pattuita ed approvata nei contratti di conto corrente (ordinario art.7 e anticipi art. 8); poiché i contratti sono successivi all’introduzione della possibilità di prevedere pattiziamente la capitalizzazione dell’interesse sulla base della pari periodicità se specificamente sottoscritta (cfr modifica dell’art. 120 tub -e art. 6 delibera CICR 9.2.2000- che deroga all’art. 1283 c.c. secondo il principio della lex posterior derogat legi anteriori ), conseguentemente, gli interessi capitalizzati possono essere legittimamente applicati e trattenuti dalla banca.
Ius variandi.
Generica la doglianza sul non corretto esercizio dello jus variandi contestato per tutta la durata del rapporto contrattuale e senza alcun riferimento a specifiche modifiche.
La doglianza va pertanto rigettata.
Commissione di massimo scoperto.
La commissione di massimo scoperto risulta correttamente pattuita su entrambi i conti correnti anche con l’indicazione del periodo di rilevazione trimestrale, nella percentuale precisamente indicata e sul valore anche specificamente indicato ossia di massimo scoperto oltre la disponibilità esistente.
Pertanto, non è stata disposta la sua espunzione tra gli addebiti in conto corrente.
Usura.
Quanto alla usura, la perizia attorea risulta inattendibile in quanto sulla base dei dati che offre nelle tabelle si evince che la c.m.s. non supera la soglia, né il tasso di interesse applicato.
Nessun’altra spesa e commissione risulta presente in tabella.
L’allegazione quindi risulta incompleta.
E il calcolo del TEG (di entità doppia rispetto al tasso di interesse applicato) risulta quindi del tutto scollegato dai dati offerti nell’allegazione.
Come è noto, tutti gli elementi della fattispecie di usura devono essere specificamente allegati da chi invoca il superamento della soglia (Cass. SSUU 19597/2020).
Per questo non è stato chiesto al consulente tecnico di ufficio di verificare il rispetto delle soglie.
Commissioni.
La commissione di disponibilità fondi (in qualunque maniera nominata) è stata introdotta dal legislatore, dapprima con l’art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, come conv. da legge 2/2009 e quindi con l’art. 117bis TUB.
L’applicazione sul singolo conto corrente già in essere deve però rispettare talune formalità ossia una specifica pattuizione in quanto fattispecie ben diversa dalla commissione di massimo scoperto che si applica sull’effettivo utilizzo della provvista; infatti, la CDF si applica sulla entità della apertura di credito a prescindere dall’utilizzo della apertura di credito; va quindi pattuita ex novo .
Agli sconfinamenti, oltre alla commissione di disponibilità fondi, può essere applicata ex art. 117 bis comma 2 TUB la commissione di istruttoria veloce.
Nel caso di specie, nessuna pattuizione risulta presente anche di questa commissione; quindi, correttamente l’ausiliario del giudice ha eliminato entrambe le commissioni come ut supra dettagliato.
Per il periodo successivo al 25/01/2015, tutte le condizioni economiche risultano invece espressamente pattuite, sicché da tale data le commissioni disponibilità fondi e di istruttoria veloce sono state correttamente mantenute.
Dall’analisi dei movimenti del conto corrente ordinario, non è stata riscontrata alcuna rimessa di natura solutoria.
Il CTU, redatta la bozza di integrazione a cui le parti non hanno formulato osservazioni, ha provveduto dunque a depositare l’elaborato integrativo in data 14.02.25.
Il saldo finale ricostruito del conto anticipi n. 10661942 è stato ricalcolato in € -47.789,24, perciò inferiore di € 3.930,76 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ 51.720,00).
Il saldo finale ricostruito del conto corrente ordinario n. 10228926 è stato ricalcato in € -€ 13.371,20, perciò inferiore di € 2.088,55 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura (€ -15.459,75).
Il debito finale complessivo del correntista è dunque stato ricalcolato in € -61.160,44, inferiore cioè di € 6.019,31 rispetto a quello indicato a sofferenza dalla banca al momento della chiusura dei rapporti (€ -67.179,75).
La domanda di accertamento negativo va quindi accolta solo in minima parte.
Per questi motivi, opera una compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.) del 70%; le restanti spese seguono la soccombenza della convenuta e le spese legali sono liquidate ex DM 55/2014 in dispositivo; le spese di consulenza tecnica di ufficio -già liquidata con autonomo decreto- sono poste a carico della soccombente giusto il principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)
Accoglie parzialmente la domanda proposta da
, dichiara l’indebito addebito della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto accerta che il saldo finale ricostruito del conto anticipi n. 10661942 è € -47.789,24 e il saldo finale ricostruito del conto corrente ordinario n. 10228926 è -€ 13.371,20;
2) Rigetta per il resto le domande attoree;
3) Già operata la compensazione, condanna
a rimborsare a
le spese di lite, che si liquidano in €
85,80 per spese, € 2284 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
4) Pone definitivamente a carico di
e spese della consulenza tecnica di ufficio.
Milano, 25 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME