Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19105-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
AIR 2007 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 8113/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/03/2023 R.G.N. 36330/2018;
Oggetto
Revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con ordinanza nr. 8113 del 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna nr. 470 del 2018, perché non notificato nel termine di legge;
per la revocazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducendo l’erronea valutazione di un fatto, cioè l’omessa notificazione del ricorso;
è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 cod.proc.civ;
all’adunanza camerale , il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE:
l ‘ordinanza revocanda ha dichiarato inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , poiché non notificato entro il termine di cui all’art. 327 cod.proc.civ;
a fondamento del decisum, per quanto qui interessa, la Corte ha rilevato che risultava tentata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore ( AVV_NOTAIO) e che la relata di notifica riportava la dicitura «irreperibile». Tuttavia, non era seguita poi alcuna attività da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente, notificante;
in particolare, la Corte ha ricordato che, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, secondo Cass., sez.un., nr. 14594 del 2016, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte, al fine di conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria di notificazione, riattivare il processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod.proc.civ. Ha, quindi, osservato che «l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non (aveva) riattivato il processo notificatorio, rimanendo del tutto inerte, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 327 cod.proc.civ. (era) trascorso»;
le odierne censure imputano alla Corte un errore revocatorio: il Collegio non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva tentato la notifica presso lo studio del procuratore costituito nel giudizio di appello, indicato come domicilio eletto, e che l’indirizzo presso il quale era stata richiesta la notifica era quello indicato nell’A lbo del «CNF» al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di notificazione. Pertanto, nessuna responsabilità poteva attribuirsi all’I stituto e nulla poteva essergli richiesto;
10. le critiche si arrestano ad un rilievo di inammissibilità, perché non pertinenti rispetto alla indicata ratio decidendi . La Corte, infatti, non ha affermato la responsabilità del notificante nei termini indicati dall ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Al contrario, proprio sul presupposto che l’omessa notifica non era imputabile all’I stituto, ha rilevato, in applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite, la necessità di riattivare il procedimento di notifica, attività, invece, non intrapresa dalla parte ricorrente. È questo il «fatto» che l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto contestare e contraddire sulla base degli atti di causa;
11. come insegna la Corte, l’ errore revocatorio consiste in una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (tra le tante, Cass. nr.26440 del 2021);
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in definitiva, non prospetta alcun errore revocatorio e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimata;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19