Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22230 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24652-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1575/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019 R.G.N. 5304/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Riassunzione giudizio di rinvio
-tardività estinzione
R.G.N. 24652/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 1575/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 25090/2015, in riforma della sentenza di primo grado rigettava le domande proposte da NOME COGNOME contro Poste Italiane con il ricorso di primo grado (dirette alla declaratoria di nullità di termine apposto a contratto a tempo determinato inter partes per il periodo 17.7 -30.9.2005 e alla condanna della società al risarcimento del danno) e condannava il lavoratore alla restituzione d ella somma di € 33.939,37 percepita dallo stesso a titolo risarcitorio in forza delle sentenze del Tribunale di Monza n. 118/2008 e della Corte d’Appello di Milano n. 402/2012, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma quale giudice del rinvio propone ricorso per cassazione il lavoratore con due motivi; resiste la società con controricorso e ricorso incidentale, illustrati da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegi o si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), violazione degli artt. 116, 414, 416, 421, 437 c.p.c., 2697 c.c. e del principio di non contestazione in quanto il giudice del rinvio ha ammesso produzione documentale tardiva (DVR) a causa di una valutazione e interpretazione errata degli atti di causa, nonché vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla motivazione del giudice di primo grado e alle risultanze degli atti di causa;
2. con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 19 legge n.
218/1950, 25 legge n. 218/1952, 38 d.p.r. n. 602/1973 in relazione al principio di diritto secondo il quale l’obbligo di restituzione del dipendente è limitato alla somma effettivamente percepita al netto dei contributi previdenziali e delle imposte sui redditi;
con il motivo di ricorso incidentale la società deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia sull’eccezione di tardività della riassunzione;
è fondato, con rilievo assorbente, il motivo di ricorso incidentale;
la società ha documentato di avere eccepito nella memoria difensiva in riassunzione che la controparte aveva depositato ricorso in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Roma, quale giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., soltanto in data 19.12.2016, come da attestazione di deposito in calce al ricorso in riassunzione, deposito tardivo dal momento che l’ordinanza rescindente della RAGIONE_SOCIALEC. era stata pubblicata in data 14.12.2015 (quindi oltre il termine di decadenza di un anno applicabile ratione temporis );
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, e tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento (Cass. n. 26970/2023, n. 8891/2020, n. 1680/2012);
pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso principale, la
sentenza impugnata deve essere cassata, e l’intero giudizio deve essere dichiarato estinto;
8. detta declaratoria determina la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dell’intero processo, non essendosi formato il giudicato su alcuna di esse (comprese quelle di iniziale accoglimento della domanda dell’originario e odierno ricorrente); rimangono quindi senza titolo le somme percepite dal medesimo (indebitamente, in esito alla complessiva vicenda processuale) in esecuzione delle sentenze caducate; esse vanno dunque restituite alla società, nella misura di € 23.529,66, incontestatamente ed effettivamente erogata dalla società al lavoratore ( v. p. 5 controricorso e p.12 ricorso);
9. in questo senso, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (in quanto tale somma risulta effettivamente erogata come dai documenti in atti, a monte delle questioni circa le trattenute fiscali operate), e la restituzione di tale somma, rimasta erog ata senza titolo, consegue di diritto all’estinzione del processo; nel peculiare caso di specie, tale effetto consegue, appunto, all’estinzione e non si pone in contrasto con il principio per cui alla S.C. compete di norma il solo giudizio rescindente; la declaratoria del diritto della società alla restituzione della somma, espressamente richiesta, può quindi essere affermata in questa sede di cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.;
10. tenuto conto del complessivo andamento del giudizio, e dell’evoluzione della giurisprudenza, anche di legittimità, sulle questioni oggetto dello stesso, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite di tutti i gradi precedenti;
11. in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, parte ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione
delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte ricorrente principale, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; decidendo nel merito, dichiara estinto il processo e dichiara il diritto della ricorrente incidentale alla restituzione da parte del ricorrente principale della somma di € 23.529,66, oltre interessi dal pagamento al saldo; condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge; compensa le spese di tutti gli altri gradi di giudizio
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 18 giugno