Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35749-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura della RAGIONE_SOCIALE D’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4319/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’opposizione da loro proposta unitamente alle altre parti private rimaste intimate, alla delibera n. 122332 del 4/2/2014 della RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE che gli aveva applicato le sanzioni pecuniarie, nella qualità di componenti del CDA di RAGIONE_SOCIALE, per le violazioni amministrative emerse all’esito dell’ispezione eseguita tra il 28/11/2012 ed il 15/02/2013. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione sul rilievo che la stessa, originariamente introdotta davanti al TAR Lazio, era stata riassunta tardivamente davanti all’a.g.o. a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del TAR che, dando applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/12, aveva declinato la propria giurisdizione. La corte distrettuale ha argomentato che, poiché il giudizio davanti al TAR si era svolto nelle forme del rito
abbreviato comune di cui all’art. 119 c.p.a., i termini processuali di impugnazione erano dimidiati ai sensi del secondo comma di tale articolo; con la conseguenza che la sentenza del TAR doveva ritenersi passata in giudicato, considerando la sospensione feriale, in data 9.7.2015 e che, quindi, il termine perentorio di tre mesi per !a riassunzione del giudizio – previsto conformemente sia dall’articolo 59, secondo comma, l. 69/09 che dall’articolo 11, secondo comma, c.p.a. era spirato l’8.11.2015; donde la tardività del ricorso per riassunzione, avviato alla notifica solo in data 08/01/2016.
Il ricorso si fonda su due motivi, cui resite la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166, co. 1, 167, co. 2, e 183 co. 3 c.p.c. per non avere il giudice adito rilevato la tardività dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione a seguito della tardiva riassunzione.
Si evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio riassunto aveva depositato una memoria solo successivamente alla tempestiva costituzione a ridosso della prima udienza e solo in tale memoria era stata sollevata l’eccezione di inammissibilità della riassunzione per la sua tardività.
Ciò denota quindi come l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, da reputarsi alla stregua di un’eccezione in senso stretto, è stata tardivamente sollevata, senza il rispetto dei termini di decadenza che l’art. 167 c.p.c. pone per la proposizione delle eccezioni anche processuali in senso stretto.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, ancorché la decisione impugnata sia pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per effetto della tardiva riassunzione, a ben vedere l’esito al quale la Corte d’Appello ha inteso pervenire è quello, più corretto in punto di diritto, della estinzione del giudizio riassunto.
Se, infatti, la sentenza impugnata è giuridicamente esatta dove statuisce la tardività della riassunzione della causa (come si avrà modo di chiarire in occasione della disamina del successivo motivo), essa risulta invece non condivisibile nella parte in cui fa discendere da detta tardività l’inammissibilità dell’opposizione alla delibera impugnata. Nessuna norma, infatti, sanziona con l’inammissibilità dell’opposizione il mancato rispetto del termine per riassumere la stessa davanti al giudice ordinario, in seguito alla declinatoria di giurisdizione al riguardo pronunciata dal giudice amministrativo. La conseguenza processuale della tardiva riassunzione non è, dunque, la inammissibilità dell’opposizione, bensì, come disposto dal quarto comma dell’articolo 59 l. n. 69/2009, “l’estinzione del processo, che è dichiarata anche di ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.
Il richiamo della norma alla rilevabilità d’ufficio rende quindi evidente come sia del tutto infondata la deduzione di cui alla censura in esame, avendo questa Corte già osservato (Cass. n. 11144/2018) come non possa reputarsi corretto il richiamo ai principi affermati da questa stessa Corte circa la necessità dell’eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecie assoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla legge n. 69/2009 al testo dell’ultimo comma dell’articolo 307
c.p.c., in situazioni in cui l’estinzione del giudizio non era stata (tempestivamente) eccepita.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 co. 2, 92, co. 3, 119 co. 1, lett. b) e co. 2, del c.p.a. , nonché dell’art. 59, co. 2 e 4 della legge n. 69/2009, e dell’art. 307, co. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito erroneamente reputato che la riassunzione fosse tardiva.
Infatti, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal TAR Lazio, alla riassunzione trovava applicazione il termine di cui all’art. 11 c.p.c., dovendosi però ritenere che, ai fini della formazione del giudicato, da cui decorre il detto termine, sia necessario il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione (art. 92 c.p.a.), in difetto di notifica.
La decisione gravata ha invece fatto applicazione del più breve termine trimestrale di cui all’art. 119 c.p.c., sul presupposto che la fattispecie rientrasse nella previsione di cui alla lett. b) dell’art. 119 co. 2, c.p.a, senza avvedersi del fatto che la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE non può rientrare nel novero delle Autorità Indipendenti. Resta quindi escluso che il giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative inflitte dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, ed instaurato dinanzi al giudice amministrativo prima della declaratoria di incostituzionalità della norma che attribuiva a questi la relativa giurisdizione, possa essere sottoposto alla più restrittiva disciplina di cui all’art. 119 c.p.a., con la conseguenza che la riassunzione è avvenuta tempestivamente, occorrendo attendere il termine di sei mesi per il giudicato sulla sentenza che abbia declinato la giurisdizione.
Anche tale motivo è infondato.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2012, il giudice amministrativo investito di una controversia relativa ad una sanzione irrogata dalla CONSOB ovvero dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma a tale declaratoria deve pervenire all’esito di un giudizio disciplinato dalle norme che regolano il processo davanti a sé, dovendosi quindi includere tra queste anche le regole dettate dall’articolo 119 c.p.a.
Tanto l’articolo 11 c.p.a., quanto l’articolo 59 l. 69/2009 subordinano, infatti, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti ad un giudice sfornito di giurisdizione alla circostanza che la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione intervenga nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione.
Ritiene il Collegio di dover quindi assicurare continuità alla propria giurisprudenza che ha affermato che, nel caso in cui il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l’art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d’incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non viene meno immediatamente l’applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma si impone esclusivamente la conclusione del giudizio seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il “dies a quo” dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla
pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l’ordinario termine semestrale previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a. ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a. (Cass. n. 26344/2017; Cass. n. 11144/2018).
Né infine appare meritevole di accoglimento la pretesa di escludere dal novero delle Autorità Indipendenti la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, avendo sempre questa Corte già reputato applicabile il detto principio in ordine alla corretta esegesi dell’art. 119 c.p.c. ai fini della individuazione del termine per la riassunzione, anche alle opposizioni avverso ordinanze sanzionatorie emesse dall’odierna controricorrente (cfr. Cass. n. 33151/2019).
Il ricorso è pertanto rigettato, ed i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
Nulla a provvedere quanto alle parti rimaste intimate.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la loro impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda