SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1408 2025 – N. R.G. 00001016 2024 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO CIVILE SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere istruttore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
nella persona del liquidatore pro tempore, con sede in Genova rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO , presso il cui studio sito in in Roma INDIRIZZO, Ł elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
Appellante –
nella persona del liquidatore pro tempore, con sede in Genova, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , presso il cui studio sito in in Genova, INDIRIZZO.Ł elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l’appellante :
‘ 1) condannare la al risarcimento dei danni cagionati a , nella misura risultante dagli atti di causa e comunque, stante l’impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in base ad una valutazione ex art. 1226 c.c.;
condannare la alla corresponsione, in favore di , degli interessi, al saggio legale, sulle somme oggetto di condanna, con decorrenza dal 29 agosto 1988, ovvero dalla diversa data che sarà accertata, sino alla data del pagamento;
rigettare le domande e le eccezioni proposte dalla perchØ infondate in fatto ed in dritto;
emettere al contempo ogni altra consequenziale decisione di legge;
condannare la al pagamento integrale delle spese ed onorari di tutti i gradi del presente giudizio, maggiorando i relativi importi del 15% per spese forfettarie (ex art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), nonchØ delle percentuali normativamente previste a titolo di I.V.A. e C.N.P.A.F.. ‘
Per l’appellata :
‘ Piaccia alla Corte Ecc.ma, reietta ogni avversaria istanza o eccezione,
in via preliminare di rito dichiarare l’estinzione dell’intero processo per omessa riassunzione nel termine di legge;
in via subordinata, di merito, respingere le domande avversarie perchØ infondate e comunque
non provate.
Con il favore delle spese e dei compensi di avvocato, oltre addizionale 15% per spese generali, I.V.A. 22% e C.P. 4%. ‘
IN FATTO E DIRITTO
1.
La conveniva in giudizio la
chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. del contratto preliminare con il quale la controparte si era obbligata ad assegnare all’attore l’immobile sito in Genova, INDIRIZZO, o, in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con restituzione delle somme corrisposte oltre al risarcimento del danno. Con la richiesta di esecuzione in forma specifica l’attrice evidenziava che la controparte non aveva rispettato il termine tassativo ed essenziale di sette mesi dalla stipula del compromesso di assegnazione e aveva modificato i locali destinandoli invece che ad uso ufficio, in parte preponderante a garage; l’attrice chiedeva pe rtanto la condanna della società a richiedere le autorizzazioni necessarie ad eliminare le difformità tra quanto promesso e quanto realizzato e a completare le opere previste nel contratto, oltre che a risarcire il danno.
La si costituiva ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice visto che la convenzione era stata stipulata con ed eccepiva la risoluzione di diritto del contratto essendo decorso il termine previsto dalla clausola D della convenzione e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza 2352 del 10 maggio 2005 , dopo aver espletato una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e di conseguenza rigettava le domande di quest’ultima unitamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni della convenuta.
4. La società proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto, proponendo appello incidentale e chiedendo la dichiarazione di risoluzione dell’accordo del 26 febbraio 1987 per scadenza del termine essenziale e la dichiarazione di nullità dell’articolo 7, lettera E, della scrittura del 26 febbraio 1987 nella parte in cui prevedeva l’invariabilità del prezzo con condanna della controparte al risarcimento del danno.
5.La Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 221 del 28 gennaio 2009 accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla , dichiarando risolto per inadempimento della il contratto preliminare stipulato tra questa e la
condannando la alla restituzione del corrispettivo pagato di euro 152.074,87. Compensava per metà le spese di lite e ponendo solidalmente le spese di CTU.
Osservava la Corte che il contratto preliminare era stato concluso da in proprio, con riserva di comunicare il nominativo della persona o società acquirente; che successivamente, dopo la corresponsione da parte di di un cospicuo acconto alla , all’assemblea del 29 aprile 1987, su indicazione di , l’immobile era stato assegnato alla senza che la predetta società fosse diventata socia della Sul punto, secondo la Corte d’Appello, le parti avevano modificato il contratto, mentre la delibera assembleare con cui era stato assegnato l’immobile ad un soggetto estraneo alla compagine sociale non poteva considerarsi nulla, ma eventualmente annullabile e, in ogni caso, l’invalidità non era stata eccepita nel primo grado di giudizio.
Quanto al merito delle pretese della non poteva essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, in quanto era mutato l’oggetto del contratto.
Dopo l’assemblea del 29 aprile 1987, la aveva eseguito una variante che aveva modificato la conformazione dell’appartamento assegnato a , nØ era possibile ordinare il ripristino della conformazione risultante dalla planimetria allegata al contratto preliminare, trattandosi di facere infungibile, che presupponeva la richiesta di nuova concessione edilizia e la riduzione della superficie di beni di proprietà di terzi.
Veniva invece accolta la domanda subordinata di risoluzione del preliminare per inadempimento della previo rigetto dell’eccezione di risoluzione di diritto del contratto per scadenza del termine essenziale, proposta con l’appello incidentale. Le decisioni assunte nell’assemblea della Cooperativa in data 29 aprile 1987 evidenziavano la permanente efficacia del vincolo contrattuale e con essa il superamento della pattuizione sul termine.
L’inadempimento della era consistito nell’avere effettuato – dopo la conclusione del preliminare – la variante che modificava sensibilmente la conformazione dell’immobile promesso alla , senza che tale variante fosse stata richiesta dal Comune o altrimenti imposta. Si trattava di inadempimento grave in quanto, oltre all’evidente diminuzione della superficie dell’appartamento promesso a l’alterazione della conformazione dell’immobile incideva sulla destinazione ad ufficio, che era nota alle parti.
Alla risoluzione del contratto seguiva la condanna della a restituire l’importo di euro 152.074,87, maggiorato degli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria osservando che non aveva provato, nØ allegato di svolgere attività
commerciale, e in ogni caso non aveva proposto domanda risarcitoria per danni ulteriori.
6. , proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre resisteva con controricorso la
, che proponeva ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
7.La Corte di Cassazione con sentenza n. 15944 del 2015 accoglieva il motivo riguardante la domanda di risarcimento dei danni richiesta dalla e quello relativo al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria sull’importo oggetto di restituzione da parte della .
8. La società riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Genova.
La Corte d’appello di Genova con sentenza n.1268 del 20 luglio 2018 evidenziava che, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza di Cassazione con rinvio, doveva essere riconosciuto all’attrice in riassunzione il danno derivante dal mancato godimento dell’immobile promesso in vendita a , individuato nel valore locativo dell’immobile per il periodo intercorrente dal 26 febbraio 1987, data di stipulazione della convenzione inter partes, alla data della domanda di risoluzione del contratto del 29 agosto 1988 per un importo ad pari ad euro 3.630,78, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, sino al momento della liquidazione giudiziale. Inoltre, a spettava, inoltre, il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma consistente nel mancato godimento dell’utilità che da essa avrebbe conseguito liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi
ad un saggio equitativamente individuato e coincidente con quello legale.
In conclusione, dal momento della liquidazione giudiziale non era piø dovuta la rivalutazione monetaria ma trovava applicazione l’articolo 1224, primo comma, c.c. e all’importo di euro 3.630,78 dovevano aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal 26 febbraio 1987 alla data della pubblicazione della sentenza e quindi i soli interessi legali dalla ultima data al saldo.
Conformemente all’accoglimento del secondo motivo del ricorso per Cassazione, alla società attrice in riassunzione doveva inoltre essere riconosciuto, per il solo fatto di essere imprenditore commerciale, in via presuntiva, il danno da svalutazione monetaria sulla somma oggetto di restituzione da parte della pari a € 152.074,87 oltre agli interessi legali già riconosciuti nella precedente sentenza della Corte d’appello e da individuarsi nell’eventuale differenza a decorrere dalla data dei singoli pagamenti tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali cioŁ sino al saldo. Si procedeva inoltre ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primo e per l’accoglimento del ricorso incidentale.
La Cassazione con sentenza n. 23609 del 2 agosto 2023 , condividendo le conclusioni del P.G. secondo cui il motivo non evidenziava con precisione il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte, limitandosi a censure meramente motivazionali e, pertanto, non confrontandosi con l’insegn amento della Suprema Corte, secondo il quale il vizio di cui al n. 5), dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Pertanto, accoglieva il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il quarto motivo e inammissibile il primo motivo del ricorso principale, mentre dichiarava assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova.
10. . riassumeva la causa dinnanzi la Corte di Appello di Genova con atto in riassunzione
notificato il 4 novembre 2024 chiedendo:
a) la condanna della al risarcimento dei danni cagionati a , nella misura risultante dagli atti di causa e comunque, stante l’impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in base ad una valutazione ex art. 1226 c.c., sulla base delle allegazioni di
;
b) la condanna della alla corresponsione, in favore di , degli interessi moratori, al saggio legale, sulle somme oggetto di condanna, con decorrenza dal 29 agosto 1988, ovvero dalla diversa data che sarà accertata, sino alla data del pagamento; c) emettere al contempo ogni altra consequenziale decisione di legge; d) la condanna della al pagamento integrale delle spese ed onorari di tutti i gradi del presente giudizio. 11. Si costituiva la
chiedendo in
primo luogo
la dichiarazione
di inammissibilità della riassunzione in quanto tardiva e comunque nel meriot il rigetto.
Sottolineava l’appellata relativamente alla tardività della riassunzione :
‘ Nel caso di specie, trattandosi di processo iniziato nel 1988, il termine per la riassunzione
Ł annuale in quanto il termine trimestrale attualmente in vigore (introdotto dall’art. 46, co. 21, legge 18/6/2006 n. 69) si applica solo per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore della predetta riforma (art. 58 legge 18/6/2006 n. 69).
Il termine per la riassunzione ha come dies a quo, la pubblicazione della sentenza della Corte mediante deposito in cancelleria, non la successiva comunicazione del deposito stesso, che non Ł un elemento integrativo della pubblicazione, ma solo elemento posteriore con finalità integrative .
Va poi sottolineato che la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 162 del 2014) che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di
una disciplina transitoria, alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1/1/2015 a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio tempus regit actum .
Fissati i criteri di calcolo, appare evidente che, nel caso di specie, nel quale il deposito della sentenza risale al 2/8/2023, il decorso del termine stesso era posticipato fino alla fine del periodo di sospensione, da individuarsi nel 31/8/2023 per le ragioni innanzi spiegate.
Ergo il termine annuale per la riassunzione Ł spirato il 1/10/2024. L’atto di citazione in riassunzione Ł stato invece notificato in data 4/11/2024, ‘
12.La sul punto replicava che essendo la causa iniziata in primo grado nel 1988 la sospensione feriale rimaneva di 45 giorni anche dopo la sospensione feriale del 2015.
Le parti precisavano le loro conclusioni all’udienza dell’11 settembre 2025 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa, decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
11.L’eccezione di tardività della riassunzione è fondata.
Se Ł pacifico che per una causa anteriore alla riduzione dei termini di impugnazione e di riassunzione del 2009 il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. e di riassunzione ex art. 392 c.p.c. Ł di un anno, Ł altrettanto pacifico che il nuovo ridotto termine di sospensione feriale da 46 a 31 giorni Ł applicabile a tutti i procedimenti, qualsiasi sia stato l’anno di inizio della causa. In questo senso:
Cassazione civile , sez. II , 25/10/2024 , n. 27704
‘In tema di impugnazioni, la modifica dell’ articolo 327 del Cpc , introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 , che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, Ł applicabile, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall’ art. 16, comma 1, del Dl n. 132 del 2014 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 , si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc e in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.’ (in termin i anche la piø recente Cass.
civ., Ord. 17/6/2025 n. 16374 )
Cassazione civile , sez. VI , 17/03/2022 , n. 8722
‘ Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, -nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. -la modifica di cui all’ art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 ), che, sostituendo l’ art. 1 della l. n. 742 del 1969 , ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al
periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.’
Cassazione civile , sez. II , 05/11/2021 , n. 32104
‘ La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 741 del 1969, nel testo modificato dall’ articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014 , convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – Ł immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legge, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum .’
Cassazione civile , sez. III , 17/05/2021 , n. 13170
‘ La modifica di cui all’ articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 ), che, sostituendo l’ articolo 1 della legge n. 742 del 1969 , ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza .’
Cassazione civile , sez. VI , 31/12/2020 , n. 30053
‘ La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell’ art. 1 l. n. 742 del 1969 , nel testo modificato dall’ art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 , conv., con modificazioni, dalla l. n. 162 del 2014 – Ł immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla
rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum .’
Parte appellante sostiene che la sentenza della Cassazione 12 dicembre 2023 n.34.715 stabilirebbe il principio opposto per cui continuerebbe ad applicarsi il precedente termine di sospensione feriale alle cause iniziate prima della riforma di cui all’art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
Ma esaminando il testo della sentenza in realtà questa non contraddice l’orientament o dominante ma rileva che nel caso concreto, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 10 settembre 2013, quindi prima della riforma del 2014 ai fini del calcolo dei termini di impugnazione di quella sentenza si doveva ancora tenere conto di un periodo di sospensione dei termini della sospensione feriale 2013 di 46 giorni.
Nel caso di specie il termine per la riassunzione Ł di un anno e la sentenza della Cassazione fu pubblicata il 2 agosto 2023.
Per l’operare della sospensione feriale 2023 il termine annuale per l’impugnazione decorre dal il 1° settembre 2023.
Ci sono poi 11 mesi: Settembre, Ottobre ,Novembre, Dicembre 2023 , Gennaio , Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio 2024.
Opera poi la sospensione feriale 2024 e il dodicesimo ed ultimo mese inizia a decorrere dal 1° settembre 2024 e termina il 1° ottobre 2024, ultimo giorno utile per notificare l’atto di riassunzione.
La notifica della riassunzione avvenuta 4 novembre 2024 Ł pertanto irrimediabilmente tardiva.
Parte appellante sostiene che vi sarebbe un abuso del diritto in quanto non vi sarebbe nessun vantaggio ad eccepire l’estinzione d el giudizio.
In realtà si tratta di una affermazione infondata.
La parte appellata da una parte può sempre legittimamente eccepire la tardività di un atto di riassunzione; dall’altra sussiste un interesse in merito in quanto se il giudizio di rinvio fosse stato tempestivamente riassunto l’importo da liquidarsi a favore dell’appellante in base alle indicazioni della Cassazione sarebbe stato superiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Genova del 2018 nei punti in cui Ł passata in giudicato e , tenuto conto che si tratta di un contenzioso quasi quarantennale, Ł difficile che sia iniziato un nuovo giudizio.
Circa le spese del secondo giudizio di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione tenuto conto che in Cassazione ha vinto la parte appellante che però perde nel fare la riassunzione si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio sia per il secondo giudizio di Cassazione sia per il giudizio di riassunzione alla luce dell’esito complessivo di queste ultime due fasi del giudizio.
Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che la riassunzione Ł stata dichiarata inammissibile.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53. .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sul procedimento di riassunzione promosso dalla
dichiara il procedimento estinto ex art. 393 c.p.c. per tardiva riassunzione.
Spese compensate del secondo giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che la riassunzione dell’appello è stato dichiarata inammissibile.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME