Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19731 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9878- 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
Contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di tutrice di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 962/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 19 settembre 1996, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cagliari, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME e, premesso che erano titolari di una quota pari a 11/39 su un terreno in agro di Orroli, in catasto al fgl 64 mappale 50 e che la restante quota spettava ai convenuti, ne chiesero la divisione.
Il contraddittorio fu integrato nei confronti di NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME; il giudizio fu interrotto per morte di NOME COGNOME e riassunto nei confronti del suo unica erede NOME COGNOME.
Con sentenza non definitiva n. 1035/2009, il Tribunale di Cagliari accertò che NOME COGNOME e NOME COGNOME erano titolari di una quota pari a 11/39, gli eredi NOME COGNOME erano titolari della quota di 22/39 e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quale unico erede di NOME COGNOME erano titolari di una quota pari a 3/9; dispose lo scioglimento della comunione mediante
attribuzione di quote in natura da individuarsi «in termini quantitativi di ettari».
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello, affermando che dovesse essere loro riconosciuta una quota di 20/39, mentre ai COGNOME di 13/39 e ai COGNOME di 6/39.
2.1. Con sentenza n. 2171/2011, seguita all’attribuzione delle quote, il Tribunale di Cagliari definì il giudizio di divisione ponendo le spese a carico degli COGNOME.
Anche avverso questa seconda sentenza gli COGNOME proposero appello, contestando la sussistenza di soccombenza.
2.2. Disposta la riunione delle due impugnazioni, il giudizio fu interrotto per morte di NOME COGNOME e fu, quindi, riassunto -a mezzo di nuovo difensore – da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che notificarono la riassunzione personalmente anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio, sebbene la morte non fosse stata dichiarata dal difensore per lui originariamente costituito.
La Corte d’appello, riconosciuta rituale la notifica in prosecuzione del giudizio agli eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more, pur in mancanza della dichiarazione della sua morte, ritenne tuttavia che l’atto presentasse profili di nullità per mancata indicazione della parte deceduta, degli eredi e del tipo di successione che si era aperta e ne dispose la rinnovazione.
Quindi, poiché l’atto di riassunzione in rinnovazione era stato notificato al difensore di NOME COGNOME e non personalmente ai suoi eredi e il termine perentorio assegnato allo scopo si era consumato, rilevata la
nullità della notificazione, dichiarò con la sentenza n. 962/2018 l’estinzione dei due giudizi riuniti.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandolo ad un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di tutrice di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 156 commi I e II, 164 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del giudizio perché l’atto di riassunzione è stato notificato non agli eredi di NOME COGNOME personalmente ma al procuratore costituito per quest’ultimo in vita , sebbene il primo atto di riassunzione fosse stato ritualmente notificato agli eredi personalmente; hanno sostenuto, quindi, che il primo atto di riassunzione sarebbe stato erroneamente ritenuto nullo per il suo contenuto, emendato in ogni caso con la rinnovazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo nel dichiarare l’estinzione, in quanto ha correttamente valutato come inidoneo alla prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di NOME sia il primo atto notificato loro personalmente, perché mancante di requisiti essenziali come individuati nell’ordinanza del 30/6/2017, sia
l’atto in prosecuzione, seppure emendato, in quanto notificato in rinnovazione non agli eredi personalmente, ma al difensore costituito per la parte deceduta.
In particolare, il primo atto di riassunzione notificato agli eredi di NOME era stato dichiarato nullo perché mancante di requisiti essenziali secondo i principi fissati da questa Corte (ex plurimis , Sez. 2, n. 13597 del 21/07/2004, Cass. Sez. 1, n. 11193 del 09/05/2018), quali il riferimento esplicito alla precedente fase processuale, le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione, la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
La nullità di questo atto non ha impedito l’assegnazione di un termine per la sua rinnovazione: la riassunzione si perfeziona, infatti, anche con un atto viziato, ma in tal caso il Giudice deve ordinarne la rinnovazione, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, il cui mancato rispetto determina l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9819 del 20/04/2018, Sez. 6 – 3, n. 2526 del 03/02/2021), cioè in caso di mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione ovvero della esecuzione dell’ordine oltre il termine perentorio.
La notifica del secondo atto, tuttavia, seppure emendato, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, con l’aggiunta dei requisiti ritenuti mancanti, è tuttavia avvenuta nei confronti del procuratore del dante causa defunto ed è stata, perciò, ritenuta nulla, perché compiuta ad una persona, il procuratore domiciliatario del defunto, che non risultava avere alcun rapporto con gli eredi della
persona da lui in precedenza difesa (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21244 del 05/10/2009, Sez. L, n. 5883 del 11/03/2011).
Ora, se la notifica di cui sia già stata disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. sia affetta da nullità e non sia ulteriormente rinnovata, per iniziativa autonoma della parte onerata, prima della scadenza del termine fissato allo scopo e della dichiarazione di nullità, è certamente esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso: l’art. 153 cod. proc. civ. vieta, infatti, la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 6 – 3, n. 14742 del 29/05/2019; Sez. 5, n. 19218 del 17/07/2019).
2.2. Ciò stabilito quanto al secondo atto, la denuncia di erroneità del giudizio di nullità del primo atto di riassunzione, quello notificato personalmente agli eredi, costituisce censura inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che i ricorrenti non ne hanno indicato in alcun modo il contenuto, né specificato la sua articolazione, né riportato i punti rilevanti in senso contrario alla sua riscontrata invalidità, sì da consentire a questa Corte la verifica di un giudizio di compiutezza della sua formulazione: l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone, infatti, comunque che il ricorrente abbia adempiuto all’onere di specificare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, nel rispetto del principio di autosufficienza (in ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, n. 23834 del 25/09/2019).
Il ricorso dev’essere, perciò, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda