Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11619/2023 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE CONDOMINIO DI INDIRIZZO ROMA NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 7235 del 15/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, debitore esecutato nella procedura n. 85342/1995 R.G. Esec. del Tribunale di Roma, eccepiva l ‘ estinzione del processo esecutivo perché tardivamente riassunto dopo la sua sospensione in esito a contestazione distributiva;
-l ‘ eccezione di estinzione era respinta dal giudice dell ‘ esecuzione con l ‘ ordinanza del 18/11/2015 e Della Ragione proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., poi rigettato dal Tribunale con la sentenza n.10637 del 26/5/2016, in seguito confermata dalla Corte d ‘ appello di Roma con la sentenza n. 7235 del 15/11/2022;
-avverso quest ‘ ultima decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
–RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, resistevano con distinti controricorsi;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME, Unicredit RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO a Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si osserva che -in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati;
-con la censura si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 627 c.p.c., con riferimento all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello affermato che il termine per la riassunzione del processo esecutivo era decorso dalla pronuncia della sentenza di questa Corte che aveva deciso l ‘ opposizione agli atti esecutivi, anziché dalla comunicazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva deciso la controversia distributiva.»;
-il ricorrente afferma che:
in conseguenza della contestazione ex art. 512 c.p.c. svolta dall ‘ esecutato il 24 e il 31 maggio 2005, in data 30/6/2005 il giudice sospendeva parzialmente la distribuzione del ricavato e assegnava termine (al 30/11/2005) per iscrivere a ruolo la causa;
successivamente, il debitore spiegava un ‘ ulteriore opposizione -asseritamente ex art. 617 c.p.c. e avverso il decreto che non disponeva l ‘ integrale sospensione della distribuzione -dalla quale scaturiva una seconda controversia;
la prima contestazione veniva definita con la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6447 del 28/11/2013, comunicata lo stesso giorno e non impugnata;
la seconda, invece, veniva definita da questa Corte con la sentenza n. 23180 del 31/10/2014;
il processo esecutivo era stato sospeso ex lege in pendenza della contestazione distributiva ex art. 512 c.p.c. secondo la regola vigente anteriormente all ‘ 1/3/2006;
la riassunzione del creditore era avvenuta soltanto in data 14/3/2015, oltre il termine semestrale prescritto dall ‘ art. 627 c.p.c., decorrente dal 28/11/2013, non già dal 31/10/2014, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, la quale aveva erroneamente individuato il dies a quo facendo riferimento alla definizione dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c., anziché dalla decisione della Corte d ‘ appello sulla controversia distributiva;
-il ricorso è inammissibile per plurime, indipendenti, ragioni;
-innanzitutto, in patente violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel ricorso manca una compiuta esposizione del fatto processuale ( in primis , il contenuto della sentenza impugnata, per nulla illustrata) tale da consentire a questa Corte la comprensione della vicenda in esame e, soprattutto, la riferibilità della sospensione all ‘ una o all ‘ altra iniziativa dell ‘ esecutato; le coordinate essenziali dello svolgimento del processo erano a maggior ragione essenziali a fronte della contestazione della parte controricorrente, la quale sostiene che anche la seconda opposizione di COGNOME non era rivolta avverso atti esecutivi (segnatamente, contro il provvedimento sospensivo), né qualificabile ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c., ma riguardava anch ‘ essa la distribuzione del ricavato;
-in ogni caso, pur prescindendo dalle gravi lacune dell ‘ atto introduttivo, anche se la parte ricorrente avesse fornito compiuta illustrazione del fatto processuale, per quanto è dato comprendere dal ricorso, la censura sarebbe stata comunque inammissibile, perché volta a propugnare una tesi giuridicamente insostenibile;
-in primis , occorre precisare che -come già ritenuto dalla Corte d ‘ appello (benché in maniera poco perspicua) -«nelle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata, per la riassunzione del processo esecutivo, senza che il giudice dell ‘ esecuzione
abbia fissato termine perentorio a tal fine, trova applicazione non l ‘ art. 627 cod. proc. civ. (regolante le opposizioni esecutive caratterizzate da un differente ‘ petitum ‘ rispetto alle opposizioni cosiddette distributive) ma, in difetto di apposita previsione normativa, l ‘ art. 297 cod. proc. civ., sicché il termine per la riassunzione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 19/12/2014, Rv. 63372601);
-lo stesso ricorrente afferma che la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. dallo stesso promossa nel 2005 è stata definita con la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6447 del 28/11/2013, comunicata nella stessa data e non impugnata;
-orbene, questa sentenza è passata in giudicato soltanto dopo il decorso di un anno a norma dell ‘ art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile, dato che «la modifica dell ‘ art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all ‘ originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell ‘ art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell ‘ instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» ( ex multis , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021, Rv. 66333801);
-conseguentemente, poiché la riassunzione del processo è avvenuta in data 14/3/2015, risulta rispettato il termine di sei mesi (ridotto a tre mesi dall ‘ art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69) prescritto dall ‘ art. 297 c.p.c. ratione temporis applicabile, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza n. 6447/2013 e, cioè, dal 28/11/2014;
-in definitiva, il motivo critica la sentenza impugnata per avere erroneamente individuato il dies a quo del termine per la riassunzione, ma la censura prospetta una ricostruzione che, comunque, conduce all ‘ inconsistenza dell ‘ eccezione di estinzione del processo;
-a tanto si aggiunge che dalla sentenza n. 23180 del 31/10/2014 -che può essere esaminata ex officio ben potendo questa Corte conoscere i propri precedenti -risulta che Della Ragione non aveva proposto una mera opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di non sospensione del processo esecutivo in conseguenza della contestazione ex art. 512 c.p.c. (come invece sostenuto nel ricorso), ma aveva avanzato altre obiezioni attinenti alla distribuzione del ricavato (ad esempio: «… dica la Ecc.ma Cor te adita se con la reiezione della domanda di opposizione dichiarandola improcedibile e con conseguente mancato esame nel merito il giudice di prime cure ha violato l ‘ art. 1832 c.c. e l ‘ art. 474 c.p.c. circa la necessità ai fini del riparto del deposito da parte del creditore del titolo esecutivo o in subordine dei documenti (copia estratti conto dei due c/c in originale) non essendo valido il saldaconto ai fini probatori …»), sicché, anc he per tale ragione, la riassunzione del 14/3/2015 è da considerarsi tempestiva;
-consegue all ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ad ogni controricorrente le spese di questo giudizio, per ciascuno liquidate in Euro 14.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,