Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33345 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15614/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1345/2019, depositata il 21/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha appellato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la propria domanda di accertamento della proprietà di un immobile, essendo il contratto concluso un definitivo di compravendita, ovvero, in subordine, di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale del convenuto NOME COGNOME, accertando la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare e il suo diritto a ritenere la caparra. Si costituiva il tutore di COGNOME, dichiarandone l’avvenuto decesso. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza dell’1 ottobre 2015, dichiarava l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Con ricorso depositato il 14 marzo 2016 l’appellante chiedeva la fissazione dell’udienza per la riassunzione del processo interrotto e il processo era da lei riassunto. Si costituivano gli eredi di COGNOME, che eccepivano l’estinzione del processo per decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c.
La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 21 febbraio 2019, n. 1345 – ha dichiarato estinto il processo.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che anzitutto eccepiscono l’inammissibilità del ricorso a causa della mancanza della procura speciale, che contenuta in un file denominato ‘procura alle liti’ non risulta trascritta nella copia del ricorso notificato ed è priva di menzione della sentenza impugnata.
Memoria è stata depositata dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dei controricorrenti. La procura, trasmessa con autonomo file, non solo
è stata inviata con posta elettronica certificata contestualmente al ricorso (si veda il messaggio dell’8 maggio 2019), ma risulta anche apposta su un foglio corrispondente alla prima pagina del ricorso, così che il riferimento al ‘presente giudizio’ in essa contenuto è senz’altro sufficiente e idoneo a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c.
II. Il ricorso è articolato in tre motivi:
il primo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 39 e 305 c.p.c., correlato all’art. 58 legge 69/2009, illegittimità del principio affermato dalla Corte d’appello di Roma secondo cui la nullità della notifica dell’originaria citazione fa venire meno la pendenza del giudizio’;
il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.’, in quanto parlare di ‘caducazione del rapporto processuale con riferimento al caso di specie appare senza alcun dubbio fuorviante, trattandosi di mero vizio attinente alla notificazione dell’originaria citazione’;
il terzo motivo fa valere ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1375, 1376, 1385, 1455, 1460, 1470, 2932 c.c., 186 -quater e 389 c.p.c.’, in quanto avendo dichiarato l’estinzione del processo il giudice d’appello non ha esaminato ‘le rilevanti questioni di merito sottese alla vicenda oggetto di causa’.
I primi due motivi sono fondati. Ad avviso della Corte d’appello non troverebbe applicazione al caso di specie l’art. 305 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, che riducendo il termine per provvedere alla riassunzione da sei a tre mesi ha escluso all’art. 58 che il nuovo termine possa applicarsi ai procedimenti già instaurati al momento della sua entrata in vigore. Il processo riassunto dalla ricorrente non potrebbe infatti, ad avviso del giudice d’appello, considerarsi già instaurato il 4 luglio del 2009 benché l’originaria citazione fosse stata notificata ben prima, nel 1997, in quanto proprio la notificazione dell’atto di
citazione è stata ritenuta nulla dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 8199 del 2010, ha esteso l’invalidità all’intero processo, annullando con rinvio la sentenza d’appello e disponendo che il processo fosse riproposto davanti al Tribunale di Latina. A seguito della pronuncia della Corte di cassazione si sarebbe quindi avuta ha sostenuto il giudice d’appello – la caducazione del rapporto processuale, con conseguente improduttività degli effetti di tutti gli atti che lo formavano, tanto più che il vizio genetico ha colpito proprio la notificazione della citazione che ha segnato l’originaria litispendenza, con la conseguenza che il processo deve considerarsi pendente a far data dalla riassunzione della causa davanti al Tribunale di Latina, avvenuta nel 2010, con conseguente applicazione del termine di tre mesi per la riassunzione.
La ricostruzione della Corte d’appello è errata. La Corte di cassazione, con la pronuncia sopracitata, ha infatti dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo, disponendo conseguentemente il rinvio della causa al giudice di primo grado, avendo riscontrato ai sensi del comma 3 dell’art. 383 c.p.c. una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice. Ciò non ha però significato che si sia avuta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della riassunzione tempestiva del processo davanti al Tribunale di Latina e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all’atto invalido si è avuta la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo.
III. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.