Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19895/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in BRINDISI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 490/2022 depositata il 27/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La COGNOME (creditrice della COGNOME NOME), in occasione della trascrizione del pignoramento immobiliare in danno della debitrice, apprese che quest’ultima aveva precedentemente donato la maggior parte dei suoi beni ai figli NOME, NOME e NOME COGNOME. Pertanto, convenne questi ultimi e la COGNOME perché (ai sensi dell’art. 2901 cc) fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di donazione stipulato in data 28.10.2010
Il Tribunale (a norma dell’art. 337, 2° comma, cpc) sospese il giudizio, in considerazione della pendenza del giudizio di cassazione in ordine al credito litigioso presupposto dalla domanda revocatoria.
Il giudizio pregiudicante fu definito da questa Corte con sentenza n. 2664/2013 del 5.2.2013.
La COGNOME riassunse il giudizio revocatorio solo in data 15.5.2017, sostenendo che quella sentenza della Cassazione non le era stata mai notificata o comunicata e di averne avuto notizia solo
informalmente nel corso di altro giudizio intercorrente tra le parti. Pertanto, la COGNOME ed i COGNOME ne chiesero l’estinzione per tardiva riassunzione; eccezione respinta dal primo giudice sul presupposto che, non avendo la parte ottenuto legale conoscenza della cessazione della causa di sospensione, il termine per riassumere il giudizio non era neppure iniziato.
Con la sentenza n. 490 del 27 aprile 2022, la Corte d’appello di Lecce ha accolto il gravame della COGNOME e dei Gioia e, riformando la prima sentenza, ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado, siccome tardivamente riassunto.
Avverso tale decisione, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2 Cost., 297 cpc con riferimento all’art. 307 cpc, 2697 cc) per aver ritenuto che ‘allorquando la parte che abbia interesse alla riassunzione della causa pregiudicata sospesa sia anche parte della causa pregiudicante, la pubblicazione della sentenza con cui la Corte di cassazione definisce la causa pregiudicante integri, ai sensi dell’art. 297, co. 1, cpc, il dies a quo di decorrenza del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce tale causa, previsto per la riassunzione del giudizio sospeso, a pena di estinzione’.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio senza che la sentenza Cass. n. 2664/2013 le fosse stata notificata, essendo rimasto in tale sede non costituita e non avendo alcun onere di informazione al riguardo.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare, la produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere il termine breve per impugnarla, giacché di regola, ai sensi dell’art. 326, 1° comma, cod. proc. civ., la notificazione della sentenza non ammette equipollenti quale fonte di conoscenza legale (Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11366; sez. un., 9 giugno 2006, n. 13431).
Si è al riguardo precisato che la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale non è idonea al fine, trattandosi di un’attività compiuta per un fine specifico, incompatibile con l’impugnazione (Cass. 9 agosto 2011, n. 17122).
Né integra una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto della sentenza risultante da una delibera interna alla società (Cass. 1° aprile 2009, n. 7962).
Le ragioni di equipollenza sono tassativamente individuate, come per l’avvenuta proposizione della impugnazione ad opera della stessa parte soggetta alla decadenza (Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2478; 5 novembre 2015, n. 22679; 23 aprile 2015, n. 8299).
Si è, altresì, affermato che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (Cass., ord. 25 febbraio 2015, n. 3782; 7 marzo 2013, n. 5650).
Ancora, che allorquando la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serve, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, il sistema della sola
conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non ha efficacia (Cass. 20 maggio 2000, n. 6601).
Ancora più specificamente Cass. n. 17790/2012 ha posto in rilievo che la conoscenza legale ‘è fenomeno che suppone una posizione passiva della parte, la quale riceve la conoscenza legale e non si deve attivare per acquisirla. Invero, far decorrere il termine dalla conoscenza legale è regola che individua solo il momento e la fattispecie in cui la conoscenza idonea a far decorrere il termine per la riassunzione si verificano. La regola è cioè che tale termine può decorrere solo da tale conoscenza e non una regola che implica un qualche dovere della parte di attivarsi per acquisire la conoscenza’, sicché ‘se la parte non sia costituita nel giudizio pregiudicante e vi sia rimasta contumace, non avendo essa diritto alla comunicazione, la conoscenza legale potrà da essa acquisirsi se la sentenza gli viene notificata dalla controparte con la considerazione come momento del passaggio in giudicato dell’inutile decorso del termine breve. Oppure detta conoscenza potrà emergere dalla combinazione fra una sua libera iniziativa, come l’accesso all’ufficio dal quale sia stata resa la sentenza sul giudizio pregiudicane e l’estrazione di copia, e la successiva scadenza del termine c.d. lungo, sempre che frattanto non venga notificata a detta parte la sentenza, nel qual caso opererà nuovamente il termine breve. In tal caso, infatti, la conoscenza dell’inutile decorso del termine lungo o di quello breve è evento che non postula un doversi attivare per quella parte, perché l’iniziativa dell’impugnazione che avrebbe potuto scongiurare il passaggio in giudicato o avrebbe potuto prendersi da essa sessa o avrebbe dovuto prendersi nel termine nei suoi confronti. Nemmeno nei riguardi della parte contumace del giudizio pregiudicante sono predicabili, come si vede, doveri di attivarsi, perché ciò che conta è la conoscenza legale e non vi è, invece, tanto per la parte costituita quanto per quella contumace,
un dovere di attivarsi per conoscere la cessazione della causa di sospensione’.
Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza là dove ha ravvisato la sussistenza nella specie di un obbligo della parte del giudizio pregiudicante di attivarsi per conoscere l’esito del medesimo pur essendo rimasta meramente intimata per non aver svolto in tale fase dal giudizio attività difensiva, con conseguente idoneità dalla data di pubblicazione della sentenza della S.C. a far decorrere il dies a quo per la riassunzione del giudizio pregiudicato sospeso (<>).
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 28 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME