Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3514 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3514 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 567/2025 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; -intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 1949/2024, pubblicata il 22.11.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, NOME COGNOME citava dinanzi al Tribunale di Lucca il Banco di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la risoluzione della fideiussione da lui rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1956 c.c. e, in via subordinata, rideterminare le somme vantate dal Banco e, in ogni caso, accertare e dichiarare tenuti al pagamento degli importi, eventualmente accertati come dovuti allo stesso Banco, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 20.01.2010, manlevando in tegralmente l’attore.
La causa veniva riunita alle ulteriori due opposizioni promosse nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo dai sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con sentenza del 22.11.2022, il Tribunale di Lucca revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava gli opponenti COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME al pagamento in favore dell’opposta della complessiva somma di euro 96.962,33 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo.
Con sentenza del 24.11.2024, la Corte di appello di Firenze dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 cpc, osservando che: il difensore dell’RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato l’evento interruttivo (apertura della procedura di l.c.a. nei confronti della stessa società) all’udienza del 21.11.2017, mentre gli opponenti avevano riassunto il giudizio tardivamente, nel termine decorrente dal 13.4.201 8, data della pronuncia d’interruzione in primo grado, anziché nel termine dalla dichiarazione dell’evento in udienza.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 305, 307, 157, 310 c.p.c., posto che il termine di tre mesi, di cui all’ art. 305 c.p.c., stabilito per la prosecuzione o riassunzione del giudizio, decorre dalla dichiarazione di interruzione così come pronunciato dal giudice e detto termine era stato ritualmente rispettato, tanto che il giudice di primo grado aveva ritenuto regolarmente riassunto il giudizio addivenendo alla pronuncia della sentenza successivamente appellata.
Al riguardo, i ricorrenti assumono che l’appellata COGNOME non aveva mai contestato l’asserita tardività della riassunzione, coltivando tutto il primo grado del giudizio, entrando nel merito ed accettando il contradditorio, ma soltanto tardivamente, in appello, aveva eccepito una presunta nullità della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione di detto giudizio, che dunque restava sanata.
Il ricorso è infondato.
Giova richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame.
In tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell’evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell’appellato, intervenuta dopo la notifica dell’atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione
in giudizio), decorre non già dalla data dell’evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (Cass., n. 19444/2025).
In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l’interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. Sez.U. n. 12154/2021); tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass., n.322/2024; Cass., n. 34785/2024; Cass., n. 15004/2024).
Nell’ ambito di tale orientamento, è stato altresì rilevato che, alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l’evento, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall’art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell’evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.
Da tali concordi pronunce si distingue una recente ordinanza a tenore della quale, in seguito all’apertura di una procedura concorsuale
liquidatoria a carico di una delle parti, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell’evento interruttivo, ma dell’ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione (Cass., n. 22714/2025).
Secondo tale pronuncia, la citata sentenza delle Sezioni Unite- n. 12154/2021 – va interpretata nel senso che, seppure ex art. 43 L.F. il processo si interrompe automaticamente in caso di apertura del fallimento, il termine perentorio per la riassunzione rimane in ogni caso collegato alla « dichiarazione giudiziale dell’interruzione », cui va riferita la conoscenza legale necessaria per individuare il dies a quo : se l’ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione è « già … conosciuta nei casi di pronuncia in udienza » oppure « va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata … anche dall’ufficio giudiziario ».
Secondo tale prospettazione, non rileva, come dies a quo del termine per la riassunzione del processo, la diversa data di comunicazione, dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo, alle altre.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione della sottoposizione a l.c.a. è stata effettuata dal procuratore della banca all’udienza del 21/11/2017 e dalla sentenza si evince che essa è stata inserita nel verbale di udienza. Di conseguenza, la conoscenza legale dell’evento interruttivo per le parti si è avuta in detta udienza. La riassunzione è però intervenuta nel luglio 2018, in quanto si è inteso, erroneamente, come dies a quo la dichiarazione giudiziale del 13/4/2018 di interruzione del giudizio.
Per il resto, nel ricorso si lamenta che NOME non aveva mai contestato la tardività della riassunzione in primo grado.
Ma la Corte d’appello di Firenze , sul punto, ha rilevato che, a fronte della modifica con l.69/2009, del comma 4 dell’art.307 cp.c., operante ratione temporis , l’estinzione è rilevata d’ufficio.
Ora, a norma dell’art.345 c.p.c. comma 2 non possono in appello proporsi eccezioni nuove ‘ che non siano rilevabili d’ufficio ‘.
Inoltre, la Corte d’appello ha richiamato il principio affermato da questa Corte (Cass., n.11144/2018): ‘ la conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è l’inammissibilità del giudizio, bensì l’estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione -o comunque anche successivamente in fase di impugnazione- ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, comportando, in sede di legittimità, la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito ‘; in motivazione di tale pronuncia , si è affermato come non possa reputarsi corretto il richiamo ai principi affermati da questa stessa Corte circa la necessità dell’eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecie assoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla legge n. 69/2009 al testo dell’ultimo comma dell’articolo 307 c.p.c., in situazioni in cui l’estinzione del giudizio non era stata (tempestivamente) eccepita, e che ‘ la mancata declaratoria dell’estinzione del processo in prima udienza, né nel decreto impugnato, non determina peraltro … alcuna reviviscenza del giudizio, la cui estinzione opera di diritto ed è rilevabile di ufficio e, se non rilevata nella prima udienza successiva alla riassunzione, può (e deve) essere rilevata successivamente, anche in fase di impugnazione ‘ ( cfr. Cass., n.10093/2008),.
Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente affermato che l’atto di intervento di NOME era avvenuto nei termini di cui all’art.343 c.p.c. (appello incidentale), comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , ciò ai fini della compatibilità con l’art.161, comma 1, c.p.c. e con il principio di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi impugnazione
Ora, nessuna di queste statuizioni è specificamente attinta dall’unico motivo di gravame.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23 gennaio 2026.
La Presidente Dott.ssa NOME