SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 686 2025 – N. R.G. 00006949 2019 DEL 29 01 2025 PUBBLICATA IL 31 01 2025
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA DI IMPRESA
così composta:
dr. NOME COGNOME Presidente relatore
dr. NOME COGNOME consigliere
dr. NOME COGNOME consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019 , posta in decisione all’udienza del 20 gennaio 2025 e vertente
TRA
, con gli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME che si dichiarano antistatari, Parte_1
PARTE APPELLANTE
E
con gli
AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME,
PARTE APPELLATA
E
con l’AVV_NOTAIO
NOME,
Controparte_1
Controparte_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 983/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, sezione civile, pubblicata in data 22.07.2019 in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Primo grado:
– con atto di citazione ritualmente notificato, si è rivolto al Tribunale per ottenere, previa dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni dallo stesso poste in essere dal 2006 al 09.04.2008, la condanna RAGIONE_SOCIALEa e del Parte_1 […] Controparte_3
alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme investite, al netto RAGIONE_SOCIALEe vendite, per € 75.548,00 per le azioni e € 1.144,27 per le azioni Tenaris, chiedendo in subordine il risarcimento del danno per equivalente pari alla perdita subita o, in ulteriore subordine, alla somma ritenuta di giustizia, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4 CP_5 CP_6
«Disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione, in via preliminare si disconoscono le sottoscrizioni del documento 9.4.2008 scheda profilatura cliente (all.11). Nel merito:
a) Dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni compiute dall’attore dal 2006 al 9.4.2008 (data del contratto quadro) stante la inesistenza RAGIONE_SOCIALEo stesso. Condanna RAGIONE_SOCIALEa banca alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme investite secondo CTU;
b) Ritenere e dichiarare che la banca ha agito in totale violazione degli obblighi imposti dalla del. 11522/98 Consob e dal d.lgs 164/2007, nonché dal contratto. Dichiarare la stessa inadempiente;
c) Conseguentemente dichiarare ed accertare la risoluzione di tutte le operazioni come indicate al punto 2 (all.1);
d) Condanna RAGIONE_SOCIALEa banca alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme investite, al netto RAGIONE_SOCIALEe vendite, per euro 75.548,98 per ed euro 1.144,27 per Tenaris; CP_6
e) In subordine risarcimento del danno per equivalente pari alla perdita subita ovvero per le stesse somme indicate al capo c)
f) In subordine altra somma come di Giustizia ed all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria;
g) Ulteriore subordine condanna RAGIONE_SOCIALEa banca ai danni in via equitativa per la condotta tenuta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»;
– in via istruttoria, è stato altresì richiesto di volersi esperire CTU contabile, ordine di esibizione di documentazione e prova per testi;
– con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la chiamando in causa l’ quale RAGIONE_SOCIALE per la responsabilità civile, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7 Controparte_8
«Voglia l’Ill.mo TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
-in via preliminare: differire l’udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa […] Controparte_8
– in via principale: rigettare la domanda rivolta da parte attrice avverso la in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, totalmente carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto; CP_3
– in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte attrice, ridurre la misura RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa in misura pari a quanto ricavato dal Sig. dalla vendita RAGIONE_SOCIALEe azioni, al valore di mercato dei titoli ancora presenti nel portafoglio del Sig. , al concorso colposo RAGIONE_SOCIALE‘attore nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico danno; CP_3 Parte_1 Parte_1
– in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande attoree disporre la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE di tutte le azioni e Tenaris acquistate tra il febbraio 2006 e l’ottobre 2009; CP_6
– sempre in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte attrice, condannare a manlevare da qualunque importo questa sia chiamata a corrispondere all’attore in relazione ai titoli azionati nel presente giudizio. Controparte_8 […] Controparte_7
– in ogni caso: condannare l’attore al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa convenuta dei compensi professionali per l’attività svolta (fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria), secondo i parametri previsti dal ‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamento vigilate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27’, oltre spese documentate, accessori di legge, Iva e Cpa.»; NUMERO_DOCUMENTO
– con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la chiamata in causa dalla rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_8 […] Controparte_7
«Si conclude perché piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , in via preliminare rigettare la domanda di manleva avanzata da parte chiamante per i motivi di cui sopra sub. 1); nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto
ed in diritto e comunque non provata; in via subordinata nella denegata ipotesi contraria riconoscere la Compagnia tenuta solo ed esclusivamente entro le condizioni di operatività ed i limiti di massimale sopra specificati sub 3). Con vittoria di spese competenze ed onorari.»
– il Tribunale, previo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEa CTU, in data 20 dicembre 2017 ha dichiarato l’interruzione del processo a seguito RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa alla procedura di amministrazione straordinaria prima e di liquidazione coatta poi. CP_3
– la causa è stata riassunta a mezzo di ricorso depositato in data 06 febbraio 2018 dal sig. , con successiva costituzione RAGIONE_SOCIALEa (già ) e RAGIONE_SOCIALEa in qualità di ente ponte cessionario dei rapporti RAGIONE_SOCIALEa , la quale ultima ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_2 CP_8 Controparte_1 CP_3
«Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
– in via preliminare: dichiarare l’estinzione del processo per i motivi di cui ai paragrafi I. ed II. del presente atto, con ogni conseguenza di legge;
– in via principale: rigettare la domanda rivolta da parte attrice avverso la in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, totalmente carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto; CP_3
– in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte attrice, ridurre la misura RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa in misura pari a quanto ricavato dal Sig. dalla vendita RAGIONE_SOCIALEe azioni, al valore di mercato dei titoli ancora presenti nel portafoglio del Sig. CP_3 Parte_1
, al concorso colposo RAGIONE_SOCIALE‘attore nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico danno; Parte_1
– in via ulteriormente subordinata: per le denegata e non creduta ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande attoree disporre la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE di tutte le azioni e Tenaris acquistate tra il febbraio 2006 e l’ottobre 2009; CP_6
– sempre in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte attrice, condannare (ora a manlevare la da qualunque importo questa sia chiamata a corrispondere all’attore in relazione ai titoli azionati nel presente giudizio. Controparte_8 Controparte_2 […] CP_3
– In ogni caso: condannare le controparti al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa convenuta dei compensi professionali per l’attività giudiziale svolta (fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria), oltre spese, accessori di legge, Iva e Cpa, e spese di trasferta ex art. 11 DM 55/2014.» CPNUMERO_DOCUMENTO3
– il Tribunale, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 09 gennaio 2019.
§ 2. – All’esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Dichiara l’estinzione del giudizio;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti».
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
– sulla estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore
‘Senza entrare nel merito va dichiarata l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore.
Il RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 10 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2015, disponeva lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo RAGIONE_SOCIALEa e del ed ‘ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. b) , e 98 del Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)’. Controparte_3 […] Controparte_7
Quindi la RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento del 21 novembre 2015 (approvato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con Decreto Legge 22 novembre 2015 n. 183 – il cui testo è integralmente confluito nella L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 842 a 854, pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 disponeva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del D.lgs. 180/2015, l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di Risoluzione RAGIONE_SOCIALEa Controparte_3
e del già in . Con il medesimo D.L. 183/2015 veniva costituita la società per svolgere i compiti di enteponte ai sensi del d.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 ed in favore Controparte_7 Controparte_9 […] Controparte_10
RAGIONE_SOCIALEa quale, per provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 22 novembre 2015 veniva disposta la cessione dei diritti, RAGIONE_SOCIALEe attività e RAGIONE_SOCIALEe passività costituenti l’azienda bancaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria/Risoluzione (in G.U. n. 53 del 4 marzo 2016).
Successivamente su proposta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con provvedimento del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 9 dicembre 2015, veniva decretata la sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa e del RAGIONE_SOCIALE in Risoluzione, a Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.lgs. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. d.lgs. 385/1993, pubblicato in G.U. n. 69 del 23 marzo 2016. […] Controparte_3
Il primo aspetto problematico è individuare l’evento che può ritenersi produttivo di interruzione del presente giudizio.
Sotto tale profilo la veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria a febbraio 2015. Controparte_7
Tale procedura è disciplinata dagli artt. 70 e ss. del TUB e in alcuna RAGIONE_SOCIALEe norme facenti parte RAGIONE_SOCIALEa sezione dedicata a tale procedura è fatto mai riferimento all’incidenza RAGIONE_SOCIALEo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo RAGIONE_SOCIALEa banca dichiarata in amministrazione sui rapporti in corso.
Tuttavia sebbene tale procedura ha natura temporanea ed è destinata a confluire ex art. 20 del d. lgs n. 180 del 2015 nella procedura di risoluzione ovvero e anche successivamente a quest’ultima in quella di liquidazione coatta amministrativa ex art. 38 d. lgs 180 del 2015 e art. 80 del t.u.b., la stessa determina comunque l’interruzione dei giudizi in corso.
Ed invero sotto tale profilo non sussiste alcun valido motivo, in carenza di disposizioni normative di diverso contenuto, per ritenere che lo scioglimento degli organi amministrativi non comporti la perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità del soggetto giuridico attinto dalla procedura e quindi RAGIONE_SOCIALEa stessa capacità a stare in giudizio con conseguente verificarsi di un evento interruttivo giuridicamente rilevante.
Ma anche qualora si volesse sostenere l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione va evidenziato che nella concreta fattispecie la Controparte_7
veniva sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa con provvedimento del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 9 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016. […]
L’apertura di tale procedura disciplinata dagli artt. 80 e ss. T.u.b. rappresenta sicuramente evento idoneo a determinare l’interruzione dei processi in corso contro l’istituto di credito.
La giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALEe imprese commerciali disciplinata dagli artt. 194 e ss. l.f. ha stabilito che la sua apertura determina la perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio da parte degli organi societari e, di conseguenza, l”interruzione dei giudizi pendenti (cfr. Cass. n. 2527/2004; Cass. n. 1010/2004).
Sotto tale profilo si rileva in realtà che le norme di cui agli artt. 200 e 201 l.f. e relative agli effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa e sui rapporti giuridici preesistenti dichiara espressamente applicabili gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47, la prima norma, e le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e l’art. 66 la seconda.
La norma di cui all’art. 83 t.u.b. rubricata ‘Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti’ di tenore pressoché identico stabilisce testualmente che ‘[…]si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare’.
Se anche tale articolo -che ripete praticamente il contenuto degli artt. 200 e 201 l.f.- non fa alcun riferimento all’art. 43 RAGIONE_SOCIALEa l.f. che si occupa RAGIONE_SOCIALE‘interruzione dei processi in corso e, tuttavia, la giurisprudenza ritiene che la liquidazione coatta RAGIONE_SOCIALEe imprese commerciali determini comunque l’interruzione ecco allora che proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘interruzione e RAGIONE_SOCIALEa analogia RAGIONE_SOCIALEe disposizioni può trovare applicazione anche per la liquidazione coatta RAGIONE_SOCIALEe banche la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Una volta affermata la natura di evento interruttivo al decreto ministeriale con cui viene aperta la procedura di liquidazione coatta RAGIONE_SOCIALEa banca l’ulteriore aspetto problematico è rappresentato dalla individuazione del momento in cui può ritenersi verificata la conoscenza di tale evento nella sfera giuridica del sig. e, più precisamente, se la stessa possa ritenersi integrata in un momento antecedente alla dichiarazione di interruzione effettuata all’udienza del 20 dicembre 2017. Parte_1
Per ciò che concerne la decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale circa la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 305
c.p.c., il dies a quo non coincide con la data RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo, ossia nel caso di specie il decreto ministeriale, bensì con il momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Considerato che la normativa di settore prevede che il decreto ministeriale di apertura RAGIONE_SOCIALEa Liquidazione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale (avvenuta nel caso di specie nella Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2016), tale pubblicità in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura propria RAGIONE_SOCIALEa Gazzetta quale fonte ufficiale nella cui Parte Prima vengono pubblicati tutti gli atti normativi ed amministrativi emanati dalle Amministrazioni centrali e periferiche RAGIONE_SOCIALEo Stato non può che considerarsi sufficiente per ritenere integrata la conoscenza legale da parte del . Parte_1
Per altro verso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a tal fine può desumersi in via indiretta anche dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 150 c.p.c. che disciplina la notificazione per pubblici proclami e che attribuisce valore di conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo da parte del/dei convenuto/i in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera pubblicazione in Gazzetta.
Se allora la data del 23 marzo 2016 rappresenta il dies a quo da cui far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione del processo, il deposito del ricorso effettuato soltanto il 6 febbraio 2018 non può che considerarsi irrimediabilmente tardivo’.
– sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. – Ha proposto appello ed ha così concluso: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, Parte_1
A) Dichiarare errata la sentenza come impugnata ex art. 354 c.p.c. avendo la stessa dichiarato unicamente la estinzione del processo a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 308 cpc senza entrare nel merito ( sentenza pag.3 ) e, conseguentemente, rimettere al giudice di primo grado la causa per la trattazione nel merito;
B) In subordine e qualora ritenuta la propria competenza, nel merito accogliere le conclusioni come precisate in comparsa conclusionale, ovvero alla apposita udienza del 9.1.2019, riportandosi a quelle come articolate in citazione e quindi in ricorso per riassunzione sia nel
merito che in via istruttoria (ctu ordine di esibizione e testimoni) che qui per comodità si riportano:
a) Dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni compiute dall’attore dal 2006 al 9.4.2008 ( data del contratto
quadro ) stante la inesistenza RAGIONE_SOCIALEo stesso. Condanna RAGIONE_SOCIALEa banca alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme investite e , secondo ctu;
b) Ritenere e dichiarare che la banca ha agito in totale violazione degli obblighi imposti dalla del. 11522/1998 e dal d.lgs 164/2007, nonché dal contratto. Dichiarare la stessa inadempiente; CPNUMERO_DOCUMENTO11
c) Conseguentemente dichiarare ed accertare la risoluzione di tutte le operazioni come indicate al punto 2 RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo e meglio specificate nell’all. 1 del fascicolo di primo grado;
d) Condanna RAGIONE_SOCIALEa banca alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme come investite al netto RAGIONE_SOCIALEe vendite, per euro 75.548,98 per ed euro 1.144,27 per Tenaris; CP_6
e) In subordine, condanna al risarcimento del danno per equivalente pari alla perdita subita ovvero per le stesse somme indicate al capo c);
f) In subordine altra somma come di Giustizia ed all’esito RAGIONE_SOCIALEa istruttoria;
g) In ulteriore subordine condanna RAGIONE_SOCIALEa ai danni in via equitativa per la condotta tenuta. CP_3
h)
In ogni caso, interessi dalla domanda. In via istruttoria: ammettere CTU contabile, ordine di esibizione di tutti i documenti relativi alla posizione ed alle vendite/acquisti indicate nei prospetti sub2 (all.1); gli ordini di vendita ed acquisto come già richiesti con racc. 7.2.2012; ammissione dei testimoni così come richiesti in primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio per le quali i procuratori si dichiarano antistatari.’.
a resistito al gravame ed ha così concluso: ‘Si conclude perché piaccia all’Ecc.ma Corte adita rigettare l’appello perché infondato per le motivazioni tutte suesposte confermando la sentenza impugnata. Controparte_2
In subordine nel merito: in via preliminare rigettare la domanda di manleva avanzata da parte chiamante per i motivi di cui in premessa; nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; in via subordinata nella denegata ipotesi contraria riconoscere la Compagnia tenuta solo ed esclusivamente entro le condizioni di operatività ed i limiti di massimale.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.’
a resistito al gravame ed ha così concluso: ‘Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Controparte_1
– in INDIRIZZO principale
· rigettare l’avversa impugnazione perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, e così confermare integralmente la gravata Sentenza n. 983/2019 del Tribunale di Viterbo;
· in subordine dichiarare comunque l’estinzione del processo per i motivi di cui al paragrafo III del presente atto, con ogni conseguenza di legge
· comunque, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili per intervenuta decadenza, totalmente carenti di prova e infondate ed inconferenti, fatto ed in diritto;
– in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale RAGIONE_SOCIALEe domande avversarie, ridurre la misura RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa in misura pari a quanto ricavato dal Sig. dalla vendita RAGIONE_SOCIALEe azioni, al valore di mercato dei titoli ancora presenti nel portafoglio del Sig. , al concorso colposo RAGIONE_SOCIALEo stesso nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico danno; CP_3 Parte_1 Parte_1
– in via ulteriormente subordinata: per le denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda avversaria disporre la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE di tutte le azioni e Tenaris acquistate tra il febbraio 2006 e l’ottobre 2009; CP_6
-sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALEa prospettazione e/o RAGIONE_SOCIALEe domande di parte attrice/odierna appellante, condannare (già ) a manlevare la da qualunque importo questa sia chiamata a corrispondere al Sig. in relazione ai titoli azionati nel presente giudizio, e quindi anche per spese legali. Controparte_2 Controparte_8 CP_3 Parte_1
– in ogni caso: condannare le controparti al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa convenuta dei compensi professionali per CP_3
l’attività giudiziale svolta (fase di studio RAGIONE_SOCIALEa controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria), oltre spese, accessori di legge, Iva e Cpa, e spese di trasferta ex art. 11 DM 55/2014.’
L’appello è stato posto in decisione all’udienza del 20 gennaio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 25.11.2024.
§ 5. – L’appello contiene un unico ampio motivo di impugnazione, suddiviso in sottoparagrafi, con cui parte appellante censura la motivazione del primo giudice per aver dichiarato l’estinzione del processo su presupposti errati, senza entrare nel merito.
A tal proposito, l’appellante sostiene che il Tribunale ha errato nella parte in cui sovrappone la produzione degli effetti giuridici del provvedimento causativo RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo rispetto alla conoscenza processuale RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Nel caso di specie, il Giudice avrebbe individuato, quale termine di decorrenza per la riassunzione del processo, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26.03.2016 del decreto ministeriale di sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa a liquidazione coatta amministrativa, senza considerare che la dichiarazione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo si è avuta solo successivamente, all’udienza del 20.12.2017. NUMERO_DOCUMENTO
Di conseguenza, prendendo a riferimento tale ultima data, la riassunzione depositata il 06.02.2018 risulterebbe tempestiva, poiché effettuata nel termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c.
In particolare:
-Sulla inapplicabilità analogica RAGIONE_SOCIALEa disciplina fallimentare
Parte appellante sostiene che la disciplina fallimentare, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale l’apertura del fallimento ex art. 43 L.f. costituisce l’unica ipotesi di interruzione del processo ipso iure , non è suscettibile di applicazione analogica, posto che trattasi di fattispecie eccezionale e derogatoria rispetto ali principi posti dalle regole generali.
-Sull’applicazione del principio di ultrattività
Parte appellante ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite secondo cui, qualora l’evento interruttivo non venga dichiarato o notificato nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c.,
il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, comportando la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte assistita in tutte le fasi del rapporto processuale.
-Sulla natura RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del procuratore costituito
Parte appellante sostiene che la dichiarazione del procuratore costituito abbia carattere negoziale. Ciò in quanto non sarebbe sufficiente la mera conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo aliunde pervenuta, bensì è necessaria la concreta manifestazione di volontà del procuratore di interrompere il processo a seguito di una propria e discrezionale valutazione di opportunità.
-Sulla decorrenza del termine per la riassunzione
Parte appellante ritiene che, anche qualora si voglia prendere in considerazione la tesi contraria RAGIONE_SOCIALEa conoscenza legale, la riassunzione effettuata in primo grado sarebbe stata comunque tempestiva, in quanto la interruzione ipso iure del processo si differenzia rispetto alla decorrenza del termine per la riassunzione, al fine di permettere alla parte interessata di esercitare e tutelare il proprio diritto.
Di conseguenza, l’appellante ribadisce che la dichiarazione processuale rappresenta un evento necessario, da acquisirsi al processo, non essendo sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
§ 5. -Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello sollevata da per non avere l’appellante impugnato il capo di sentenza in cui il Tribunale ha sostenuto che l’evento interruttivo si sarebbe verificato già all’atto RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa a Amministrazione Straordinaria. Contro NUMERO_DOCUMENTO_3
Invero l’appellante ha proposto l’ulteriore motivo, che prescinde dall’individuazione del fatto interruttivo, secondo il quale va tenuta distinta la data RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo sia pure ipso iure del processo rispetto alla data di decorrenza del termine per la riassunzione. Detto motivo, se accolto, rende irrilevante la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa parte di sentenza nella quale il Tribunale ha sostenuto che l’evento interruttivo si sarebbe verificato già all’atto RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa a . CP_3 Controparte_9
Il motivo secondo il quale la disciplina fallimentare, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale l’apertura del fallimento ex art. 43 L.f. costituisce
l’unica ipotesi di interruzione del processo ipso iure , non è suscettibile di applicazione analogica, va rigettato.
In proposito è agevole osservare che l’art. 80 TUB, riguardante la liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALEe banche, dispone al comma 6, che, per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del fallimento ora codice RAGIONE_SOCIALEa crisi e RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza.
Pertanto, non rinvenendosi motivi di incompatibilità tra la disciplina sostanziale RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALEe banche e la disciplina dei rapporti processuali di cui all’art. 43 comma 3 L.F., -secondo il quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo,- deve ritenersi che detta norma sia applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa per effetto del citato rinvio di cui all’art. TUB, a prescindere dalla dedotta natura speciale del richiamato comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 L.F. In altre parole, la specialità RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 L.F. sul piano processuale non comporta l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa con la disciplina sostanziale RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto attiene, poi, all’ultimo motivo, imperniato sulla distinzione tra la data di interruzione del giudizio e la data di decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione, deve rilevarsi come il Tribunale abbia fatto applicazione di detto principio, richiamando le pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione decorre dalla data RAGIONE_SOCIALE‘interruzione e non da quello in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, ed ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo 2016 del Decreto Ministeriale con il quale la Controparte_7
è stata sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa costituisce fonte legale di conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo.
Deve tuttavia osservarsi che la soluzione adottata dal primo giudice contrasta con il principio di diritto affermato da Cass. Sezioni Unite n. 12154/21 secondo il quale « in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 c.p.c. e al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non
conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima ».
Ne consegue, nel caso in questione, che il termine per la riassunzione decorreva dalla data RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di interruzione del giudizio all’udienza del 20.12.2017 e che il deposito del ricorso in riassunzione in data 6 febbraio 2018 deve ritenersi tempestivo.
Va altresì disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 III comma c.p.c. per avere l’attore effettuato la prima notifica del ricorso e del decreto ai difensori RAGIONE_SOCIALEa e del i quali però, sottoposta la predetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (con decreto del MEF del 9.12.2015, in G.U. 69 del 23.3.2016), erano divenuti privi RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi . Alla successiva udienza del 12 settembre 2018, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘omessa notifica, il Tribunale ha concesso temine perentorio per una nuova notifica entro il 15 novembre 2018; la notifica ad […] Controparte_3 Controparte_7 CP_13 […]
avvenuta il 22.10.2028. Controparte_1
Questi essendo i fatti di causa, deve affermarsi il principio affermato dalla RAGIONE_SOCIALE secondo il quale:
Verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento RAGIONE_SOCIALEa rinnovata “edictio actionis” da quello RAGIONE_SOCIALEa “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole proprie RAGIONE_SOCIALEa “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione e del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione
RAGIONE_SOCIALEa notifica medesima, in applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. Cass. n. 2526 del 03/02/2021.
Ne deriva che la sentenza di primo grado, che ha pronunciato l’estinzione del giudizio, va riformata.
A tanto però non consegue la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, iniziato nel 2019.
Si applica infatti il principio secondo il quale.
In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l’appello, abbia pronunziato l’estinzione senza il previo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, ma non anche se l’estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Cass. n. 40831 del 20/12/2021.
Nel caso in questione, il Tribunale ha fatto precisare le conclusioni all’udienza del 9.1.2019 ed ha trattenuto la causa in decisione. Pertanto non deve farsi luogo alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice.
Nel merito, la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appellante è infondata.
Va ricordato che l’appellante, originario attore, aveva citato in giudizio e del in relazione ad una serie di operazioni di compra/vendita su azioni e TENARIS effettuate tra il febbraio 2006 e l’ottobre 2009, contestando carenze documentali in violazione al Reg. 11522/98 ed al successivo Reg. 16190/2007 e chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità, ovvero la risoluzione RAGIONE_SOCIALEe predette operazioni con conseguente restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme investite. Controparte_3 Controparte_7 CP_6 CP_11 CP_11
Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEo stesso attore, era stato stipulato con la banca un contratto quadro in data 22.7.1999 ed un contratto quadro 9.4.2008. e gli investimenti erano effettuati dall’attore ‘on line’.
Ha dedotto che la differenza tra acquisti e vendite per le azioni è stata pari ad euro 75.548,98 mentre per le azioni Tenaris è stata di euro 1.144,27. CP_6
La nel costituirsi, ha dedotto che alla data RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio, con riferimento alle azioni TENARIS, l’attore aveva maturato una plusvalenza, rispetto alla perdita lamentata di circa € 512,00 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di ). Quanto, poi, alle azioni , alla data di instaurazione del giudizio, l’attore era ancora in possesso di n. 14.057 azioni. Un tale pacchetto azionario a fine 2009 aveva un controvalore di oltre € 20.000, mentre a fine 2012 aveva ancora un controvalore di oltre CP_3 CP_13 CP_6
€ 14.000.
Osserva il Collegio che va rigettata la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni compiute dall’attore dal 2006 al 9.4.2008 ( data del contratto quadro ) per inesistenza del contratto quadro.
Invero lo stesso attore ha prodotto il contratto quadro in data 22.7.1999 debitamente sottoscritto dall’attore in esecuzione del quale sono state poste in essere le operazioni oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità, ossia quelle dal 2006 al 9.4.2008.
Orbene, l’art. 23 del D.Lgs del 24 febbraio 1998, n.58 applicabile ratione temporis alla domanda in questione, prevede la nullità del contratto quadro per difetto RAGIONE_SOCIALEa forma scritta, ipotesi, questa, che all’evidenza non ricorre.
Ogni altra violazione riguardanti gli obblighi informativi a carico RAGIONE_SOCIALE‘intermediario rileva sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di quest’ultimo, e non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘invalidità del contratto.
In proposito, trova applicazione il principio formulato dalla storica sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 secondo la quale:
In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEe operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Ciò premesso, passando alle domande subordinate di risoluzione dei singoli ordini relativi alle azioni e alle azioni TENARIS acquistate dal 2006 al 9.4.2008, -anche a voler tralasciare la mancata allegazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante qualsivoglia indicazione sul carattere inadeguato dei suddetti investimenti rispetto a quelli complessivamente eseguiti dallo stesso , l’assenza di deduzioni circa il contenuto RAGIONE_SOCIALEe informazioni sui titoli e TENARIS TENARIS che l’intermediario avrebbe omesso di comunicare al cliente, e RAGIONE_SOCIALE‘incidenza di tale omissione sulla determinazione all’acquisto da parte del , ed anche a voler tralasciare la circostanza che l’appellante, fin dal 2005, operava in autonomia sulla piattaforma di trading on line,- rimane il fatto, non contestato dall’appellante, che alla data RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite sulle azioni TENARIS, l’attore aveva maturato una plusvalenza, rispetto alla perdita lamentata di circa € 512,00 mentre sulle alle azioni , alla data di instaurazione del giudizio, l’attore era ancora in possesso di n. 14.057 azioni aventi, a fine 2009, un controvalore di oltre € 20.000. CP_6 Parte_1 CP_6 Parte_1 CP_6
Ed allora, è evidente che l’attore, con le domande proposte, ha inteso scegliere alcune operazioni effettuate dal 2006 al 2008 nell’ambito di una più vasta movimentazione di titoli azionari documentata dalla resistente, e di riversare sull’appellata esclusivamente le perdite subite. CP_3
Tuttavia, da un lato deve evidenziarsi la mancanza del danno, atteso che entrambi i titoli, come dimostrato dall’appellata, avevano complessivamente generato plusvalenze alla data RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite.
Dall’altro lato può ritenersi non conforme a buona fede la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione dei doveri informativi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE solo in relazione agli acquisti che hanno generato una perdita, e non alla complessiva movimentazione di quegli stessi investimenti, che, invece, come si è visto, hanno generato RAGIONE_SOCIALEe plusvalenze.
E ciò, in analogia di quanto stabilito dalla S.C. nella sentenza n.28314 del 4/11/2019 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite in tema di ‘nullità selettiva’, alla cui motivazione si rimanda.
In conclusione, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, le domande proposte dall’attore nei confronti di vanno respinte. Resta assorbita la domanda di garanzia di nei confronti di […] Controparte_1 Controparte_1 […] Controparte_2
§ 6. – Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno compensate nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, attesa la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di estinzione, mentre per il resto seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa parte appellante nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca appellata e, per il principio di causalità, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa terza chiamata Esse si liquidano per l’intero, avuto riguardo al valore e alla complessità RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA. Controparte_2
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da […]
nei confronti di e di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra Parte_1 Controparte_1
conclusione disattesa, così provvede: […] Controparte_2
1. – in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall’attore nei confronti di
Controparte_1
[…]
dichiara assorbita la domanda di garanzia nei confronti di
Controparte_2
Controparte_2
[…]
2. – compensa nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà le spese presente grado del giudizio, liquidate per l’intero nella misura di euro
14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA, e condanna l’appellante al rimborso RAGIONE_SOCIALEa restante metà in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti appellate.
Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2025 Il Presidente estensore