Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3023 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
SENTNOME
sui quattro ricorsi iscritti al n. 13523/2022 proposti da:
A) COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; NOME, NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
nonché da
B) COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME ; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME COGNOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
nonché da
C) COGNOME NOME; COGNOME SANTE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, INDIRIZZO NOME, INDIRIZZO, INDIRIZZO, quali eredi di COGNOME NOME; tutti
rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti –
nonché da
D) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ; COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME QUINTINA CANALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME QUINTINA CANALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
nonché
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME ed COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – nonché sul successivo ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da:
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
NOME QUINTINA CANALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
tutti avverso la sentenza n. 96/2022 COGNOMEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, SNOMENE DISTACCATA DI TARANTO, depositata in data 11/3/2022.
Udita la relazione COGNOMEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso con riguardo a tutti i ricorsi riuniti.
Uditi i difensori COGNOMEe parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 11/3/2022, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità penale (Cass. pen., Sez. 2, n. 2728 del 29/11/2011), ha disatteso (diversamente provvedendo nel senso COGNOMEa inammissibilità o del rigetto) le domande proposte da tutti i ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna dei controricorrenti (ugualmente richiamati in epigrafe) al risarcimento dei danni asseritamente provocati da questi ultimi in conseguenza del procedimento negoziale attraverso il quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nelle qualità, rispettivamente, di consigliere delegato, di presidente del consiglio di amministrazione e di responsabile COGNOMEa gestione del personale COGNOME‘area fusione COGNOMEo stabilimento di Taranto COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), da un lato, e NOME COGNOME (nelle more deceduto, con la successione, nella relativa posizione, degli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) (in qualità di amministratore delegato COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), dall’altro, a seguito COGNOMEa cessazione del contratto di appalto attraverso il quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva attribuito a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il compito di provvedere al servizio di movimentazione e trasporto di merci e materie prime, avevano provveduto alla cessione, in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di tutti i mezzi aziendali di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché al riassorbimento del personale di quest’ultima a seguito del relativo licenziamento e COGNOMEa successiva riassunzione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, consentendo a quest’ultima di beneficiare, non solo degli ingenti sgravi contributivi per l’avvenuta assunzione di personale in mobilità, ma anche del risparmio sulla retribuzione degli ex lavoratori COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella specie riassunti con livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente percepiti presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: il tutto, in violazione COGNOMEe prerogative creditorie COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEe garanzie previste dall’art. 2112 c.c. a tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
A fondamento COGNOMEa decisione assunta, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale – dopo aver dato conto COGNOME‘avvenuta dichiarazione, da parte COGNOMEa Corte di cassazione in sede penale, COGNOMEa prescrizione dei reati contestati a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati di truffa ai danni COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché di truffa ed estorsione ai danni degli ex lavoratori COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il successivo rinvio al giudice civile competente in grado d’appello ai fini COGNOMEa pronuncia sulle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle parti civili, ai sensi COGNOME‘art. 622 c.p.p. ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità COGNOMEe domande risarcitorie proposte dagli ex lavoratori COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultima e COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non avendo tali società rivestito alcun ruolo (segnatamente quali responsabili civili) nel processo penale celebrato a carico dei relativi amministratori.
Parimenti inammissibili, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi le domande risarcitorie proposte da quei soggetti che non avevano esercitato la corrispondente azione attraverso la costituzione di parte civile nel ridetto processo penale.
Sotto altro profilo, il giudice del rinvio ha rilevato l’intervenuta estinzione dei giudizi relativi alle domande risarcitorie proposte da quei soggetti che, pur costituiti parte civile, avevano riassunto tardivamente il giudizio in sede civile, avendovi provveduto nelle forme del processo del lavoro, attraverso la previa proposizione di un ricorso e la successiva notificazione COGNOMEo stesso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, successivamente alla scadenza del termine previsto.
Nel merito, la Corte territoriale ha rilevato come la commissione, da parte dei convenuti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), dei reati di truffa e di estorsione (così come riqualificati dal giudice penale di legittimità) non avesse trovato alcun riscontro nelle complessive emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio (ivi
compresa la valutazione COGNOMEe dichiarazioni rese in sede penale dall’imputato NOME COGNOME che, secondo la Corte di cassazione in sede penale, erano state illegittimamente trascurate dalla Corte d’appello che aveva pronunciato l’assoluzione degli imputati), dovendo ritenersi che il procedimento negoziale contestato a carico dei relativi autori non avesse integrato in alcun modo un’ipotesi di trasferimento d’azienda rilevante ai sensi COGNOME‘art 2112 c.c.
In particolare, secondo il giudice civile d’appello investito ex art. 622 c.p.p., la vicenda in esame si prestava ad essere qualificata alla stregua di una mera operazione di internalizzazione, da parte COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del processo di trasporto e di movimentazione COGNOMEe merci e COGNOMEe materie prime, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito COGNOMEa cessazione del rapporto di appalto con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva inteso convertire, da trasporto su gomma a trasporto su rotaia: attività, quest’ultima, che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata oggettivamente in grado di svolgere.
Ciò posto, al solo scopo di agevolare la progressiva transizione al trasporto su rotaia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a rilevare i mezzi ormai obsoleti COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al fine di completare e chiudere i processi di trasporto su gomma, senza minimamente voler procedere all’acquisizione COGNOMEa complessiva struttura aziendale COGNOMEa società dante causa.
Quanto alle successive riassunzioni del personale già licenziato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (peraltro sulla base di provvedimenti giudicati legittimi nelle pregresse sedi giudiziarie adite), la Corte territoriale ha evidenziato come le stesse fossero state realizzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al solo scopo di garantire una posizione di lavoro al personale già collocato in mobilità e, peraltro, a seguito di una trattativa a tal fine avviata con le competenti organizzazioni sindacali, sicché, accanto all’esclusione di alcuna forma di truffaldina elusione COGNOMEe ragioni retributive dei lavoratori o di quelle contributive COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi esclusa altresì alcuna forma di costrizione nei confronti di quegli ex lavoratori COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che avevano denunciato
tale forma di violenza nell’imposizione, da parte degli amministratori COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di livelli retributivi più bassi di quelli precedentemente goduti, pena la perdita COGNOMEe relative posizioni lavorative.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale investita ex art. 622 c.p.p., i ricorrenti identificati con il capofila COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, successivamente ‘sostituito’ (come ulteriormente precisato dal difensore all’udienza di discussione) da un successivo ricorso fondato su undici motivi; i ricorrenti identificati con il capofila COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; i ricorrenti indicati con il capofila COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi; i ricorrenti indicati con capofila COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resistono, ciascuno, con i controricorsi depositati in relazione alle impugnazioni proposte nei relativi confronti.
Tutti i restanti intimati non hanno svolto difese in questa sede.
NOME NOME ha depositato memoria di costituzione con un nuovo difensore in sostituzione del precedente.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni in relazione a tutti i ricorsi.
Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria; hanno altresì depositato memoria tutti i controricorrenti in relazione ai ricorsi proposti nei relativi confronti.
Con memoria in data 31/10/2025 i ricorrenti identificati con il capofila COGNOME NOME hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto
nei soli confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la compensazione COGNOMEe spese di lite.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato ulteriore memoria al fine di invocare la dichiarazione COGNOMEa cessazione COGNOMEa materia contendere nei confronti dei rinuncianti, con la compensazione COGNOMEe spese di lite.
Con ordinanza resa all’odierna pubblica udienza, i ricorsi iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO e al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale COGNOMEa Corte, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti al ricorso precedentemente iscritto al n. 13523/2022.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
A) Ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Dev’essere preliminarmente rilevata la ritualità COGNOME‘avvenuta sostituzione del primo ricorso proposto con capofila COGNOME NOME (sostenuto da nove motivi di censura) con un successivo ricorso (sostenuto da undici motivi di censura, comprensivo di ricorrenti non menzionati nel precedente ricorso) proposto (sempre con capofila COGNOME NOME) nei termini utili ai fini COGNOME‘impugnazione, dovendo trovare applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine deAVV_NOTAIOi, essendo invece possibile, nell’osservanza del principio di consumazione COGNOME‘impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un ‘nuovo’ ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile (cfr. Sez. U,
ordinanza n. 6691 del 9/3/2020, Rv. 657220 -01; Sez. 3, ordinanza n. 25593 del 25/9/2024, Rv. 672450 – 01).
Sempre in linea preliminare dev’essere dichiarata – in conformità alle corrispondenti conclusioni rassegnate dalle parti interessate nelle rispettive memorie da ultimo depositate – la cessazione COGNOMEa materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai ricorrenti identificati con il capofila NOME NOME, limitatamente alle controparti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con l’integrale compensazione, tra le parti, COGNOMEe spese relative al presente giudizio di legittimità.
A1) Limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME .
Con il primo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili in parte qua le domande proposte dagli istanti, illegittimamente condannandoli alla rifusione COGNOMEe spese del giudizio sulla base COGNOME‘erroneo presupposto costituito dall’avvenuta proposizione COGNOMEe proprie domande (anche) nei confronti COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, là dove, al contrario, dette domande furono proposte unicamente nei confronti dei COGNOME, di COGNOME e di COGNOME, benché con l’indicazione, in relazione a ciascuno di loro, COGNOMEa qualifica di legali rappresentanti COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Sotto altro profilo, gli istanti evidenziano come, non essendosi la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituita nel giudizio civile di rinvio introAVV_NOTAIOo dagli odierni
interessati, bensì unicamente in relazione ai giudizi promossi da altre parti (poi riuniti a quello promosso dagli odierni istanti), la condanna dei ricorrenti qui indicati doveva ritenersi priva di fondamento.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come gli stessi ricorrenti interessati, nel riprodurre il contenuto COGNOME‘atto di citazione in riassunzione (alla pag. 10 del ricorso), abbiano ribadito che la citazione di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avvenne, per ciascuno di essi, ‘ anche ‘ nella qualità di rappresentanti COGNOMEe rispettive società.
Da qui la correttezza del giudizio COGNOMEa Corte territoriale che, nel rilevare la duplicità (‘ anche ‘) COGNOMEe chiamate dei soggetti nei cui confronti è stata operata la riassunzione COGNOMEa causa (in persona e nella qualità di rappresentanti COGNOMEe rispettive società), ha ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti di soggetti (le società) che non furono parti del processo penale, con la conseguente correttezza COGNOMEa condanna dei riassuntori a rimborsare le spese di lite anche in favore COGNOMEe ridette società.
Quanto alle ulteriori questioni concernenti la posizione COGNOMEa sola RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la censura in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti di detta società.
Con il secondo motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione COGNOME‘art. 91 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente condannato gli istanti a rifondere le spese di lite in favore degli eredi del COGNOME sul presupposto COGNOMEa declaratoria di inammissibilità COGNOMEa domanda formulata nei confronti COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Anche questo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti rinunciato all’impugnazione proposta in questa sede nei confronti degli eredi del COGNOME e COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A2) Limitatamente alla posizione di NOME NOME.
Con il terzo motivo, il ricorrente indicato censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda formulata da NOME COGNOME sulla base COGNOME‘erroneo presupposto secondo cui lo stesso non fosse costituito quale parte civile nel procedimento penale promosso in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, in contrasto con quanto risultante dai verbali di udienza e dall’atto di costituzione di parte civile.
10. Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente, nell’affermare la contrarietà, rispetto all’inequivoco contenuto COGNOMEe informazioni documentali acquisite agli atti del giudizio, COGNOMEe asserzioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, si sia limitato a denunciare un vizio di natura meramente revocatoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
Al riguardo, varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione ai sensi COGNOME‘art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.
Al contrario, qualora l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione COGNOMEa realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista,
obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi COGNOME‘art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, sentenza n. 15672 del 27/7/2005, Rv. 583395 -01, e successive conformi).
Da tanto discende il rilievo COGNOME‘inammissibilità COGNOMEa censura in esame.
A3) Limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con il quarto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione COGNOME‘art. 392, co. 2, e COGNOME‘art. 81 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e COGNOME‘art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello dichiarato ‘a sorpresa ‘ – e, dunque, in violazione del contraddittorio tra le parti -l’inammissibilità COGNOMEe domande proposte dagli istanti sul presupposto che il giudice penale avesse dichiarato inammissibile la relativa domanda di costituzione di parte civile, nonostante il carattere incontestato COGNOMEa circostanza costituita dall’avvenuta costituzione COGNOMEe parti civili per tutti i gradi del giudizio.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d’ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale (cfr., ex plurimis , Sez. 3, sentenza n. 3432 del 22/2/2016, Rv. 638918 – 01), con la conseguenza che non rileva, ai fini del rispetto del contraddittorio, la circostanza (conforme al caso di
specie) che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione COGNOMEa parte per la prima volta al momento di emettere la decisione.
A4) limitatamente alla posizione di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME.
15. Con il quinto motivo, i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 115 c.p.c. e COGNOME‘art. 392, comma 1, 393 e 307, comma 4, c.p.c., nella versione applicabile prima COGNOMEa novella del 2009 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del giudizio per tardività, sul presupposto COGNOME‘avvenuta notifica COGNOME‘atto di citazione in riassunzione oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione COGNOMEa sentenza COGNOMEa Corte di cassazione del 23/1/2012, ritenendo erroneamente applicabile al caso di specie l’art. 392 c.p.c. così come modificato dalla novella di cui alla legge n. 69/2009, senza tener conto che le costituzioni di parti civili risalivano, per taluni, al 2002 e, per altri, al 2005, con la conseguente applicazione del termine annuale per la riassunzione.
A5) limitatamente alla posizione di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME.
16. Con il sesto motivo i ricorrenti indicati censurano la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo COGNOMEa controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato estinto il giudizio introAVV_NOTAIOo dai ricorrenti indicati sul presupposto che gli stessi
avessero notificato l’atto di citazione oltre il termine del 24/12/2012, ossia oltre il termine trimestrale di cui all’art. 392 cod. proc. civ.
Il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati.
Osserva il Collegio come, ai fini del riscontro COGNOME‘utile riassunzione del medesimo giudizio, vada riaffermato il principio in forza del quale deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che (altrettanto tempestivamente compiuto) assuma la forma COGNOME‘atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini COGNOMEa determinazione COGNOMEa tempestività COGNOMEa riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione COGNOME‘atto di citazione nei confronti COGNOMEa controparte.
Tale principio, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi espressione COGNOMEa più ragionevole valorizzazione COGNOMEo scopo specifico che l’atto di riassunzione assume nei casi in cui lo stesso è destinato a riattivare il medesimo giudizio, qualora questo, per una qualunque ragione, sia allo stato quiescente; scopo specifico nella specie identificabile, propriamente, nella manifestazione, ad opera COGNOMEa parte che assume l’iniziativa COGNOMEa riassunzione, COGNOMEa vol ontà e COGNOME‘interesse a tenere vivo il processo.
Si tratta, in relazione alla vicenda in esame, di conferire un decisivo rilievo alla combinazione del principio di conservazione degli atti processuali sancito dall’art. 156, co. 3, c.p.c., che disciplina il principio COGNOMEa sanatoria COGNOMEa nullità formale per raggiungimento COGNOMEo scopo, e del principio di conversione COGNOME‘atto processuale disciplinata dall’art. 159, co. 3, c.p.c. secondo cui l’atto, quando non possa produrre un determinato effetto in quanto viziato, può tuttavia produrne altri per i quali è idoneo.
È in questo senso che chiedono d’essere intesi i più significativi arresti rilevabili in thema nella giurisprudenza di questa Corte.
22. In particolare, secondo Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, Rv. 601191 -01, in materia di riassunzione a seguito di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l’estinzione del processo. Tuttavia, la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione COGNOME‘udienza di prosecuzione, con citazione a udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento COGNOMEo scopo previsto nell’art. 297 c.p.c. che consiste nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. In tal caso, è sufficiente la notifica alla controparte prima COGNOMEa scadenza del termine medesimo per impedire l’estinzione del processo, restando al di fuori l’obbligo di deposito COGNOME‘atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo COGNOMEa notificazione, a cura COGNOME‘ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale COGNOMEa parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall’art. 303, co. 2, c.p.c., che il riassumente indichi (nell’atto di riassunzione) gli estremi COGNOMEa domanda.
23. Un significato analogo (nel senso del carattere decisivo COGNOMEa volontà COGNOME‘interessato di tener vivo il giudizio) dev’essere attribuito (al di là COGNOMEa particolarità del caso concreto, segnalabile per la singolarità COGNOMEa fattispecie esaminata) all’arresto di Sez. 3, sentenza n. 5955 del 25/3/2016, Rv. 639367 – 01 che, in materia di riassunzione a seguito di sospensione (nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L’Aquila il 6 aprile 2009), ha ritenuto che la riassunzione di un processo
sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall’art. 297, co. 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione COGNOME‘udienza, non determina l’estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma COGNOME‘art. 291 c.p.c..
Questo Collegio condivide, dunque, l’asserzione per cui non v’è ragione per negare la prosecuzione del giudizio, quando una COGNOMEe parti (sebbene errando nella scelta COGNOMEa forma COGNOME‘atto) abbia tempestivamente manifestato il proprio interesse a una decisione di merito che attribuisca torti e ragioni, vieppiù ove si convenga che, finché il processo pende, non può esservi alcun affidamento COGNOMEa controparte ad invocare la maturazione COGNOMEa prescrizione; detto affidamento venendo in rilievo solo a seguito COGNOMEa pronunzia di estinzione.
Seguendo quest’angolo prospettico, basterà dunque che la parte interessata manifesti il proprio intento di prosecuzione di quel giudizio con qualsiasi atto di parte che sia compiuto tempestivamente, depositando il ricorso o notificando la citazione o la comparsa affinché lo scopo sia raggiunto.
26. In questa direzione, in quanto lo scopo COGNOME‘atto di riassunzione consiste nel ridare impulso al processo (rappresentando, entro i termini previsti dal legislatore, che si ha ancora interesse ad una decisione nel merito), varrà rilevare come l’atto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. si addica in pari misura, tanto alla citazione, quanto al ricorso (così testualmente Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, già innanzi ricordata), rimanendo essenziale, in conformità con quanto previsto dall’art. 156 c.p.c., che, attraverso il compimento COGNOME‘atto, la parte manifesti la volontà di prosecuzione del processo come dalla stessa identificato.
27. L’affermazione che il contenuto minimo COGNOME‘atto di riassunzione è quello idoneo all’identificazione del processo da riassumere e alla manifestazione COGNOMEa volontà di prosecuzione può mutuarsi anche dall’esame dalla giurisprudenza di legittimità che sembra convergere sul punto.
Al riguardo, varrà richiamare quanto sostenuto da Sez. 1, sentenza n. 11193 del 9/5/2018, Rv. 648451 – 01 (in conformità a Sez. 2, sentenza n. 13597 del 21/7/2004, Rv. 574765 – 01) nella parte in cui ha sottolineato come l’atto di riassunzione del processo non introduca un nuovo procedimento, ma espleti esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (ma quiescente), con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa.
Nelle due pronunce richiamate si sostiene e si afferma che la nullità COGNOME‘atto di riassunzione non deriva (e non può derivare, in mancanza di una previsione espressa di nullità) dalla mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento COGNOMEo scopo a causa COGNOMEa carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione COGNOMEe parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione COGNOMEa causa riassunta; le ragioni COGNOMEa cessazione COGNOMEa causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento COGNOMEe due fasi in un unico processo.
In una parola, il contenuto minimo che l’atto di riassunzione deve avere è quello idoneo a rendere l’autorità giudiziaria e le parti del processo consapevoli del fatto che si intende ridare afflato al processo già iniziato e non a intraprenderne uno nuovo.
L’atto che abbia dette caratteristiche e consenta quindi di evincere con chiarezza qual è il processo di cui si intende promuovere la prosecuzione
è, quanto al contenuto, idoneo al raggiungimento COGNOMEo scopo, senza che occorrano altre formalità.
La correttezza di questo approccio, già seguito dalla giurisprudenza di legittimità, trova riscontro proprio nella richiamata previsione COGNOME‘art. 126 disp. att. c.p.c. che prevede che il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che l’ha precedentemente conosciuto, sicché ben può ritenersi che il contenuto COGNOME‘atto di parte possa essere compendiato anche per relationem , attraverso rinvio agli atti del fascicolo pendente innanzi al giudice che ebbe a conoscerlo originariamente.
A prescindere da tale ultima notazione non può essere posto in dubbio, in ogni caso, sulla scorta COGNOMEe indicazioni innanzi offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che non è possibile ritenere la nullità COGNOME‘atto di riassunzione in ragione COGNOMEa formalistica carenza di uno o più degli elementi indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c.
28. In virtù di tale approccio, deve conseguentemente affermarsi, quanto alle ipotesi di riassunzione del medesimo giudizio rimasto quiescente , la piena equivalenza COGNOMEe forme; e ciò, segnatamente, là dove la forma in concreto aAVV_NOTAIOata si riveli pienamente idonea a rendere inequivoco lo scopo COGNOME‘atto compiuto, nella specie consistente nella manifestazione COGNOMEa volontà COGNOMEa parte interessata a tener vivo il processo in corso.
29. Converrà quindi riaffermare in questa sede, al fine di assicurarne piena continuità, il principio – di recente ribadito a chiare lettere da Sez. L, sentenza n. 16166 del 9/6/2021, Rv. 661461 -01 in relazione a un’ipotesi di riassunzione dinanzi al medesimo giudice nella medesima fase e grado secondo cui l’errore COGNOMEa parte nella scelta del moCOGNOMEo di atto per la riassunzione del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti COGNOMEa comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione
del rapporto processuale con il compimento COGNOMEa prima formalità relativa al moCOGNOMEo prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito COGNOME‘atto in cancelleria.
30. È appena il caso di evidenziare, al fine di adeguare tale principio al caso di specie, come il principio COGNOME‘equivalenza COGNOMEe forme COGNOME‘atto di riassunzione valga, non solo quando detta riassunzione avvenga dinanzi allo stesso giudice, ma in ogni caso in cui la parte intenda riassumere lo stesso giudizio davanti a un diverso giudice del medesimo plesso giurisdizionale , dovendo attribuirsi carattere dirimente, ai fini COGNOMEa validità COGNOMEa riassunzione, non già alla circostanza che si tratti COGNOMEo stesso giudice, bensì che si tratti COGNOMEo stesso giudizio , che tale rimane anche a seguito COGNOMEa translatio iudicii dal giudice penale al giudice civile, come nei casi corrispondenti a quello oggetto COGNOME‘odierno giudizio.
31. Solo nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi a un plesso giurisdizionale diverso da quello di provenienza, soccorre la previsione ad hoc specificamente formulata dall’ art. 59, co. 2, COGNOMEa legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini COGNOMEa tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, « la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ».
Tale specifica formulazione COGNOME‘ art. 59, co. 2, proprio in applicazione del tradizionale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit , vale, per altro e distinto verso, a conferire un’ulteriore conferma COGNOMEa ragionevolezza del diverso (e relativamente deformalizzante) principio da ritenere applicabile al caso oggetto COGNOME‘odierna decisione; principio che, ai fini COGNOMEa riassunzione, valorizza, viceversa, al di là del puntuale rispetto
degli adempimenti formali, la volontà COGNOMEa parte che riassume lo stesso giudizio dinanzi al giudice del medesimo plesso giurisdizionale.
In forza di tali premesse, dev’essere dunque affermato il seguente principio di diritto:
‘ Ai fini del riscontro COGNOME‘utile riassunzione del medesimo giudizio nel quadro del medesimo plesso giurisdizionale, deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che, altrettanto tempestivamente compiuto, assuma la forma COGNOME‘atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini COGNOMEa determinazione COGNOMEa tempestività COGNOMEa riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, rispettivamente, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione COGNOME‘atto di citazione nei confronti COGNOMEa controparte.
‘Viceversa, nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione ad hoc specificamente formulata dall’ art. 59, co. 2, COGNOMEa legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini COGNOMEa tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga «con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile» ‘.
Quanto all’identificazione, ai fini COGNOMEa riassunzione, del termine utile applicabile al caso di specie (un anno o tre mesi, secondo le diverse formulazioni COGNOME‘art. 392 c.p.c., rivisitato dall’art. 46, co. 21, COGNOMEa legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, che ha riAVV_NOTAIOo il termine per l’introduzione del giudizio di riassunzione da un anno a tre mesi, modificando la disciplina precedente), osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini COGNOME‘individuazione del termine
(annuale oppure trimestrale) entro cui deve procedersi alla riassunzione del giudizio avanti al giudice del rinvio a seguito di annullamento COGNOMEa sentenza penale agli effetti civili (ai sensi COGNOME‘art. 622 c.p.p.), deve aversi riguardo in relazione alla modifica COGNOME‘art. 392 c.p.c. disposta dalla legge n. 69 del 2009, art, 46, comma 21 e alla norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 medesima legge – al momento in cui è stata effettuata la costituzione di parte civile nel processo penale, nel quale va individuata l’instaurazione originaria COGNOMEa controversia civile, dovendo pertanto ritenersi operante il termine annuale se detta costituzione sia avvenuta in data anteriore al 4.7.2009 (Sez. 3, sentenza n. 23737 del 24 settembre 2019).
Muovendo da tale considerazione, la Corte ha di recente osservato che, in caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, il termine trimestrale previsto dall’art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore COGNOMEa suddetta legge (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 23758 del 29/7/2022, Rv. 665448 -01; cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 16124 del 16/6/2025, Rv. 674995 – 01).
Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio – al quale gli atti devono essere rimessi in accoglimento COGNOMEe censure in esame – procedere alla verifica in concreto COGNOMEa tempestività degli atti di riassunzione compiuti da ciascun interessato in relazione alle rispettive date di costituzione di parte civile nel processo penale.
34. Il quinto e il sesto motivo in esame devono essere, dunque, accolti, con la corrispondente cassazione, sui relativi punti, COGNOMEa sentenza impugnata.
A6) Per tutti i ricorrenti.
35. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione COGNOME‘art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale
disatteso le domande risarcitorie dei ricorrenti rimarcando i termini COGNOMEa motivazione espressa dalla Corte d’appello penale nella sentenza annullata in sede di legittimità, giungendo a richiamarla espressamente come sostegno del proprio convincimento, senza neppure eliminare le contraddizioni e i difetti argomentati da detta sentenza penale, con riguardo alle dichiarazioni rese dal COGNOME, come sul punto rilevato COGNOMEa Corte di cassazione in sede di legittimità penale.
36. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 2909 c.c. nonché per vizio di omessa o apparente motivazione e/o omesso esame di un documento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente motivato la propria decisione attraverso il richiamo COGNOMEa sentenza emessa dal Giudice del Lavoro n. 2255/2001, evidenziando il relativo carattere di ‘giudicato’, in realtà insussistente, essendo stata detta pronuncia emessa tra soggetti completamente diversi (ovvero tra un altro gruppo di dipendenti contro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e priva COGNOME‘attestato di passaggio in giudicato.
Con il nono motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione COGNOME‘art. 2112 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla ricognizione degli elementi legali identificativi COGNOMEa fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda, attribuendo alla disposizione normativa richiamata un erroneo significato e concludendo in modo illegittimo per l’esclusione del carattere illecito del trasferimento d’azienda effettivamente realizzato tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie.
38. Con il decimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale emesso una motivazione meramente apparente a
fondamento COGNOMEa decisione assunta, ricorrendo ad argomentazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie e inconciliabili.
Con l’undicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione COGNOME‘art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale, con motivazioni illogica, incoerente e incongrua, erroneamente escluso il carattere illecito COGNOMEa conAVV_NOTAIOa COGNOMEe controparti (già imputati nel processo penale promosso per i medesimi fatti oggetto COGNOME‘odierno giudizio) in ragione COGNOMEa mancata dimostrazione COGNOME‘integrazione dei reati di truffa e di estorsione originariamente contestati a loro carico, dovendo viceversa ritenersi che, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., il giudice è tenuto ad apprezzare i fatti storici sottoposti al relativo esame unicamente in funzione COGNOME‘illecito civile denunciato, senza alcun riguardo alla dimensione penalistica COGNOMEe conAVV_NOTAIOe contestate.
L’undicesimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del settimo, COGNOME‘ottavo, del nono e del decimo motivo.
Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente affermato, come argomento preliminare COGNOMEa decisione emessa nel merito, che « questa corte deve verificare l’esistenza di tutti gli elementi dei tre reati contestati (unica fonte dei danni pretesi), primo fra tutti l’accordo fraudolento tra le parti, finalizzato a celare l’operazione di trasferimento COGNOME‘azienda COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Fatte tali premesse, sulla base COGNOMEa valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel giudizio penale, questa corte non ravvisa l’esistenza dei fatti-reato contestati, poiché non ricorre, nella concreta fattispecie in esame, un trasferimento di azienda, né, come di seguito esplicato, tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa » (pag. 18 COGNOMEa sentenza impugnata).
A seguito COGNOMEe argomentazioni probatorie, la Corte territoriale ha quindi concluso che « Alla luce di tutte le considerazioni svolte, mancando un trasferimento di azienda viene meno il sostrato giuridico ed economico
sui cui si fondano i reati contestati di truffa ai danni COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché di truffa e tentata truffa ai danni dei lavoratori » (pag. 24). E ancora che « Dall’insussistenza dei fatti-reato discende la infondatezza COGNOMEe domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, lamentati dalle parti attrici come conseguenza COGNOMEe conAVV_NOTAIOe ascritte agli imputati, e la conseguente irrilevanza COGNOMEa c.t.u. disposta in corso di giudizio, già revocata e che va nuovamente rigettata (avendo le parti attrici insistito sulla sua ammissione in sede di p.c.) » (pag. 26).
Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., pertanto, ha ritenuto che l’unica fonte di danno dei lavoratori e COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da verificare in fatto, fosse la sussistenza dei fatti-reato contestati in sede penale, e non già il fatto illecito rilevante ai sensi COGNOME‘art. 2043 c.c.
Tali considerazioni del giudice del rinvio sono errate.
Secondo l’insegnamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nell’ipotesi di cassazione COGNOMEa sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve ritenersi ormai unicamente deputato all’accertamento COGNOME‘illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione COGNOMEa necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza COGNOMEa Corte EDU e da quella COGNOMEa Corte di giustizia COGNOME‘Unione europea come diritto COGNOMEa persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, COGNOMEa responsabilità penale del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267 01).
In particolare, con riguardo al ‘fatto’, già descritto quale fatto storico nell’imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi COGNOMEa conAVV_NOTAIOa criminosa tipica (commissiva od
omissiva) già contestata all’imputato come reato, ma piuttosto se quella conAVV_NOTAIOa sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l’art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia traAVV_NOTAIOa nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022, cit.).
E ancora, con riguardo all’aspetto soggettivo COGNOME‘illecito, il giudice non deve accertare l’elemento spirituale richiesto ai fini COGNOME‘integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto COGNOME‘imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) COGNOME‘azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la conAVV_NOTAIOa illecita aquiliana (Sez. 3, sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, sentenza n. 457 del 13/1/2021). Dunque, la condanna civile potrà essere pronunciata anche se sia emersa la colpa in luogo del dolo poiché la variazione in melius COGNOME‘elemento psicologico COGNOME‘illecito non immuta i fatti costitutivi COGNOMEa domanda risarcitoria proposta con l’esercizio COGNOME‘azione civile in sede penale. Viceversa, l’eventuale mutazione del titolo di responsabilità (per la configurazione di una ipotesi speciale di responsabilità ai sensi del codice civile o di una legge speciale: 2047 e ss. c.c.), salvo che non fosse stata già prospettata con l’atto di costituzione di parte civile, non può essere successivamente deAVV_NOTAIOa dinanzi al giudice, che, ove conoscesse di tali fattispecie, incorrerebbe nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, ordinanza n. 29212 del 06/12/2017; Sez. 2, ordinanza n. 14732 del 10/5/2022). Il giudizio di responsabilità civile, in sintesi, deve insistere unicamente sugli elementi costitutivi COGNOME‘illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum , la responsabilità penale COGNOME‘imputato per il reato già contestatogli, l’accertamento sul quale è ormai definito ed immodificabile (così Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Sez. 3, ordinanza n. 8997 del 21/3/2022, Rv. 664579 – 03).
Argomentazioni COGNOMEo stesso tenore sono rinvenibili più di recente, ex plurimis , in Sez. 3, ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 – 01) e in Sez. 3, ordinanza n. 15290 del 31/5/2024, Rv. 671810 – 01).
La sentenza impugnata, nella misura in cui ha esaurito l’intera argomentazione relativa alla decisione nel merito COGNOMEe domande risarcitorie proposte in sede di rinvio sul presupposto del necessario accertamento dei fatti di reato come uniche fonti di danno (invece che sul presupposto del necessario accertamento degli elementi di un ordinario illecito aquiliano), deve ritenersi totalmente scorretta.
Da tanto deriva l’accoglimento COGNOME‘undicesimo motivo, con la conseguente corrispondente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
48. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila NOME proposto nei soli confronti COGNOMEe controparti NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, devono essere accolti il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo; dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo; rigettato il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, con la cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME: di tali ultimi ricorrenti va disatteso il ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità per non essersi gli stessi costituiti (o per essere stati comunque esclusi) quali parti civili nel processo penale di provenienza, per le ragioni più sopra specificate.
B) Ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila COGNOME NOME.
49. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibili le domande proposte dai ricorrenti nei confronti COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di un’erronea lettura COGNOME‘art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio.
50. Il motivo è infondato.
51. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento COGNOMEa giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio a seguito di annullamento in sede penale costituisce un giudizio ‘chiuso’, tale per cui la partecipazione di un terzo che non fu parte del precedente processo penale non è consentita, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione COGNOME‘opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (v., Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 – 01).
Il giudizio ex art. 622 c.p.p. in unico grado di merito dinanzi al giudice competente per valore, infatti, da un lato, è un giudizio di cognizione piena, il cui oggetto è costituito dall’esame COGNOMEe domande proposte (e non dei motivi d’impugnazione, non trattandosi di un’impugnazione), dall’altro, tuttavia, si svolge nei limiti processuali del 394 c.p.c., e quindi non può allargarsi a soggetti che non siano stati parte del processo penale.
Da qui – come affermato da Sez. 3, sentenza n. 7175 del 10/4/2015, Rv. 635029 -01 (sin da Sez. 3, sentenza n. 11743 del 20/11/1998, Rv. 520891 – 01) -deriva la conseguenza secondo cui il giudizio in grado di appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte COGNOMEa Corte di cassazione COGNOMEa sentenza penale, presenta struttura ‘ chiusa ‘, ai sensi COGNOME‘art. 394 c.p.c., sicché nello stesso non è consentito
l’intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione COGNOME‘opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (v., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 28560 del 6/11/2024).
Nella specie, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE invocato la partecipazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. deducendo la titolarità di un diritto autonomo tale da legittimare la proposizione COGNOME‘opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la relativa partecipazione al giudizio di rinvio in esame (nella specie, in qualità di convenute) deve ritenersi inammissibile.
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ai sensi COGNOME‘art, 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale – relativamente alle posizioni processuali di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione COGNOME‘asserita tardività COGNOMEa riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base COGNOME‘erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio.
54. Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate
in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata in relazione alla posizione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché la conAVV_NOTAIOa di NOME COGNOME, con la conseguente erronea esclusione di una conAVV_NOTAIOa di dolosa e/o volontaria preordinazione COGNOMEe controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori.
58. Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 41-46).
Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all’esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la
forma COGNOMEa riassunzione COGNOMEa causa) poste a fondamento COGNOMEa pronunciata condanna degli istanti al rimborso COGNOMEe spese di lite in favore COGNOMEe controparti.
Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo (cfr. supra parr. 53-55).
Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con particolare riguardo alla posizione di COGNOME NOME, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato l’inammissibilità COGNOMEa domanda di quest’ultimo, in ragione COGNOME‘asserita mancata costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, in contrasto con quanto risultante dagli atti del giudizio.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al terzo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra par. 11).
In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo; dichiarato inammissibile il quinto motivo; rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
C) Ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione COGNOME‘art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 183 c.p.c., e/o di tutte le norme fatte valere a sostegno COGNOMEe domande, in relazione all’art. 622 c.p.p. e agli artt. 74 e ss. c.p.p. (riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e
COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di un’erronea lettura COGNOME‘art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 51-52).
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui al capo 1 e di quelle di cui agli artt. 38, n. 3 c.p.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 415 c.p.c., all’art. 45 c.p.c. e agli artt. 373 e 374 c.p.c., in ragione COGNOME‘art. 622 c.p.p. e art. 392 c.c. (in violazione COGNOME‘art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione COGNOME‘asserita tardività COGNOMEa riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base COGNOME‘erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio.
71. Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché la conAVV_NOTAIOa di NOME COGNOME, con la conseguente erronea esclusione di una conAVV_NOTAIOa di dolosa e/o volontaria preordinazione COGNOMEe controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori.
Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso, e di cui all’atto di riassunzione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale violato le norme di legge richiamate, poste a tutela COGNOMEe prerogative dei lavoratori trasferiti ai sensi COGNOME‘art. 2112 c.c.
Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 112 c.p.c., nonché COGNOME‘art. 2112 c.c., in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle domande connesse alla violazione COGNOMEe tutele dei lavoratori previsti dall’art. 2112 c.c. in relazione a tutte le altre norme richiamate in ricorso.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulle censure in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento dei motivi in esame, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
Con il sesto e il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOMEe norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 191 e ss. c.p.c., agli artt. 24 e 111 Cost., e a tutte le
altre norme richiamate in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente disatteso le istanze di ammissione dei mezzi di prova avanzata dagli istanti, con la conseguente frustrazione del relativo diritto di difesa.
Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all’esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma COGNOMEa riassunzione COGNOMEa causa) poste a fondamento COGNOMEa pronunciata condanna degli istanti al rimborso COGNOMEe spese di lite in favore COGNOMEe controparti.
Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo.
In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, devono essere accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo; rigettato il primo motivo e dichiarati assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, con la cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
D) Ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila COGNOME NOME (ricorso COGNOME).
84. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di un’erronea lettura COGNOME‘art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio.
85. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 51-52).
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto l’estinzione dei giudizio in ragione COGNOME‘asserita tardività COGNOMEa riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, sulla base COGNOME‘erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere promossa secondo le forme del processo di cognizione ordinaria anziché di quelle relative al processo del lavoro, dovendo ritenersi che l’incompetenza per valore può essere rilevata non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e non già, intempestivamente, con il provvedimento decisivo del giudizio.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché la conAVV_NOTAIOa di NOME COGNOME, con la conseguente erronea esclusione di una conAVV_NOTAIOa di dolosa e/o volontaria preordinazione COGNOMEe controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori.
92. Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all’esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma COGNOMEa riassunzione COGNOMEa causa) poste a fondamento COGNOMEa pronunciata condanna degli istanti al rimborso COGNOMEe spese di lite in favore COGNOMEe controparti.
Il motivo deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo.
In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, con la conseguente cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
Ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
98. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base COGNOME‘errato presupposto costituito dall’intempestività COGNOMEa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla sezione lavoro COGNOMEa Corte d’appello territorialmente competente, anziché dinanzi quella civile.
99. Il motivo è fondato.
100. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al quinto e al sesto motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
101. Da tanto discende l’accoglimento del presente motivo, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
102. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., nonché COGNOME‘art. 8, co. 4 e 4bis , COGNOMEa legge n. 223/1991 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per non essersi il giudice di rinvio attenuto all’accertamento del reato di truffa a danno COGNOME‘lnps compiuto dal giudice di legittimità che ha disposto il rinvio, e per non essersi attenuto al principio di diritto espresso in quella sede.
103. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente valutato il danno denunciato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di criteri analoghi a quelli applicati per i danni lamentati dai lavoratori licenziati, nonostante l’ontologica diversità COGNOMEe due fattispecie.
104. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione COGNOME‘art. 8, co. 4 e 4 -bis , COGNOMEa legge n. 223/1991 (poi abrogato dall’art. 2. co. 71, lett. b, legge n. 92/2012) e degli artt. 2112 c.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la riassunzione, da parte COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di lavoratori già licenziati dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giustificasse il relativo diritto agli sgravi previdenziali, nonostante la mancata dimostrazione che l’azienda esercitata fosse effettivamente nuova in senso ‘oggettivo’ rispetto a quella che li aveva licenziati meno di sei mesi prima.
105. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le sentenze pronunciate tra altre parti, con diversa causa petendi e diverso petitum (con particolare riguardo alle sentenze del Tribunale di Taranto n. 2255/2001, COGNOMEa Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto n. 143/2002 e COGNOMEa Corte di Cassazione n. 5138/2005), potessero avere valore di giudicato nei confronti COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
106. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti dalla ritenuta fondatezza del primo motivo.
107. In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 13834/2022 proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dev’essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti tutti i restanti, con la conseguente cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME.
108. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti COGNOMEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di un’erronea lettura COGNOME‘art. 622 c.p.p. che, disponendo un’integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, consente l’evocazione in giudizio, quali responsabili civili, dei soggetti che non assunsero tale qualità nel procedimento penale originariamente promosso in relazione ai medesimi fatti sottoposti all’esame del giudice del rinvio.
109. Il motivo è infondato.
110. Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa al primo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 51-52).
111. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversie (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente
omesso di esaminare le circostanze di fatto connesse alla vicenda del trasferimento d’azienda effettivamente intercorso tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché la conAVV_NOTAIOa di NOME COGNOME, con la conseguente erronea esclusione di una conAVV_NOTAIOa di dolosa e/o volontaria preordinazione COGNOMEe controparti volta a violare le norme in tema di assunzione dei lavoratori.
112. Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come, in relazione alla decisione sulla censura in esame, debba farsi integrale rinvio alle considerazioni già argomentate in relazione alla decisione relativa all’undicesimo motivo del ricorso con ricorrente capofila COGNOME NOME (v. supra parr. 18-33).
Da tanto discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto COGNOMEa sentenza impugnata.
115. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione COGNOME‘art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di procedere all’esame di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alle ragioni d’indole processuale (la forma COGNOMEa riassunzione COGNOMEa causa) poste a fondamento COGNOMEa pronunciata condanna degli istanti al rimborso COGNOMEe spese di lite in favore COGNOMEe controparti.
Il motivo in esame deve ritenersi assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo.
In sintesi, con riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 14282/2022 proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME , dev’essere accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo, con la conseguente cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Sulla base di tutte le premesse sin qui argomentate, rilevata la fondatezza del quinto, del sesto e COGNOME‘undicesimo motivo del ricorso con capofila COGNOME NOME; del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila COGNOME NOME; del secondo, del terzo, del quarto e del quinto
motivo del ricorso con capofila COGNOME NOME; del secondo e del terzo motivo del ricorso con capofila COGNOME NOME; del primo motivo del ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; del secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME – disattesi tutti i restanti motivi proposti con i sei ricorsi riuniti dev’essere pronunciata la cassazione COGNOMEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione COGNOMEe spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate.
119. Rilevata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dev’essere disposta la relativa condanna al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, COGNOMEe spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
120. Si dà atto COGNOMEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1quater , COGNOME‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 13523NUMERO_DOCUMENTO proposto dai ricorrenti identificati con capofila COGNOME NOME limitatamente alle controparti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con
l’integrale compensazione, tra le parti, COGNOMEe spese relative al presente giudizio di legittimità.
Accoglie il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME nei soli confronti COGNOMEe controparti NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME; dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME; dichiara inammissibile il quinto motivo; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il quarto motivo.
Accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il quarto motivo.
Accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dichiara assorbiti i restanti.
Accoglie il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione:
a) al quinto, al sesto e all’undicesimo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME NOME in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
b) al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila COGNOME NOME;
al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 13523/2022 con ricorrente capofila COGNOME;
al secondo e al terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO con ricorrente capofila COGNOME NOME;
al primo motivo del ricorso iscritto al n. 13834/2022 proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
al secondo motivo del ricorso iscritto al n. 14282/2022 proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME.
Rinvia alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione COGNOMEe spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ancora interessate.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al rimborso, in favore di tutti i controricorrenti, COGNOMEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e
COGNOME NOME, COGNOME‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i relativi ricorsi, a norma del comma 1quater , COGNOME‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME