Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso da ll’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 126/2021 pubblicata il 18.1.2021, notificata il 29.1.2021.
Oggetto:
Impugnazione assembleare
delibera
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con citazione notificata in data 16.7.2015 NOME impugnava la delibera in data 29.4.2015 dell’assemblea ordinaria dei soci di RAGIONE_SOCIALE con cui erano stati approvati i bilanci degli esercizi 2013 e 2014, e la delibera dell’assemblea straordinar ia in pari data con cui era stato disposto l’aumento del capitale sociale ed il trasferimento della sede sociale. Con sentenza n. 4041/2016, comunicata il 19.7.2016, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, accoglieva la domanda della Poli in relazione alla delibera di assemblea ordinaria, annullandola, e declinava la competenza in favore degli arbitri avuto riguardo all’impugnativa della delibera di assemblea straordinaria fissando, per la riassunzione dinanzi ad essi, il termine di gg. 60.
2.─ In data 22.8.2016 NOME presentava alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Catania ricorso per la nomina dell’arbitro, comunicandola contestualmente alla RAGIONE_SOCIALE a mezzo PEC.
In data 19.11.2016 RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, nel proc. n. 10907/2015 R.G. in cui era stata emessa la sentenza declinatoria della competenza, con cui chiedeva dichiararsi l’ estinzione del relativo giudizio in quanto la causa non era stata tempestivamente e ritualmente riassunta dinanzi all’arbitro.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 23.1.2017 il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio limitatamente alla proposta impugnazione della delibera di assemblea straordinaria del 27.4.2015.
4.-Il tribunale in particolare statuiva: « ritenuto che dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro che in data 22.8.2016
NOME si è limitata a chiedere la nomina dell’arbitro, senza alcun deposito della domanda di arbitrato (nemmeno iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 5/2003) ed ha comunicato a mezzo pec alla società RAGIONE_SOCIALE la detta richiesta di nomina dell’arbitro;
che ai sensi dell’art. 669 octies V comma c.p.c. nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria la parte nei termini di cui ai commi precedenti deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzi one di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri;
che nella specie è evidente che NOME non si è fatta carico di rispettare il predetto dettato normativo, con la conseguenza di non avere avviato alcun procedimento arbitrale (nelle forme indicate) entro il termine assegnato dalla sentenza del 19.7.2016».
4 .─ Avverso tale sentenza NOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catania. La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso con cui RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del processo n. 10907/2015 R.G. relativo alla impugnazione della delibera del 27 aprile 2015, da parte di Poli, riguardante l’aumento del capitale sociale ed il trasferimento della sede sociale, ed ha annullato la sentenza appellata.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) qualora il provvedimento di estinzione sia stato pronunciato dal collegio, come nel caso a mani, premessa la sua natura sostanziale di sentenza, in quanto idoneo a definire il giudizio, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli dall’A.G. che lo ha emesso (ordinanza nel caso di specie), lo stesso è appellabile secondo le regole generali;
b) entro il termine fissato dalla sentenza con cui il Tribunale ha declinato la competenza in favore degli arbitri, la Poli ha depositato
presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Catania l’atto con cui: 1) in primo luogo la Poli richiamava l’atto di citazione , notificato a RAGIONE_SOCIALE in data 16.7.2015, riportando anche testualmente le domande di annullamento delle delibere assembleari impugnate; 2) indicava che nel giudizio scaturitone la società aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale in favore della competenza arbitrale; 3) riportava testualmente il dispositivo della sentenza n. 4041/2016 con cui il tribunale accoglieva l’eccezione d i incompetenza ed assegnava il termine di gg. 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale; 4) riportava il testo della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società; 5) indicava di avere dato comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE della volontà di riassumere il giudizio, trasmettendole a mezzo pec copia della stessa istanza presentata alla Camera Arbitrale in pari data; 6) chiedeva alla Camera Arbitrale «di volere designare e nominare il competente arbitro per la definizione della controversia di che trattasi»;
c) nel caso in esame, il giudizio arbitrale costituisce pur sempre la prosecuzione di quello precedentemente proposto dinanzi al Tribunale incompetente, di talché, rifuggendo da interpretazioni ingiustificatamente formalistiche, dell’anzidetto profilo si deve tenere conto al fine di stabilire se il giudizio sia stato, o meno riassunto, senza, cioè, considerare l’istanza di nomina dell’arbitro il cui contenuto è stato sopra riportato come se fosse il primo atto del processo e fermo restando che, del resto, l ‘atto di riassunzione della causa, finalizzato alla riattivazione del processo, può senz’altro giovarsi dell’atto introduttivo del giudizio da riassumere, come è espressamente previsto, per il caso di riassunzione dinanzi all’A.G., dall’art. 125, comma 1, disp. att. c.p.c.;
d) seppure nelle conclusioni l’istanza depositata dalla Poli presso la Camera Arbitrale di Catania in data 22.8.2016 (e contestualmente comunicata all’appellata) contenga la sola richiesta, all’organo adito, di nomina dell’arbitro, è indubbio che con la medesima istanza
direttamente, tramite la trascrizione delle domande formulate dinanzi al Tribunale, ed anche per relationem , attraverso il richiamo all’atto di citazione introduttivo del giudizio, l’appellante abbia proposto domanda di accesso all’arbitrato ;
l’atto in questione cont iene la inequivoca manifestazione di volontà di riattivare e proseguire, dinanzi all’organo competente, il giudizio in ordine al quale il tribunale aveva declinato la competenza;
il mancato deposito della domanda di arbitrato presso il registro delle imprese (previsto nell’ambito della disciplina inderogabile dall’art. 35 D. Lgs. 5/2003), considerato che la ratio della norma in questione va individuata nell’esigenza di garantire ai soci la possibilità di intervento nel giudizio e rientra nell’ambito della funzione di pubblicità notizia garantita dal registro delle imprese, non determina nessuna sanzione per il caso di sua violazione, potendosi tutt’al più ravvisare un caso di inopponibilità, ai terzi intervenuti, della scadenza del termine per l’intervento, e vertendosi , comunque, nell’ambito di profili successivi ed irrilevanti ai fini dell’accertamento in ordine alla rituale riassunzione della causa.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
6. ─ Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 50 c.p.c., gli art. 34,35,36 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (agg. alla l.n. 69/2009, l’art. 669 o cties5 c.p.c., l’art. 307 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). La Corte non ha considerato che, a norma dell’art. 810 c.p.c., la domanda di accesso agli arbitri, quando il compromesso o la clausola compromissoria prevedono che questi siano nominati dalle parti, deve contenere l’indicazione dell’arbitro o degli arbitri designati dalla parte istante e
l’invito alla controparte a designare il proprio o i propri arbitri. Per il c.d. arbitrato societario, perchè il D.lgs. n. 5/2003, art. 34, comma 2, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla società). Nulla è detto quanto al modo d’instaurazione del procedimento, ma è indubbio che anche in questo caso si renda necessaria la proposizione di una domanda, che valga ad identificare gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, come del resto si ricava dal primo comma del successivo art. 35, che prevede l’iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese. L’attuale controricorrente nel termine assegnato non ha formulato né notificato domanda arbitrale in riassunzione, atto necessario ed imprescindibile sia nell’ipotesi di arbitrato societario rituale sia nell’ipotesi di arbitrato societario irrituale, ma si è limitata alla richiesta al terzo (Camera Arbitrale di Catania) di nominare l’Arbitro ; istanza che è stata semplicemente e meramente comunicata a mezzo PEC, non notificata nelle forme di cui alla l. n. 53/1994 e regole tecniche. La Corte di Appello di Catania ha voluto attribuire valore contenutistico alla istanza di nomina di arbitro. Tale interpretazione essendo questione di fatto non è censurabile in Cassazione, ma resta il fatto che tale istanza non è stata ritualmente notificata.
6.1 -Il motivo è fondato. La circostanza che non vi sia stata una domanda di proposizione dell’arbitrato è assorbente rispetto alla non avvenuta notifica formale della stessa. La parte appellante e vittoriosa si era incontestabilmente limitata alla sola richiesta di designazione dell’arbitro (sia pure, ma come tale, comunicata alla controparte), e la domanda non è stata depositata presso il registro delle imprese ai fini dell’accessibilità ai soci, come prescritto dall’art. 35 d. lgs. n. 5/2003. Trattasi di adempimento ‘inderogabile’ come recita la rubrica della norma e l’inderogabilità si evince proprio dall’argom ento adoperato dalla corte, che è la possibilità di garantire l’intervento dei terzi: una decisione resa in relazione ad una
domanda di arbitrato non depositata presso il registro delle imprese sarebbe non opponibile ai soci non intervenuti e perciò inutiliter data . Afferma Cass., n. 2400/2012, che l’a rt. 34, comma 2, d. lg. n. 5/2003 ‘ prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla società). Nulla è detto quanto al modo d’instaurazione del procedimento, ma è indubbio che anche in questo caso si renda necessaria la proposizione di una domanda, che valga ad identificare gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, come del resto si ricava dal primo comma del successivo art. 35, che prevede l’iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese. La domanda diretta alla controparte qui si distingue, però, nettamente dall’istanza per la nomina degli arbitri, che dev’esser rivolta al terzo cui spetta compiere tale nomina e non alla controparte, senza che vi sia, quindi, necessaria contestualità tra questi due atti ‘ ; e ciò diversamente dal comune procedimento arbitrale, ove a norm a dell’art. 810, comma 1, c.p.c., « la domanda di accesso agli arbitri, quando il compromesso o la clausola compromissoria prevedono che questi siano nominati dalle parti, deve contenere l’indicazione dell’arbitro o degli arbitri designati dalla parte istante e l’invito alla controparte a designare il proprio o i propri arbitri. Può accadere che l’instaurazione del rapporto arbitrale tra le parti preceda la costituzione dell’organo decidente, ma occorre che siano almeno contestualmente poste le premesse per la sua costituzione». Nel presente caso si è inteso instaurare il rapporto arbitrale mediante la mera richiesta di nomina dell’arbitro, sulla falsariga dell’ordinar io procedimento arbitrale.
6. -Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito va dichiarata l’estinzione del giudizio relativamente alla domanda di annullamento della delibera di assemblea straordinaria del 27.4.2015 di aumento del capitale sociale.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’estinzione del giudizio relativamente alla domanda di annullamento della delibera di assemblea straordinaria del 27.4.2015 di aumento del capitale sociale.
Condanna NOME al pagamento delle spese dei gradi di merito giudizio come già liquidati nella sentenza impugnata in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge per il primo grado e in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge per il secondo grado.
Condanna, altresì la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione